Corte di cassazione penale sez. III, 17 febbraio 2014, n. 7343 (ud. 4 febbraio 2014)

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giur
4/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
esclusivamente riferibile a quello derivato alla persona
f‌isica o giuridica alla quale si riferiscono i dati illecita-
mente trattati, ma - in carenza di un’esplicita indicazione
normativa - anche a quello causato a soggetti terzi quale
conseguenza dell’illecito trattamento dei dati”. Conclu-
sivamente il primo motivo va disatteso con rigetto del
ricorso sul punto.
10. É fondato, di contro il secondo motivo basato sulla
mancata enunciazione nel dispositivo della concessione del
benef‌icio della sospensione condizionale della pena, men-
zionato espressamente nella parte motiva della sentenza.
10.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte
Suprema, con orientamento pressochè consolidato, nel
caso in cui il contrasto tra dispositivo e motivazione della
sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’in-
dicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della
motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento
seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazio-
ne prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di
rettif‌ica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art.
619 c.p.p. (sez. VI 8 febbraio 2011 n. 8916, P., Rv. 249654;
sez. III 20 febbraio 2013 n. 19462, Dong, Rv. 255478; sez. I
4 dicembre 2012 n. 4035, Mancini, Rv. 254218).
10.2 Nel caso in esame il complessivo impianto motiva-
zionale autorizza a ritenere che l’omissione della sospen-
sione condizionale della pena sia frutto di un mero refuso
emendabile attraverso il procedimento di rettif‌ica ex art.
619 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2014, N. 7343
(UD. 4 FEBBRAIO 2014)
PRES. SQUASSONI – EST. RAMACCI – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. LAI
Bellezze naturali (Protezione delle) y Vincoli y
Vincolo paesaggistico y Costruzione di opera abu-
siva y Attestazione di compatibilità paesaggistica y
Rilascio y Irrilevanza penale del fatto y Esclusione.
. In tema di tutela penale dei beni paesaggistici, il rila-
scio, da parte della competente amministrazione, del-
l’attestazione di compatibilità paesaggistica dell’opera
abusivamente realizzata, non può valere, di per sé, ad
escludere l’offensività e, quindi, la rilevanza penale del
fatto. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42,
art. 181) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2011, n.
7216, in questa Rivista 2012, 446. Sul tema cfr. Cass. pen., sez. III, 23
settembre 2013, n. 39049, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna,
nel senso che la punibilità del reato previsto dall’art. 181, comma
primo D.L.vo n. 42/2004, è esclusa solo nell’ipotesi di interventi di
“minima entità”, cioè inidonei a mettere in pericolo il paesaggio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 20
maggio 2013 ha confermato la decisione con la quale, in
data 30 settembre 2011, il Tribunale di quella città aveva
riconosciuto Eugenio Lai responsabile del delitto di cui al-
l’art. 181, comma 1-bis D.L.vo 42/2004, per aver realizzato,
quale proprietario e committente, in assenza della pre-
ventiva autorizzazione paesaggistica, la copertura di una
veranda avente una superf‌icie di 30 mq in area sottoposta
a vincolo paesaggistico con D.M. 11 febbraio 1976 (in loca-
lità Costa Rei, agro di Muravera, il 21 agosto 2006).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazio-
ne di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che i
giudici del gravame avrebbero erroneamente escluso che,
nella fattispecie, sarebbe stato realizzato un semplice
intervento di recupero e risanamento e non avrebbero,
altrettanto erroneamente, tenuto conto del principio di
offensività, considerato che l’intervento realizzato non
sarebbe stato idoneo ad incidere negativamente sull’as-
setto del paesaggio, come peraltro dimostrato dal succes-
sivo riconoscimento, da parte delle autorità preposte alla
tutela del vincolo, della compatibilità paesaggistica delle
opere e della loro rispondenza alle previsioni del piano
paesaggistico.
Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe impropria-
mente negato la rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale, da eseguirsi mediante nuova escussione di un teste e
l’acquisizione di documentazione presso l’amministrazio-
ne comunale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
In materia di reati paesaggistici e di ambito di operati-
vità della disciplina paesaggistica questa Corte si è ripetu-
tamente pronunciata.
Da ultimo (Sez. III n. 6299, 8 febbraio 2013) si è ribadita
la natura di reato di pericolo della violazione paesaggistica
attraverso una disamina dei precedenti giurisprudenziali
che pare opportuno richiamare anche in questa sede.
In particolare, nella richiamata decisione si è ricordato
come si fosse già precisato (Sez. III n. 28277, 18 luglio
2011) che il reato contemplato dall’articolo 181 D.L.vo
42/2004 è un reato formale e di pericolo che si perfeziona,
indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con
la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei
ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luo-
ghi sottoposti a protezione (si richiamava, a tale proposi-
to, anche Sez. III n. 2903, 22 gennaio 2010 ed altre prec.
conf.) e come sia di tutta evidenza, attesa la posizione di
estremo rigore del legislatore in tema di tutela del pae-
saggio, che assume rilevo, ai f‌ini delle conf‌igurabilità del
reato contemplato dal menzionato articolo 181, ogni inter-
vento astrattamente idoneo ad incidere, modif‌icandolo,
sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo
paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della
prescritta autorizzazione.
Si è pure ricordato che l’individuazione della potenziali-
tà lesiva di detti interventi deve essere effettuata median-
te una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non

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