Corte di cassazione penale sez. III, ord. 18 febbraio 2014, n. 7504 (ud. 16 luglio 2013)

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giur
Rivista penale 4/2014
LEGITTIMITÀ
7. Inammissibile per manifesta infondatezza e, comun-
que, per genericità (avendo il ricorrente riproposto acriti-
camente lo stesso motivo d’appello senza tener conto del-
l’argomentata reiezione del medesimo da parte della Corte
territoriale) è, inf‌ine, l’ultimo motivo (inosservanza della
legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., per omessa
estromissione della parte civile). Ed invero, emerge dal-
l’impugnata decisione che pur non comparendo in sede
d’appello, all’udienza di discussione del giudizio abbreviato
del 13 ottobre 2008, il difensore della parte civile si era as-
sociato alle richieste del P.M., chiedendo affermarsi la pe-
nale responsabilità dell’imputato, rimettendosi al giudice
per la nota spese; la relativa costituzione di p.c., era di-
retta ad ottenere, previa affermazione della responsabilità
penale del reo, la sua condanna al risarcimento del danno
morale. I giudici d’appello, nel disattendere l’omologo mo-
tivo di impugnazione, si sono scrupolosamente attenuti ai
principi più volte affermati da questa Corte, nel senso che
qualora la parte civile non compaia nel giudizio di appello
e non presenti le conclusioni (come avvenuto nel caso in
esame), la sua costituzione non può intendersi revocata ai
sensi dell’art. 82, comma secondo, c.p.p., valendo tale di-
sposizione solo per il processo di primo grado. Ed infatti, se
la parte civile non formula le proprie richieste almeno una
prima volta non si forma un “petitum” sul quale il giudice
possa pronunciarsi, con la conseguenza che opera la regola
della revoca implicita, mentre invece, le conclusioni ras-
segnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado
del processo (v., in termini: sez. IV, n. 11783 del 8 novembre
1995 - dep. 30 novembre 1995, Polo e altro, Rv. 203535).
8. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammis-
sibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favo-
re della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecu-
niaria, di somma che si stima equo f‌issare, in euro 1000,00
(mille/00). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, ORD. 18 FEBBRAIO 2014, N. 7504
(UD. 16 LUGLIO 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. GRILLO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. PONTILLO
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Dati
personali y Trattamento illecito y Criteri di indivi-
duazione y Fattispecie in tema di pubblicazione non
autorizzata di un articolo di cronaca riportante le
generalità e la fotograf‌ia di un minore rimasto vit-
tima di un sinistro stradale.
. Costituisce trattamento illecito dei dati personali
relativi a minori, punibile ai sensi dell’art. 167, comma
2, del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, la pubblicazione
non autorizzata, in un articolo di cronaca giornali-
stica, delle generalità e della fotograf‌ia di un minore
rimasto vittima di un incidente stradale, quand’anche
lo scopo perseguito sia stato quello di richiamare più
eff‌icacemente l’attenzione dell’opinione pubblica e
delle competenti autorità sulla ritenuta necessità di
interventi atti ad eliminare le condizioni di insicurezza
presentate dal tratto stradale in cui l’incidente si era
verif‌icato, non presentandosi comunque, la detta pub-
blicazione, come connotata dal carattere dell’essen-
zialità ai f‌ini della completezza dell’informazione, né
potendosi escludere tanto la sussistenza del nocumen-
to (ravvisabile anche con riferimento a soggetti terzi)
quanto quella della quanto meno concorrente f‌inalità
di prof‌itto, correlata al possibile incremento delle ven-
dite del giornale. (Mass. Redaz.) (l. 30 giugno 2003, n.
196, art. 2; l. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. V, 2 dicembre 2011, n. 44940, in Ius&lex dvd n. 2/2014, ed.
La Tribuna. Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38406, in questa
Rivista 2009, 1024. Ai f‌ini della qualif‌icazione dell’immagine quale
“dato personale”, rilevante ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
si veda Cass. civ. 5 giugno 2009, n. 12997, in Ius&Lex dvd n. 2/14, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di
Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del
30 settembre 2009 emessa nei riguardi di Pontillo Danilo
(imputato del reato di cui all’art. 167 comma 2 del D.L.vo
196/03), riconosceva allo stesso la circostanza attenuante
di cui all’art. 62 n. 1 c.p. e, per l’effetto, riduceva la ori-
ginaria pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e
giorni dieci confermando nel resto, anche con riguardo
alle statuizioni civili.
1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse ar-
gomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della
fattispecie delittuosa contestata al Pontillo, ribadiva la
rilevanza penale della sua condotta, richiamando non sol-
tanto le disposizioni contenute nell’art. 4 del detto D.L.vo
in merito alla nozione di trattamento dei dati personali
identif‌icativi sensibili, ma anche le modalità di trattamen-
to di tali dati (nella specie non osservate) previste dall’art.
17 dello stesso D.L.vo e, inf‌ine, le disposizioni contenute
nel successivo art. 137 (riguardante le esclusioni collegate
all’esercizio dell’attività giornalistica) in correlazione con
l’art. 7 del Codice deontologico relativo al trattamento dei
dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
1.3 Alla stregua di tali elementi la Corte distrettuale
riteneva pienamente integrata la fattispecie contestata,
risultando provata sia la portata individualizzante delle
notizie diffuse dal giornale, sia l’eccentricità e sproporzio-
nalità delle notizie diffuse sul conto del minore deceduto
in occasione di un sinistro stradale rispetto al diritto di
cronaca, sia il nocumento oltre che al minore a soggetti
terzi a lui affettivamente legati (genitori e fratello).
1.4 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato per-
sonalmente deducendo due motivi. Con il primo lamenta
violazione di legge per inosservanza della legge penale
(art. 167 D.L.vo 196/03) in particolare rilevando l’incon-
f‌igurabilità della violazione con riferimento alla condotta

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