Corte di cassazione penale sez. VI, 18 luglio 2013, n. 30822 (ud. 18 aprile 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 LUGLIO 2013, N. 30822
(UD. 18 APRILE 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. DE AMICIS – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. ALLEGRO
Revisione y Richiesta y Annullamento con rinvio
dell’ordinanza di inammissibilità y Decisione sul
merito della stessa da parte della Corte di appello
in sede di rinvio y Violazione del contraddittorio y
Esclusione.
. In tema di revisione, non dà luogo a violazione del
contraddittorio il fatto che, a seguito di annullamen-
to con rinvio dell’ordinanza con la quale la richiesta
era stata dichiarata inammissibile, la corte d’appello,
in sede di rinvio, abbia deciso sul merito della stessa
senza espressa pronuncia sull’ammissibilità. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 634) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. un., 9 gennaio 2002, P.M.
in proc. Pisano, in questa Rivista 2002, 148.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 6 luglio 2012 la Corte d’appello di
Perugia, decidendo in sede di rinvio operato dalla Corte di
Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 10369, ha
rigettato l’istanza di revisione presentata in data 4 marzo
2011 da Allegro Giovanni in relazione alla sentenza di con-
danna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d’appello
di Bologna il 26 novembre 1997, poi divenuta irrevocabile,
che lo riconosceva colpevole del delitto di circonvenzione
d’incapace commesso in Bologna l’11 settembre 1987 in
danno di Randi Potito - per il fatto di avere abusato di uno
stato di infermità psichica conseguente anche al suo stato
di tossicodipendenza, facendogli sottoscrivere una dichia-
razione pregiudizievole per i propri interessi, con la quale
prometteva un compenso pari all’importo di circa di lire
quattrocento milioni in caso di acquisizione di informazioni
relative alla destinazione di una somma di quattro miliardi
in franchi svizzeri, di cui si riteneva persa la traccia, nono-
stante fosse f‌in dall’inizio palese la non più attuale esistenza
di tale disponibilità patrimoniale e si fosse pattuito il com-
penso solo in caso di acquisizione di notizie in merito e non
necessariamente per l’effettivo recupero della somma - as-
solvendolo, per contro, dall’analogo reato di circonvenzione
d’incapace attribuitogli in danno di Randi Giorgio Mario,
risalente al periodo dall’ottobre 1987 al gennaio 1988.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, con ordinanza
del 16 giugno 2011, la Corte d’appello di Ancona aveva di-
chiarato inammissibile l’istanza con la quale Giovanni Al-
legro aveva chiesto la revisione della sentenza della Corte
di appello di Bologna del 26 novembre 1997, precisando
che analoghe istanze in tal senso erano state già oggetto
di pronunce negative (di rigetto in data 26 settembre 2005
e di inammissibilità in data 22 gennaio 2009, divenute
def‌initive, rispettivamente, a seguito delle sentenze n.
15013/2006 e n. 3031/2010).
Osservava al riguardo la Corte di merito che la con-
sulenza grafopsicopatologica posta a fondamento della
richiesta non recava elementi di novità, poiché la stes-
sa si collocava nella scia di una precedente consulenza
psicobiograf‌ica ed aveva ad oggetto un materiale graf‌ico
(ossia, le scritture autografe del Potito Randi) ritenuto in-
suff‌iciente in ragione della lunghezza dell’arco temporale
interessato dalla verif‌ica (dal 1982 al 1988).
Il nuovo esame peritale, dunque, risolvendosi in una
rivisitazione critica del materiale probatorio già a suo
tempo vagliato, non poteva costituire un novum dal punto
di vista della struttura contenutistica, ma solo un diverso
approccio valutativo, peraltro sfornito di originalità anche
sotto il prof‌ilo della metodologia dell’indagine scientif‌ica.
3. Con la su citata pronuncia n. 10369 del 23 febbraio
2012 la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver osser-
vato che l’espressa indicazione normativa secondo cui la
corte di appello, anche “d’uff‌icio”, dichiara con ordinanza
l’inammissibilità della richiesta, individua un’ipotesi di
procedura de plano a contraddittorio c.d. differito per
effetto della previsione della sua ricorribilità per cassazio-
ne, ha mostrato di condividere l’orientamento - succes-
sivamente convalidato da sez. un., n. 15189 del 19 gennaio
2012, dep. 20 aprile 2012, Rv. 252020 - per il quale, in tema
di revisione, l’eventuale parere reso dal P.G. in vista della
valutazione sull’ammissibilità della richiesta deve essere
comunicato alla controparte aff‌inché questa sia posta in
grado di svolgere, anche in relazione ad esso, le sue difese
e di esercitare quindi il contraddittorio in condizione di
parità (sez. V, 14 giugno 2007, n. 31132; sez, I, 24 giugno
2010, n. 29389; sez. III, 17 luglio 2011 n, 34917).
Applicando tali canoni ermeneutici nel caso portato
alla sua cognizione, la Corte di Cassazione ha conseguente-
mente rilevato che la motivazione dell’ordinanza adottata
dalla su citata Corte territoriale richiamava espressamen-
te il parere scritto reso dal Pubblico ministero, manife-
stando adesione ad esso, senza che quel parere, tuttavia,
fosse stato mai comunicato al condannato richiedente.
Il provvedimento impugnato, di conseguenza, è stato
annullato, con la trasmissione degli atti alla Corte d’appello
di Perugia, individuata ex art. 11 c.p.p., per un nuovo esame
della richiesta e per l’eventuale giudizio di revisione.
4. La Corte d’appello di Perugia, dopo aver ripercorso
le motivazioni delle pronunce di rigetto delle precedenti
istanze di revisione, ha rilevato come la consulenza grafo-
patologica posta a sostegno della nuova istanza di revisione
costituisca un nuovo elemento di prova, in quanto desti-
nato ad introdurre nel giudizio, e dunque nella comples-
siva rivalutazione del caso, un elemento strutturalmente
peculiare, ossia la stessa presenza della vittima attraverso
la sua scrittura, quale strumento di “osservazione diretta
nella prestazione del soggetto”.
La Corte di merito ha dunque ritenuto necessaria la ce-
lebrazione del giudizio, escludendo l’inammissibilità del-
l’istanza di revisione, che avrebbe potuto dichiararsi solo
nel caso in cui l’elemento così introdotto non fosse stato
neppure in astratto idoneo a sovvertire l’epilogo decisorio,
o fosse risultato prima facie insuff‌iciente allo scopo.
Pur basandosi su una metodologia progressivamente
sperimentata ed accreditata da vasta letteratura scienti-

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