Corte di cassazione penale sez. III, 2 ottobre 2013, n. 40747 (ud. 2 aprile 2013)

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
anche per sole manovre saltuarie di breve durata, compor-
ta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle
che valgono per la carreggiata (Cass.civ. sez. III, 14 marzo
2006 n. 5445) .
É appena il caso di ricordare che anche l’incendio che
si propaghi da una banchina può mettere in pericolo la
sicurezza della circolazione e provocare incidenti (cfr.
per esempio il caso deciso da Cass. civ. sez. III, 27 gennaio
1979 n. 620), sicché i motivi addotti dalla ricorrente allo
scopo di dimostrare l’insussistenza del suo dovere di ma-
nutenzione non appaiono in termini.
Va soggiunto che la stessa ricorrente ammette di avere
provveduto alla falciatura dell’erba (Ricorso, p. 3) , mo-
strando così di essere consapevole del suo dovere di prov-
vedere alla manutenzione delle banchine, ma ha abbando-
nato il lavoro a metà, evitando di rimuovere l’erba tagliata.
Ciò ha trascurato, nonostante il ripetersi di più episodi di
incendio nel corso di un solo anno, sicché neppure può
addurre a sua discolpa l’imprevedibilità del pericolo.
3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione de-
gli art. 892, 1227, 2043, 2051 c.c.; 3 e 16 l° comma n. 3
D.L.vo 285/1992, cit.; 26 D.P.R. 495/1992, nonché omessa,
insuff‌iciente o contraddittoria motivazione, la ricorrente
lamenta che la Corte di appello abbia escluso ogni concor-
so di colpa a carico del danneggiato, derivante dal fatto
che gli alberi siti sul terreno dello stesso non sarebbero
stati a distanza regolamentare dal conf‌ine.
3.1.- Il motivo è manifestamente infondato, se non an-
che inammissibile.
La Corte di appello ha accertato - con valutazione di
merito adeguatamente motivata, che non presta il f‌ianco
a censure di sorta che il mancato rispetto della distanza
legale, peraltro circoscritto solo ad alcune piante, non ha
avuto alcuna rilevanza causale in ordine all’esistenza ed
all’entità dei danni.
Ha accertato che solo la violenza dell’incendio ha
provocato l’avvampamento delle chiome degli alberi fran-
givento, dai quali non si sono propagate agli altri alberi
dell’agrumeto: il che esclude il nesso causale fra la loro
posizione e i danni da incendio, danni che hanno riguarda-
to anche la rete metallica e l’impianto di irrigazione.
Trattasi di valutazioni di merito e di accertamenti in
fatto, non suscettibili di riesame in questa sede.
4.- Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo,
che denuncia vizi di motivazione nella quantif‌icazione dei
danni: in particolare per avere la Corte di appello ricono-
sciuto al Cioccolone il diritto alla sostituzione dell’intera
rete metallica, sebbene essa fosse arrugginita e solo in
parte danneggiata dalle f‌iamme e sebbene non sia stata
di fatto sostituita.
Anche a voler sorvolare sull’inammissibilità del motivo
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per l’omessa formulazione di
un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazio-
ne, analogo al quesito di diritto, contenente l’indicazione
riassuntiva del fatto controverso ovvero delle ragioni per
cui la motivazione sarebbe viziata o comunque inidonea a
giustif‌icare la decisione (Cass. civ. sez. un. l° ottobre 2007
n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. sez. III, 4
febbraio 2008 n. 2652; 7 aprile 2008 n. 8897 e 14 marzo
2013 n. 6549, fra le tante), la stessa natura delle censure
proposte che richiederebbe il riesame degli accertamenti
in fatto su cui si basa la sentenza impugnata ne manifesta
l’inammissibilità in questa sede di legittimità. Inoltre, le
consulenze tecniche e le ulteriori acquisizioni istruttorie
che la ricorrente richiama a supporto delle sue censure,
sono menzionate senza specif‌icare se siano state prodotte
in questa sede, come siano contrassegnate e come siano
reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come pre-
scritto a pena di inammissibilità dall’art. 369 n. 4 c.p.c.,
ed oggi anche dall’art. 366 n. 6 dello stesso codice. Donde
ulteriore ragione di inammissibilità delle censure (Cass.
civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. sez. III, 17 luglio
2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. sez. un.
2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. sez. lav., 7 febbraio
2011 n. 2966; Cass. civ. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726,
quanto alla necessità della specif‌ica indicazione del luogo
in cui il documento si trova).
Anche a non voler ricordare riassuntivamente, con rife-
rimento a tutti i motivi di ricorso - che il succedersi di tre o
quattro incendi sugli stessi alberi e manufatti, senza che il
soggetto tenuto alla manutenzione intervenga a rimuover-
ne le cause, giustif‌ica oggettivamente il contenuto della
sentenza impugnata, sia per quanto concerne il carattere
grave ed assorbente della responsabilità dell’ANAS, sia per
quanto attiene all’incidenza degli eventi sull’entità e sulla
quantif‌icazione dei danni.
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel disposi-
tivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 2 OTTOBRE 2013, N. 40747
(UD. 2 APRILE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. GRILLO – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. DE MARIANI
Inquinamento y Rif‌iuti y Veicolo fuori uso y Natura
di rif‌iuto y Requisiti y Individuazione.
. In tema di gestione dei rif‌iuti, deve essere considerato
“fuori uso” in base alla disciplina di cui all’art. 3 del
D.L.vo n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprieta-
rio si disf‌i o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi,
sia quello destinato alla demolizione, uff‌icialmente
privo delle targhe di immatricolazione, anche prima
della materiale consegna a un centro di raccolta, sia
quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche
se giacente in area privata. (d.l.vo 24 giugno 2003, n.
209, art. 3; d.l.vo 24 giugno 2003, n. 209, art. 5; d.l.vo 3
aprile 2006, n. 152, art. 256) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2010, n. 22035, in Riv.
pen. 2011, 709 e Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2005, n. 33789, ivi
2006, 1114. In dottrina, v. G. GUAGNINI, Veicoli fuori uso : quando
possono considerarsi rif‌iuti?, in questa Rivista 2010, 575.

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