Corte di cassazione penale sez. III, 22 gennaio 2014, n. 2852 (ud. 2 ottobre 2013)

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3/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 22 GENNAIO 2014, N. 2852
(UD. 2 OTTOBRE 2013)
PRES. MANNINO – EST. MULLIRI – P.M. LETTIERI (CONF.) – RIC. ROSSI
Maltrattamento di animali y Elemento oggettivo
y Realizzabilità anche mediante condotte omissive
y Responsabilità degli allevatori di cavalli y Per
abbandono e incuria y Ammissibilità y Fattispecie
relativa ad un allevamento di cavalli di razza ma-
remmana, che pur in stato di libertà vivevano in
stato di malnutrizione e in carenza di acqua per
l’abbeveraggio.
. Il reato di cui all’art. 727, comma secondo, c.p., previ-
sto a carico di chi “detiene animali in condizioni in-
compatibili con la loro natura, e produttive di gravi sof-
ferenze”, è conf‌igurabile anche nel caso di allevamento
di animali che, come i cavalli di razza maremmana,
siano tenuti in stato di libertà, permanendo anche in
tal caso la responsabilità degli allevatori in ordine,
tra l’altro, al loro adeguato approvvigionamento per
vie naturali, specie quando le condizioni climatiche o
ambientali lo rendano diff‌icile. (Nella specie, in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta
l’affermazione di responsabilità dell’imputato, essendo
risultato accertato, in sede di merito, che i cavalli del
suo allevamento erano denutriti e affetti da carenza
di acqua, potendosi essi abbeverarsi solo ad un’unica
pozza invasa dal fango e nella quale vi era il rischio di
rimanere intrappolati, come in effetti verif‌icatosi per
uno di detti animali). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 727)
(1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. III, 19 dicembre
2012, Tomat, in questa Rivista 2013, 1183. Cfr. in argomento Cass.
pen., sez. III, 29 gennaio 1997, Dal Prà ed altro, in Ius&Lex dvd n.
2/2014, ed. La Tribuna. Si veda inoltre Cass. pen., sez. III, 9 giugno
2005, P.M. in proc. Duranti ed altri, in questa Rivista 2006, 756, che
condivide, con la pronuncia in commento, l’assunto che il reato ex
727 c.p., si possa realizzare tramite condotta colposa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato -
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale ha condan-
nato il ricorrente alla pena di 1000 € di ammenda per la
violazione dell’art. 727 c.p. per avere detenuto cavalli
di sua proprietà in condizioni incompatibili con la loro
natura e produttive di gravi sofferenze. Per chiarezza, in
punto di fatto, va soggiunto che detti animali (oltre una
ventina), erano stati rinvenuti casualmente dai guardia-
caccia mentre pascolavano allo stato brado, si presentava-
no - tutti - malnutriti ed assetati ed uno (proprio per aver
cercato di bere) era in diff‌icoltà perchè f‌inito in una pozza
fangosa dalla quale non riusciva ad uscire. Detti animali
erano risultati di proprietà del ricorrente. Inizialmente
era stata contestata la violazione dell’art. 544 ter c.p. ma,
in sentenza, il giudice ha riqualif‌icato il fatto nell’ipotesi
detta.
2. Motivi del ricorso -Avverso tale decisione, il condan-
nato ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo:
1) insuff‌iciente descrizione dell’imputazione visto che,
nella descrizione del fatto, si fa riferimento ad elementi
che riguardano tre fattispecie diverse: a) la crudeltà e l’as-
senza di necessità (propri del delitto di cui all’art. 544 ter,
1° comma, c.p.); b) l’aver procurato un danno alla salute
(proprio del delitto di cui all’art. 544 ter, 1° comma, c.p.);
c) l’avere detenuto i cavalli in condizioni incompatibili
con la loro natura (proprio della contravvenzione di cui
all’art. 727 c.p.);
2) vizio di motivazione per essere stata ritenuta la vio-
lazione del secondo comma dell’art. 727 c.p. sebbene tale
disposizione richieda con la congiunzione “e” che si sia al
cospetto di una condotta che procuri gravi sofferenze e
che gli animali siano tenuti in “condizioni incompatibili”
con la loro natura. Al f‌ine di provare l’accusa, il giudice
ricorda che, nella Maremma è costume di tenere i cavalli
(dei quali è famosa la razza) in condizioni naturali, (allo
stato brado) integrando, in vari modi naturali, la loro
alimentazione specie nei periodi più rigidi. Si obietta, da
parte del ricorrente, che siffatto modo di allevare è, forse,
il migliore ma che il semplice fatto di non avere accudito
le bestie così come sarebbe stato opportuno non signif‌ica,
al contempo, che gli animali fossero stati tenuti in condi-
zioni “incompatibili” con la loro natura visto che è lo stesso
giudicante a dare atto del metodo di allevamento naturale
di quella razza di cavalli;
3) difetto di motivazione per avere il giudice ritenuto le
“gravi sofferenze” nel fatto che - come ha riferito il veteri-
nario - i cavalli fossero “un po’ denutriti” (f. 10 trascrizioni)
e non (come dice il giudice) «molto magri, praticamente
denutriti». Il tutto, non senza tralasciare di sottolineare
che l’assunto del veterinario sopraggiunge all’esito di un
esame “sommario” (f. 13 trascrizioni). Il ricorrente chie-
de, quindi, se, una leggera denutrizione possa qualif‌icarsi
come “grave sofferenza”.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve
essere respinto.
3.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere trat-
tati congiuntamente perchè, ripropongono, sotto diverse
angolazioni, la medesima questione posta dinanzi al Tri-
bunale che, però, vi ha replicato in modo più che congruo
e logico.
Il tema della qualif‌icazione da dare ai fatti in esame è
stato, infatti, affrontato dal giudicante proprio tenendo in
considerazione le obiezioni della difesa. Muovendo, infat-
ti, dal rilievo che all’imputato era stato contestato il mal-
trattamento di animali e la loro detenzione in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze,
egli, è pervenuto ad una derubricazione del reato inizial-
mente ascritto al ricorrente nell’ipotesi contravvenzionale
di cui all’art. 727 cpv. c.p..
Rivista_Penale_03_2014.indb 282 27-02-2014 11:43:22

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