Corte di cassazione penale sez. III, 12 giugno 2013, n. 25823 (c.c. 22 maggio 2013)

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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
legge, in mancanza di diversa f‌issazione del giudice di
merito, decorrente dal 21 febbraio 2012.
Sicché correttamente la Cancelleria ha notif‌icato
l’avviso di deposito della sentenza al difensore in data 16
luglio 2021 ed all’imputato il 17 luglio 2012, con la conse-
guenza che il termine per proporre appello decorreva da
tale ultima data.
1.3 Detto termine è pari a 30 giorni, poiché come chia-
rito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sez. un., n. 5878
del 30 aprile 1997, Bianco, Rv. 207659), qualora il giudice
ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza
avere preventivamente indicato un termine nel disposi-
tivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo,
c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni
previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b), stesso codice,
decorrente dalla data di notif‌icazione o di comunicazione
dell’avviso di deposito della sentenza.
La Corte, nella sua più autorevole composizione, ha
osservato che, sotto il prof‌ilo ermeneutico letterale e
logico, il comma 2 dell’art. 548 accomuna in un’unitaria
disciplina i casi di omesso deposito della sentenza entro
il quindicesimo giorno ed i casi di violazione del termine
(“diverso”) indicato dal giudice, disponendo la notif‌icazio-
ne e la comunicazione dell’avviso di deposito; ed il comma
2 lett. C dell’art. 585 rinvia unitariamente ai suddetti casi
per f‌issare come dies a quo del termine di impugnazione la
data dell’eseguita notif‌icazione e comunicazione.
Alle due ipotesi così unitariamente considerate, quan-
to a disciplina di deposito e di decorrenza del termine di
impugnazione, non può non essere riferito che lo stesso
termine di impugnazione, cioè quello di trenta giorni pre-
visto in via ordinaria quando la conoscenza della sentenza
(pronunciata in udienza) sia stata procurata mediante
notif‌icazione o comunicazione.
Sempre sotto il prof‌ilo ermeneutico in considerazione,
si osserva che il signif‌icato di “ritardato” deposito può es-
sere apprezzato soltanto in relazione ad un termine pref‌is-
sato, e tale non può non essere ritenuto quello indicato ex
lege dal comma 2 dell’art. 544, mancando qualsiasi altro
dato utile di riferimento, in assenza cioè di un provvedi-
mento del giudice a ciò f‌inalizzato.
1.4 Alla data del 15 ottobre 2012, in cui è stato deposi-
tato il ricorso, pertanto, era decorso il termine di 30 giorni
stabilito dall’art. 585, comma l, lett. b), c.p.p. per proporre
impugnazione con decorrenza dalla citata data del 17 lu-
glio 2012; considerata la sospensione feriale dei termini,
infatti, il termine veniva a scadere il 10 ottobre 2012.
2. Il ricorso proposto in data 15 ottobre 2012 è, pertan-
to, tardivo e dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591
c.p.p., comma l, lett. C; alla declaratoria di inammissibilità
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a col-
pa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del
7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
2.1 In proposito il Collegio non ritiene di condividere
l’orientamento espresso in talune pronunce di questa
Corte (ved. per tutte, sez. VI, n. 31435 del 24 aprile 2012,
Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per
cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle
cause indicate nell’art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., riguardan-
do tale previsione soltanto i casi in cui l’inammissibilità
sia dichiarata ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. Questo
orientamento appare in contrasto con il letterale tenore
del citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l’applica-
zione di detta sanzione “se il ricorso è dichiarato inammis-
sibile”, non distingue affatto tra le varie possibili cause di
inammissibilità; e, d’altra parte, attesa la peculiarità del
mezzo di impugnazione, non appare affatto illogico che
anche le ordinarie cause di inammissibilità, quali previste
dall’art. 591 c.p.p., diano luogo ad una sanzione che non
trova, invece, applicazione quando esse riguardino un’im-
pugnazione di diverso tipo, dovendosi semmai riguardare
come diff‌icilmente giustif‌icabile, sul piano logico, che, a
parità di “rimproverabilità” alla parte privata dell’avvenuta
proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa
parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a
seconda che la causa di inammissibilità sia riconducibile
alle previsioni di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p. o a quelle
di cui all’art. 591 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 12 GIUGNO 2013, N. 25823
(C.C. 22 MAGGIO 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. RAMACCI – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. VORZILLO
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Da parte
del soggetto delegato y Condizioni y Necessità.
. Il deposito dell’atto di nomina del difensore di f‌iducia
presso l’Autorità procedente può essere effettuato,
quando non vi è dubbio sull’esistenza del rapporto f‌idu-
ciario, sull’originalità dell’atto e sulla sua provenienza,
da altro soggetto, all’uopo delegato anche verbalmente
dal difensore nominato (praticante avvocato o altro
addetto allo studio), poiché la consegna in tal modo
effettuata soddisfa comunque le condizioni indicate
dall’art. 96 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 96) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2011, C.
e altri, in questa Rivista 2012, 319.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6
luglio 2012 ha rigettato l’istanza di revoca dell’ingiunzione
alla demolizione emessa nei confronti di Antonietta Vorzil-
lo in relazione a procedimento penale def‌inito con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per
cassazione.

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