Corte di cassazione penale sez. III, 28 ottobre 2013, n. 43945 (c.c. 25 giugno 2013)

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
“con la redazione di apposito verbale di contestazione nei
loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto
intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglian-
za al momento del fatto e la specif‌ica attribuzione ad essi
della responsabilità per l’illecito amministrativo” (Cass. n.
17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque
facilmente evincibile come la contestazione del verbale
oggetto di giudizio non sia stata effettuata a Tusa Antonino
quale autore della violazione (e quindi quale “trasgressore”
materiale, come invece ritenuto dal giudice d’appello), ben-
sì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della
violazione, poiché permetteva allo stesso di circolare alla
guida del ciclomotore senza indossare il casco. Tusa Antoni-
no, dunque, veniva indicato nel verbale quale “trasgressore”
non già della norma del c.d.s., in quanto autore materiale
del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui
incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore
dell’infrazione; violazione che, sulla base di quanto in prece-
denza esposto, fa insorgere una responsabilità personale e
diretta in capo al genitore (pur se non autore materiale del
fatto) per l’infrazione commessa dal f‌iglio minore.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta
l’assorbimento dei restanti motivi.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per
essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi del-
l’art. 375, n. 5) c.p.c.»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, as-
sorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio al Tribunale di Catania, perché in diversa com-
posizione, proceda a nuovo esame dell’appello;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamen-
tazione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 NOVEMBRE 2013, N. 44783
(C.C. 1 OTTOBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. MARINELLI – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. PG. IN PROC. MOLFINO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Ri-
f‌iuto di sottoporsi all’accertamento y Applicazione
della pena su richiesta delle parti y Omessa conf‌i-
sca del veicolo y Conseguenze y Annullamento con
rinvio y Necessità.
. In tema di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento
strumentale del tasso alcolemico, la sentenza con cui
il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti,
ometta di disporre la conf‌isca del veicolo utilizzato
per commettere il reato deve essere annullata limita-
tamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito
aff‌inché vi provveda. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Principio che si ritrova in Cass. pen., sez. IV, 31 luglio 2013, n.
33209, in questa Rivista 2014, 27. Contra, ovvero nel senso che deve
essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito
applichi la pena su richiesta delle parti, omettendo di disporre la
conf‌isca del veicolo, v. Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 48000,
ivi 2013, 824.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Genova ricorre per cassazione avverso
la sentenza di applicazione concordata della pena pronun-
ciata dal G.I.P. del Tribunale di Genova in data 19 dicem-
bre 2012 nei confronti di Molf‌ino Emanuele, imputato in
ordine al reato di cui all’art.186 comma 7 D.L.vo 285/92,
deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 444
c.p.p. ed omessa motivazione, non avendo il giudice dispo-
sto la conf‌isca del veicolo guidato dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti dovuto disporre
la conf‌isca del veicolo condotto dal Molf‌ino. Ai sensi del-
l’art. 186 del Codice della Strada infatti la conf‌isca prescin-
de sia dall’accesso al rito alternativo, sia dalla concessione
della sospensione condizionale della pena. Né emerge (il
giudice di prime cure non ha motivato in proposito) che il
veicolo, al di là della formale intestazione, appartenga a
persona estranea al reato.
In tale ipotesi, peraltro, ai sensi dell’art.186 del Codice
della Strada, la durata della pena accessoria della sospen-
sione della patente di guida, dovrebbe essere raddoppia-
ta.
L’art. 186 comma 9 bis del codice della strada prevede
infatti la revoca della conf‌isca, ma solo nel caso in cui il
lavoro di pubblica utilità sia stato svolto in modo positivo.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
limitatamente a tale punto con rinvio al Tribunale di Ge-
nova. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 OTTOBRE 2013, N. 43945
(C.C. 25 GIUGNO 2013)
PRES. FIALE – EST. FRANCO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. LICCARDI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Sequestro funzionale alla conf‌isca obbligatoria y
Revoca per assenza di esigenze cautelari y Possibi-
lità y Esclusione y Fattispecie relativa a sequestro
di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di
rif‌iuti.
. La revoca del sequestro preventivo in relazione a fatti-
specie di reato per le quali è prevista la conf‌isca ob-
bligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale
vengano a mancare gli elementi costituenti il “fumus
commissi delicti” e non per il venire meno delle esi-
genze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità
della “res” non è suscettibile di valutazioni discreziona-
li, ma è presunta dalla legge. (Fattispecie relativa a se-

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