Corte di cassazione penale sez. III, 19 novembre 2013, n. 46233 (ud. 30 ottobre 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Se-
zioni Unite di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del
22 novembre 2000 (Rv. 217266), secondo cui l’inammis-
sibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibili-
tà a norma dell’art. 129 c.p.p.
4. - Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso se-
gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 4 DICEMBRE 2013, N. 48465
(C.C. 20 NOVEMBRE 2013)
PRES. DI VIRGINIO – EST. GARRIBBA – P.M. MURA (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
GRIECO
Misure di prevenzione y Singole misure y Soggetto
sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno y Guida senza patente y Reati di cui agli
artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo n. 159/2011 y
Concorso di reati y Sussistenza.
. La condotta del soggetto che, sottoposto al provve-
dimento def‌initivo della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un
autoveicolo essendo privo di patente di guida, integra
non solo la contravvenzione prevista dall’art. 73 del
D.L.vo del 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto
previsto dall’art. 75, comma secondo, del medesimo
D.L.vo. (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73; d.l.vo 6
settembre 2011, n. 159, art. 75) (1)
(1) Nello stesso senso, nel solco della normativa previgente, si esprime
Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2009 n. 8496, in questa Rivista 2010, 346.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 29 maggio 2013 il giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale di Bari non convalidava
l’arresto in f‌lagranza di Grieco Daniele, sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.
con obbligo di soggiorno sorpreso alla guida di un’autovet-
tura nonostante la revoca della patente, ravvisando nel
fatto la sola contravvenzione prevista dall’art. 73 D.L.vo
n. 159/2011, per la quale non è consentito l’arresto in f‌la-
granza.
Contro la decisione ricorre il pubblico ministero, che
denuncia violazione della legge penale, deducendo che
l’arrestato aveva violato non solo l’art. 73 D.L.vo cit., ma
anche l’art. 75, comma 2, punito con la pena da uno a cin-
que anni di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, per giurisprudenza consolidata (sez. I, 5 feb-
braio 2009 n. 8496, Giudice, rv 243453) il soggetto sotto-
posto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con
obbligo di soggiorno che guidi un’autoveicolo pur essendo
privo di patente, commette non solo la contravvenzione
punita dall’art. 73 cit., ma anche il delitto previsto dall’art.
75, comma 2, cit. per il quale è ammesso l’arresto facol-
tativo in f‌lagranza di reato. Infatti l’agente, con un’unica
condotta, viola norme penali che tutelano beni giuridici
diversi: la prima, la sicurezza della circolazione stradale;
la seconda, l’obbligo generale di rispettare la legge.
Pertanto l’ordinanza impugnata dev’essere annulla-
ta senza rinvio perchè l’arresto eseguito era legittimo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 NOVEMBRE 2013, N. 46233
(UD. 30 OTTOBRE 2013)
PRES. TERESI – EST. RAMACCI – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. ZITO
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Perquisizioni y Sul posto y Art.
4 L. n. 152/1975 y Presupposti y “Operazioni di po-
lizia” y Nozione y Fattispecie in tema di sequestro
di fatture false eseguito dalla polizia nell’ambito di
un ordinario controllo stradale.
. Le “operazioni di polizia” nel corso delle quali, a
norma dell’art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, è pos-
sibile procedere ad immediata perquisizione sul posto,
ricomprende ogni attività della polizia giudiziaria effet-
tuata nell’ambito di specif‌iche attribuzioni della stessa
e può coincidere con l’ordinaria attività di istituto, non
richiedendo, invece, una preventiva organizzazione né
l’espletamento di attività coordinate e complesse per
il raggiungimento di uno scopo predeterminato. (In
applicazione del principio, la Corte ha affermato la le-
gittimità di un sequestro di fatture false eseguito dalla
polizia nell’ambito di un ordinario controllo stradale e
del successivo utilizzo, ai f‌ini della condanna per eva-
sione f‌iscale, delle prove così acquisite). (l. 22 maggio
1975, n. 152, art. 4) (1)
(1) Sulla vigenza della norma di cui all’art. 4 della legge 22 maggio
1975 n. 152, v. Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2003, n. 1808, in Riv.
pen. 2003, 303.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’1
ottobre 2012, ha confermato la decisione con la quale, in
data 15 febbraio 2011, il Tribunale di Livorno aveva ritenu-
to Luigi Zito responsabile del reato di cui all’art. 8 D.L.vo
74/2000, per avere emesso, al f‌ine di consentire l’evasione
delle imposte sui redditi e dell’IVA, a favore della ditta
«Walter Tilli», le fatture per operazioni inesistenti n. 37
del 18 marzo 2008, di euro 111.600,00 e n. 43 del 3 aprile
2008, di euro 112.800,00.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione.

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