Corte di cassazione penale sez. III, 17 gennaio 2014, n. 1811 (c.c. 30 ottobre 2013)
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Rivista penale 3/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 GENNAIO 2014, N. 1811
(C.C. 30 OTTOBRE 2013)
PRES. TERESI – EST. FRANCO – P.M. SALZANO (PARZ. DIFF.) – RIC. REEL ITALY LTD.
Tributi e finanze (in materia penale) y Imposta
sui redditi y Assoggettabilità y Dell’ente con sede
legale e amministrativa all’estero y Collocazione
nel territorio italiano dell’oggetto esclusivo o prin-
cipale dell’attività svolta y Rilevanza y Esclusione y
Fattispecie in materia di presunta violazione del-
l’art. 73 del D.L.vo 917/1986 da parte di un ente
gestore di una “piattaforma di gioco” on line.
Tributi e finanze (in materia penale) y Imposta
sui redditi y Assoggettabilità y Dell’ente con sede
legale o sede amministrativa all’estero y Residenza
della persona giuridica nello Stato in cui si trova
la sede di direzione effettiva y Doppia residenza e
doppia imposizione fiscale per l’ente y Ammissibili-
tà y Esclusione y Convenzione OCSE 1981.
. Ai fini dell’assoggettabilità alle imposte sul reddito
delle società e, quindi, della configurabilità dei reati
previsti dal D.L.vo n. 74/2000 per la violazione di norme
concernenti le medesime imposte, non può ritenersi
che, in presenza della riconosciuta effettività della
collocazione all’estero della sede legale e di quella am-
ministrativa dell’ente, sussista la condizione residuale
costituita, ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R, emanato con
D.L.vo n. 917/1986, dalla collocazione nel territorio ita-
liano dell’ “oggetto esclusivo o principale” dell’attività
esercitata, sulla sola base del fatto che, trattandosi di
attività consistente nella “gestione di una piattaforma
di gioco”, avente come mercato di riferimento quello
italiano ma effettuata “on line” dall’estero (come
espressamente consentito alla normativa di settore det-
tata, in particolare, all’art. 24 della legge n. 88/2009), la
relativa concessione amministrativa sia stata rilasciata
dallo Stato italiano. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 22 dicembre
1986, n. 917, art. 73; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74; l. 7
luglio 2009, n. 88, art. 24) (1)
. Ai sensi della normativa internazionale contro le dop-
pie imposizioni in materia fiscale, quale risultante dal
modello di convenzione adottato per i paesi aderenti
all’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), secondo la quale, ai fini fiscali,
la persona giuridica dev’essere considerata residente
solo nello Stato in cui si trova la sua “sede di direzione
effettiva”, è da escludere la possibilità che alla persona
giuridica venga attribuita una doppia residenza in due
Stati diversi (nella specie, in Italia e a Malta). (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73; d.l.vo
10 marzo 2000, n. 74; l. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24;
conv. 29 giugno 1981 art. 4) (2)
(1) Segue lo stesso orientamento Cass. pen., sez. III, 24 luglio 2013,
Mazzeschi, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
(2) Sul concetto di “sede effettiva” delle società e degli enti, si veda
Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2013, Agenzia Entrate, in Ius&Lex dvd
n. 2/2014, ed. La Tribuna. Sul divieto delle doppie imposizioni fiscali,
anche se riferita a fattispecie del tutto peculiare, si veda Cass. pen.,
sez. V, 23 settembre 2004, Min. Finanze, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame
di Varese confermò il decreto emesso il 23 marzo 2013 dal
Gip del tribunale di Busto Arsizio di sequestro preventivo
del conto corrente bancario n. 8370102903, presso la Banca
Euromobiliare S.p.a., intestato alla società Reel Italy Ltd.,
limitatamente alla somma di € 14.257.370,90, con riferimen-
to ai reati di cui: a) all’art. 11 d.l.vo 74/2000 (sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte), per avere tentato di
trasferire somme inizialmente depositate su un conto cor-
rente italiano, intestato alla Reel, in favore di un rapporto di
conto corrente, ugualmente intestato alla Società, in essere
presso un conto estero, e ciò al fine di sottrarsi al pagamen-
to delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; b) all’art. 5
d.l.vo 74/2000 (omessa dichiarazione), per la ragione che la
società, formalmente straniera perchè sedente a Malta, ma
avente sede operativa e amministrativa ed oggetto principa-
le nel territorio dello Stato, sarebbe tenuta alla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi e IVA in Italia.
Il tribunale del riesame, in relazione al fumus dei reati
ipotizzati, ha richiamato sia l’art. 163 (recte: 162) sia l’art.
73 del TUIR (nonché gli artt. 4 e 5 della Convenzione OCSE
in materia di stabile organizzazione). Il tribunale ha innan-
zitutto escluso la sussistenza di una stabile organizzazione
della Reel in Italia, perchè questa non ha qui una sede di di-
rezione, né una succursale, essendo il server di gioco, neces-
sario per esplicare l’attività della società, ubicato all’estero.
Il tribunale, in secondo luogo, ha anche escluso una fittizia
localizzazione della residenza fiscale, ossia ha escluso che la
Reel avrebbe la sede effettiva in Italia, perchè qui verrebbero
in concreto svolte le attività amministrative e di direzione
dell’ente, in quanto in realtà in Italia viene svolta la sola
attività di assistenza on line alla clientela e non anche la più
complessa attività di gestione della piattaforma informatica
necessaria per l’esercizio dei giochi on line.
Ciò posto, il tribunale del riesame ha però ritenuto che
la Reel deve considerarsi soggetta agli obblighi tributari
italiani, agli effetti dell’art. 73 TUIR, poiché la stessa ope-
ra nel mercato on fine italiano, in virtù di una concessione
pubblicistica, rilasciata dallo Stato italiano. Ha poi ricono-
sciuto che, avendo la società sede legale a Malta, esiste un
conflitto di doppia imposizione, e poiché non è possibile
dirimerlo, la società dovrebbe considerarsi fiscalmente
residente anche in Italia. Il tribunale, infine, ha ravvisato
la sussistenza sia di un vincolo di pertinenzialità tra le
somme depositate nel conto oggetto di sequestro e i reati
per i quali si indaga, sia del periculum in mora.
2. La Reel Italy ltd., in persona del legale rappresentan-
te, a mezzo dell’avv. Raffaella Quintana, propone ricorso
per cassazione deducendo:
1) insussistenza del fumus commissi delicti in relazio-
ne all’art. 73 TUIR. Osserva che l’ordinanza impugnata ha
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