Corte di cassazione penale sez. III, 30 luglio 2013, n. 32946 (ud. 13 marzo 2013)

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
preliminare” (che si distingue da quello incontrollato in
quanto quest’ultimo non prelude ad alcuna operazione di
smaltimento o recupero), integra una ipotesi penalmente
rilevante delineata alla lettera a) del comma 1 dell’art.
256 del D.L.vo 152/06.
1.8 Peraltro non è dato neanche conoscere in quali
condizioni si trovassero i veicoli dismessi di cui alla conte-
stazione, sicchè la motivazione resa dal Tribunale appare
corretta ed in linea con quanto previsto dal menzionato
art. 231 del D.L.vo 152/06, senza che possa trovare appli-
cazione - come sostenuto dalla ricorrente - l’art. 255 del
medesimo D.L.vo.
1.9 Conseguentemente il motivo addotto va ritenuto
infondato, sia pure in modo non manifesto.
2. Sono, di contro, manifestamente infondati i due
motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e dei benef‌ici di
legge, tenuto conto della adeguatezza della motivazione
resa dal Tribunale e sottolineando, peraltro, che né i bene-
f‌ici di legge, né le attenuanti generiche avevano formato
oggetto di specif‌ica richiesta da parte della difesa in sede
di discussione.
3. Stante la non manifesta infondatezza del primo
motivo di ricorso, deve allora pronunciarsi l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata essendo nelle more
maturata la prescrizione quinquennale.
3.1 In proposito trova applicazione il principio univo-
camente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte
secondo il quale nella ipotesi di maturazione del termine
prescrizionale successivamente alla sentenza di appello
è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi ad impedire la pos-
sibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi forma-
to un valido rapporto di impugnazione (sez. un. 22 novem-
bre 2000 n. 32, De Luca, Rv. 217266; sez. II 20 novembre
2003 n. 47383 Viola, Rv. 227566; sez. IV 20 gennaio 2004 n.
18641, Tricomi, Rv. 228348). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 30 LUGLIO 2013, N. 32946
(UD. 13 MARZO 2013)
PRES. MANNINO – EST. ROSI – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. COJOCARU
Guida in stato di ebbrezza y Sospensione della
patente di guida y Durata y Irretroattività della pre-
visione edittale più grave.
. Stante il principio di legalità ex art. 1 legge n. 689 del
1981, è illegittima l’applicazione di una sanzione am-
ministrativa accessoria più grave di quella in vigore al
momento del commesso reato. (Fattispecie nella quale
la Corte ha accolto il ricorso avverso l’irrogazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per anni due, in dipendenza
di condotta di guida in stato di ebbrezza verif‌icatasi
quando la previsione legale della durata massima della
sanzione era di anni uno). (c.p., art. 2; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 1; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che la conf‌isca obbligatoria del veicolo, prevista per il
reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai
fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 92
del 2008, convertito in L. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta, v. Cass.
pen., sez. IV, 13 aprile 2011, n. 15010, in questa Rivista 2011, 1034 e
Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 6807, ivi 2011, 593.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il G.i.p. presso il Tribunale di Genova,
su giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento dispo-
sto dalla Sezione Quarta della Corte di cassazione, nella
camera di consiglio del 10 giugno 2011 di una precedente
sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di Cojo-
caru Catalin Marius per il reato di guida in stato di ebbrez-
za, accertato in Genova il 5 agosto 2009, con la sentenza
dell’8 novembre 2011 ha disposto il non luogo a provvedere
quanto alla conf‌isca del veicolo e ha applicato la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida
per anni due;
che il difensore del Cojocaru ha proposto ricorso per
cassazione chiedendone l’annullamento, lamentando vizio
di violazione di legge, in relazione all’art. 186, comma 2,
lett. c) Codice della strada e art. 2, comma 4 c.p., atteso
che il giudice del rinvio ha disposto il raddoppio del pe-
riodo di sospensione applicando il testo vigente dell’art.
186, comma 2 lett. c), mentre la novella che ha disposto la
modif‌ica è entrata in vigore 1’8 agosto 2009, dopo il fatto
contestato al ricorrente, verif‌ica.o il 5 agosto 2009;
Considerato che il motivo di ricorso è fondato;
che in virtù del principio di irretroattività della legge
penale sfavorevole che vige anche in relazione all’apparato
sanzionatorio ivi compresa la sanzione amministrativa ac-
cessoria, in assenza di norme espressamente derogatorie,
è illegittimo applicare una sanzione più grave, non pre-
vista al momento del commesso reato, quando la durata
della sanzione amministrativa de qua non poteva superare
l’anno;
che in conclusione la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, che deve essere ridotta ad anni
uno. (Omissis)

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