Corte di cassazione penale sez. iv, 22 luglio 2013, n. 31356 (UD. 4 Luglio 2013)

Pagine749-751
749
giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 LUGLIO 2013, N. 31356
(UD. 4 LUGLIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. DELL’UTRI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. M.A.
Omicidio y Colposo y Immobile ceduto in godimen-
to a terzi y Cattivo funzionamento dell’impianto di
riscaldamento y Responsabilità del proprietario per
morte del cessionario delle facoltà di godimento.
. Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colpo-
so il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento
di un appartamento dotato di un impianto per il riscal-
damento in pessimo stato di manutenzione, qualora
l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamen-
to di tale impianto, atteso che il proprietario di un im-
mobile è titolare di una specif‌ica posizione di garanzia
nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento
del bene; posizione di garanzia, in virtù della quale il
proprietario è tenuto a consegnare al secondo un im-
pianto di riscaldamento revisionato in piena eff‌icienza
e privo di carenze funzionali e strutturali. Né tale re-
sponsabilità può essere esclusa in ragione della com-
plessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere
l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore, laddove
il proprietario non possa non essere consapevole della
vetustà dello stesso e della conseguente esistenza di
situazioni di rischio che ne possano conseguire per i
soggetti ai quali sia stata consentita l’utilizzazione del
fabbricato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 42; c.p., art. 43;
c.p., art. 589) (1)
(1) In argomento si veda il consolidato insegnamento della S.C.
espresso anche da Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34843,
Morana; Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2006, Abbiati e altro e Cass.
pen., sez. IV, 21 ottobre 2005, De Bona, tutte in Ius&Lex dvd n. 5/2013,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 21/24 dicembre 2010, il tri-
bunale di Camerino ha assolto M.A. dal reato di omicidio
colposo in danno di S.F. (deceduto in data 13 gennaio
2007) ascritto all’imputato in qualità di amministratore
unico della ditta Lean Steak Farm e proprietario di un
immobile sito nel territorio del comune di San Severino
Marche, annesso all’azienda agraria dallo stesso imputato
gestita in loco.
Al M. era stata originariamente contestata la violazio-
ne, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica,
delle norme di colpa specif‌ica analiticamente indicate nel
capo d’imputazione (con riferimento anche alla normativa
di prevenzione antincendi), per avere il M. ospitato lo S.
presso l’indicato immobile di sua proprietà, trascurando
di ottemperare all’obbligo di sgombro dello stesso in
conformità al corrispondente provvedimento sindacale
adottato, sin dal 1998 (e mai revocato), sul presupposto
delle condizioni di precarietà e di parziale inagibilità del
bene, nel senso che lo stesso doveva considerarsi total-
mente inabitabile e accessibile unicamente allo scopo di
effettuare sopralluoghi, verif‌iche o al f‌ine di iniziare opere
di ristrutturazione.
In particolare, lo S. era nella specie deceduto per ef-
fetto delle gravi lesioni allo stesso provocate dal crollo di
detto immobile originato dall’esplosione causata da una
fuga di gas verif‌icatasi all’interno dell’edif‌icio e dovuta,
secondo le indicazioni di cui al capo d’imputazione, allo
stato di fatiscenza dell’impianto di riscaldamento alimen-
tato da un serbatoio di GPL fuori terra posto all’esterno
dell’immobile, e collegato all’impianto interno mediante
una tubazione di adduzione sostituita pochi mesi prima
dell’evento in esame.
Secondo l’accusa sollevata nei confronti dell’imputato,
quest’ultimo avrebbe omesso di dotare l’impianto di ri-
scaldamento dell’acqua (di cui l’edif‌icio era provvisto)
di aperture dirette verso l’esterno, omettendo altresì di
verif‌icare la conformità dell’intero impianto alle previste
norme di sicurezza, con particolare riguardo allo stato e
alla capacità di tenuta delle tubazioni.
Nel dettaglio, l’impianto interno risultava contrario
alle norme di sicurezza in quanto i locali di installazione
e utilizzo delle apparecchiature (eccezion fatta per la
caldaia murale) risultavano sprovvisti di aperture di ven-
tilazione, in basso, e di aerazione, in alto; non risultava il
verbale di verif‌ica dell’impianto in conformità alle norme
di sicurezza previste; la lunghezza dei tubi f‌lessibili risul-
tava di gran lunga maggiore (circa 11 metri complessivi)
rispetto alla massima lunghezza prevista dalle norme cau-
telari (1,5 metri); le stufe catalitiche rinvenute all’interno
dell’immobile risultavano collegate all’impianto f‌isso di
adduzione del gas, venendo quindi utilizzate in modo
difforme dalle istruzioni previste dal costruttore e dalle
norme di sicurezza.
Nel giorno del suo decesso, lo S., mentre si apprestava a
fare una doccia al piano terra dell’edif‌icio (tanto che, dopo
l’esplosione, veniva rinvenuto il rubinetto dell’acqua calda
girato nel senso dell’apertura, mentre quello dell’acqua
fredda era in posizione di chiusura), veniva travolto dalle
macerie delle strutture del piano superiore dell’immobile
a seguito del relativo crollo causato dall’esplosione sopra
descritta.
Sulla base della ricostruzione dei fatti contenuta nel
capo d’accusa, nel caso di specie si era ragionevolmente
verif‌icata una dispersione in corrispondenza del piano
superiore dell’edif‌icio che aveva determinato, dopo un
certo periodo di tempo, una miscela inf‌iammabile gas-aria
che, quantomeno nella zona di innesco (ragionevolmente
causato da un’apparecchiatura elettrica con resistenza a
vista lasciata accesa nel locale adiacente la cucina ovvero
dall’avvio del motore del frigorifero posto all’interno del
locale cucina), aveva raggiunto una concentrazione al-
meno pari al limite inferiore del campo d’inf‌iammabilità
del GPL; e tanto, a causa della mancanza di aperture di
ventilazione ed aerazione tali da non consentire di evitare
(o più verosimilmente di limitare) la formazione della mi-
scela inf‌iammabile.
Con la decisione assunta in prime cure, il tribunale
di Camerino ha ritenuto insussistente la prova certa del

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT