Corte di cassazione penale sez. III, 5 febbraio 2014, n. 5684 (ud. 12 dicembre 2013)

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giur
5/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 5 FEBBRAIO 2014, N. 5684
(UD. 12 DICEMBRE 2013)
PRES. TERESI – EST. GRAZIOSI – P.M. D’AMBROSIO (PARZ. DIFF.) – RIC. BUFALINI
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici e
chirurghi y Colpa professionale y Intervento chirur-
gico effettuato direttamente dal primario y Esten-
sione della responsabilità a coloro che abbiano par-
tecipato all’attività operatoria in qualità d’aiuto o
di assistente y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di colpa medica, nel caso di intervento chi-
rurgico effettuato direttamente dal primario, degli
eventuali errori manuali da lui commessi nel corso
dell’effettuazione non possono essere chiamati a ri-
spondere anche coloro che vi abbiano partecipato in
qualità di aiuto o di assistente, non trattandosi, nella
descritta fattispecie, della condivisione di scelte tera-
peutiche di cui anche l’aiuto e l’assistente assumono
la responsabilità, quando non provvedano a segnalare
la loro ritenuta inidoneità o rischiosità. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 42; c.p., art. 43) (1)
(1) In senso contrario, si veda Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n.
33619, in questa Rivista 2007, 814, nella specif‌ica ipotesi di deces-
so del paziente, e Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2007 , n. 41317,
ivi 2008, 836 che, in materia di colpa medica nelle attività d’equipe,
riconoscono la responsabilità di ogni componente del gruppo opera-
torio che non osservi, nell’ambito delle mansioni aff‌idate, le regole di
diligenza e di perizia e che venga meno al dovere di valutare l’operato
degli altri medici per poter porre rimedio ad eventuali errori posti
in essere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 giugno 2012 la Corte d’appello
di Roma, a seguito di rinvio operato dalla sentenza 23 set-
tembre 2009 della Quarta Sezione Penale di questa Supre-
ma Corte, in riforma di sentenza del 21 gennaio 2004 con
cui il Tribunale di Frosinone aveva assolto per non avere
commesso il fatto Bufalini Giuseppe dal reato di cui agli
articoli 113 e 590 c.p., dichiarava non doversi procedere
per prescrizione, ritenendo inapplicabile l’articolo 129,
comma 2, c.p.p.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due
motivi. Il primo denuncia vizio motivazionale e violazione
degli articoli 125, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p. La corte
avrebbe offerto una motivazione apparente che non tiene
conto del caso concreto e della giurisprudenza sviluppa-
tasi in ordine alla responsabilità per tale reato. Il secondo
motivo denuncia violazione degli articoli 129, comma 2,
e 533, comma 1, c.p.p. per aver la corte apoditticamente
affermato la responsabilità dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
I due motivi possono essere vagliati congiuntamente,
in quanto entrambi censurano la manchevolezza della mo-
tivazione con cui la corte territoriale supporta la mancata
applicazione dell’articolo 129, comma 2, c.p.p.
Nel caso di specie, all’imputato era stato contestato il
reato di cui agli articoli 113 e 590 c.p. per avere parteci-
pato a due interventi chirurgici effettuati dal primario del
suo reparto Antonio Grascia a un paziente che aveva su-
bito il 31 ottobre 1995 presso l’ospedale civile di Ceccano
una appendicectomia da cui era sorta una emorragia post-
operatoria. In particolare, il 2 novembre 1995 al paziente,
Luigi Colapietro, il primario eseguiva un intervento con
l’assistenza in qualità di aiuto dell’imputato; persistendo
l’emorragia, lo stesso giorno fu eseguito un altro inter-
vento sempre dal primario, avendo come aiuto un altro
medico e come assistente l’imputato. Il primo intervento
del primario aveva leso la milza, per cui il secondo era
consistito nell’asportazione di questa, cagionandosi così,
inoltre, laparocele al paziente.
Il Tribunale aveva assolto l’imputato per non avere
commesso il fatto, ritenendo che nella sua qualità non gli
era addebitabile alcun comportamento colposo che avesse
contribuito alla causazione delle lesioni; dichiarava invece
colpevole il primario. Con sentenza del 19 settembre 2006
la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato non doversi
procedere nei confronti di tutti gli imputati per essersi il
reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione; di
qui il ricorso per cassazione alla Quarta Sezione Penale,
che annullava con rinvio. La corte territoriale ha ritenuto
il reato estinto per intervenuta prescrizione reputando,
per quanto riguarda la posizione dell’attuale ricorrente,
l’inapplicabilità dell’articolo 129, comma 2, c.p.p. perchè
“nella sua veste di aiuto aveva il dovere di dissociarsi dalla
conduzione della operazione facendo rilevare il suo dis-
senso sul diario clinico”. In tal senso richiamava un arresto
giurisprudenziale (Cass. sez. IV, 5 ottobre 2000 n. 13212) in
base al quale deve ritenersi che “se primario, aiuto ed as-
sistente condividono le scelte terapeutiche, tutti insieme
ne assumano la responsabilità. Quando invece l’assistente
o l’aiuto non condividano le scelte terapeutiche del prima-
rio (il quale non abbia peraltro esercitato il suo potere di
avocazione), possono andare esenti da responsabilità solo
se abbiano provveduto a segnalare allo stesso primario la
ritenuta inidoneità o rischiosità delle scelte anzidette”. La
motivazione della corte territoriale si limita alla citazione
della suddetta sentenza, che, peraltro, dalla semplice
lettura di quanto riportato nella sentenza impugnata, non
attiene affatto alla posizione dell’imputato. Invero, tale
pronuncia concerne non un intervento chirurgico, bensì
“scelte terapeutiche”, rispetto alle quali, tra l’altro, viene
prospettato anche l’esercizio del potere di avocazione
del primario. E in questo senso è logico fare riferimento
a un “diario clinico”, trattandosi quindi di un documen-
to in cui vengono registrate le terapie e descritte le loro
conseguenze sul paziente. Nel caso in esame, invece, si
è trattato, appunto, di un intervento chirurgico praticato
direttamente dal primario, per cui del tutto incongruo è il
riferimento a un potere di avocazione dello stesso; pari-
menti incongruo è affermare che l’assistente o l’aiuto pos-
sono andare esenti da responsabilità solo se segnalano al
primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte. Infatti,
si trattava - per quanto emerge dalla motivazione, soprat-

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