Corte di cassazione penale sez. III, 14 gennaio 2014, n. 1180 (ud. 11 dicembre 2013)

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Rivista penale 2/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 GENNAIO 2014, N. 1180
(UD. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. ANDREAZZA – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC.
ZANETTI IN PROC. C. LEALI ED ALTRI
Getto pericoloso di cose y Emissione di gas,
vapori e fumi y Persona offesa y Individuazione y
Fattispecie in in tema di ricorso inammissibile per
mancanza di legittimazione della persona offesa ad
opporsi alla richiesta di archiviazione.
. In tema di reati contravvenzionali volti a tutelare una
pluralità indeterminata di persone, quando l’ordina-
mento giuridico predispone una tutela “anticipata” del
bene protetto la persona offesa non viene automatica-
mente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un
generico interesse a che la norma che si assume violata
venga rispettata, essendo necessario un quid pluris che
ne permetta l’individuazione soggettiva. (Nella fatti-
specie, in relazione al reato di cui all’art. 674 c.p., il
ricorso e stato dichiarato inammissibile sul presuppo-
sto della mancanza di legittimazione della persona
offesa ad opporsi alla richiesta di archiviazione) (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 674; c.p.p., art. 408) (1)
(1) Per utili riferimenti in tema di esclusione della legittimazione
della persona offesa ad opporsi alla richiesta di archiviazione, v.
la sentenza citata in parte motiva Cass. pen., sez. III, 15 gennaio
2007, P.O. in proc. Montefusco e altro, in CED Cassazione penale,
RV 237040.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 12 novembre 2012 il G.i.p. presso il
Tribunale di Trento disponeva l’archiviazione del proce-
dimento nei confronti di Leali Dario, Leali Cesare e Mi-
chielan Dario per il reato di cui all’art. 674 c.p. per avere
gli indagati, ciascuno in ragione della propria qualif‌ica ri-
vestita all’interno della società Acciaieria Valsugana Spa,
cagionato emissioni diffuse non autorizzate derivanti dal
processo di fusione della scoria di acciaieria non essendo
idonei gli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudi-
zio ed attesa l’estinzione del reato derivante dalla interve-
nuta oblazione.
2. Ha proposto ricorso avverso tale provvedimento non-
ché nei confronti del provvedimento - presupposto di am-
missione all’oblazione del 4 ottobre 2012 la persona offesa
Zanetti Laura. Dopo avere premesso di avere depositato
in data 25 febbraio 2011, nell’ambito di procedimento n.
6346 del 2008, già def‌inito con patteggiamenti ed oblazio-
ni con sentenza del 26 gennaio 2012, memoria con cui si
denunciavano alcuni episodi di esplosioni avvenute presso
l’impianto siderurgico della Valsugana il 16 e 17 febbraio e
dopo avere ricordato che l’1 aprile 2011, ad impianto spen-
to, erano stati sparati dei fuochi d’artif‌icio dal box scoria e
che il 25 ottobre 2011 a seguito di ennesima esplosione di
scoria nera in fase di sverso si era verif‌icato un incendio
interessante diverse decine di metri quadri durato più di
un’ora, lamenta che il giudice abbia ammesso all’oblazione
gli imputati del procedimento n. 6346 del 2008 appena due
settimane dopo tali fatti; denuncia non essere stati iscritti
come persona offesa né il Comune di Borgo Valsugana né
la provincia di Trento né la Trentino trasporti né Trenitalia
né lo Stato. Espone inoltre come al proprio difensore sia
stata illegittimamente negata la qualità di parte offesa,
venendo poi il procedimento archiviato il 12 novembre
2012.
Ciò posto, con un primo motivo lamenta la violazione
dell’articolo 408 c.p.p. non essendo stato disposto il rela-
tivo avviso; con un secondo motivo lamenta l’errata qua-
lif‌icazione giuridica dei fatti, iscritti come semplici getti
pericolosi di cosa anziché come reati molto più gravi, tra
cui la violazione della legge sulle armi, nonché la violazio-
ne degli articoli 437 c.p., 432 c.p. e 449 c.p.; con un terzo
motivo lamenta la mancata incriminazione dei gruisti e dei
capi turno e con un quarto motivo la mancata motivazione
in ordine al provvedimento di ammissione all’oblazione.
3. Hanno presentato memoria tramite il proprio
difensore Leali Dario e Michielan Andrea sostenendo
l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di
ammissione all’oblazione in quanto non impugnabile e
l’inammissibilità del ricorso avverso l’archiviazione non
essendo la ricorrente persona offesa relativamente alle
condotte ex art. 674 c.p. contestate nella specie (e ri-
spetto alle quali la legittimazione deriverebbe secondo la
stessa ricorrente dalla mera frequentazione della strada
statale interessata dagli eventi in oggetto); in ogni caso
nessun diritto all’avviso poteva esservi non avendo avuto
il difensore della stessa, mai nominato nel procedimento
n. 1582 del 2011, alcun titolo per chiedere che la Zanetti
fosse avvisata ed essendo la richiesta dell’8 novembre
2012 intervenuta quando già era intervenuta ammissione
all’oblazione in data 4 ottobre 2012 e già era intervenuta,
in data 24 ottobre 2012, richiesta di archiviazione del P.M.
(richiamando sul punto la sentenza di Sez. un. n. 29477
del 7 luglio 2004). Contesta in ogni caso che la ricorrente
abbia interesse all’impugnazione avverso il decreto di ar-
chiviazione atteso che con il versamento della somma a ti-
tolo di oblazione il reato è estinto contestualmente sicché,

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