Corte di cassazione penale sez. III, 19 febbraio 2014, n. 7769 (ud. 5 dicembre 2013)

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giur
Rivista penale 4/2014
LEGITTIMITÀ
2 della sentenza impugnata) «nel prezzo della corruzione
di pubblici uff‌iciali».
7.1. Già dall’articolato riepilogo dei principali passi
della motivazione della sentenza di primo grado, operato
nella sentenza impugnata, emerge la marginalità del rife-
rimento a detta ipotesi di corruzione, in difetto di congrui
elementi che ne confermassero la conf‌igurabilità: «l’im-
putazione delle somme al prezzo della corruzione (...) al
giudice appare incongrua per la valenza semantica della
locuzione “prezzo”, perché la stessa ricostruzione della
vicenda processuale esclude che vi possa essere stata da
parte di Gualtieri un’attività riciclatoria con riguardo alle
somme corrisposte dal duo Tavaroli - Cipriani ai molteplici
pubblici uff‌iciali corrotti. Qualora il riferimento al concet-
to di “prezzo” si volesse intendere quale prof‌itto o prodotto
nel senso di vantaggio ottenuto dal Cipriani per aver ven-
duto a Pirelli e Telecom investigazioni realizzate con me-
todi illegali, si realizzerebbe un’inammissibile mutamento
di contestazione» (f. 5 della sentenza impugnata).
7.2. Ed in proposito, così la sentenza impugnata (f. 6)
riepiloga le doglianze del P.M. appellante: «(...) l’appellan-
te fa seguire la critica alle conclusioni della sentenza sul
tema del prezzo della corruzione dei pubblici uff‌iciali, dal
giudice sostanzialmente eluso sul rilievo della violazione
del principio di contestazione f‌issato all’art. 521 c.p.p. Se
anche non fosse pertinente il nomen juris di prezzo del
reato contenuto nel capo d’imputazione, il giudice avrebbe
comunque dovuto procedere a qualif‌icare giuridicamente
la condotta, compiutamente e chiaramente descritta in
fatto, considerando che i fondi f‌inalizzati a retribuire i
pubblici uff‌iciali rappresentavano il prezzo del reato di
corruzione».
7.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come evidenziato
anche dal P.G. di udienza, pur in difetto di una formale
assoluzione parziale dall’accusa di riciclaggio di somme di
denaro provenienti dall’ipotizzata corruzione, la Corte di
appello non dedica all’argomento nessun rilievo.
Con ciò, in tutta evidenza, la Corte di appello mostra
di voler pervenire all’affermazione di responsabilità del
Gualtieri unicamente in relazione all’accusa di riciclaggio
di somme di denaro provenienti dall’ipotizzata appropria-
zione indebita.
Deve, infatti, darsi atto, come rileva il ricorrente, che
la Corte di appello non parla «minimamente di una pro-
venienza illegittima, in quanto derivante dalle modalità
di acquisizione di talune di quelle informative, e cioè, in
sintesi, dalla illegittimità delle intrusioni informatiche
e soprattutto dalle operazioni di corruzione di pubblici
funzionari. Su quest’aspetto, infatti, nulla è detto nella
sentenza impugnata, benché il capo di imputazione fac-
cia riferimento anche al “prezzo” del reato di corruzione
quale eventuale altro reato presupposto (con un termine,
quello di “prezzo” cioè, usato però in modo assolutamente
improprio, come messo in evidenza nelle varie memorie di
questa difesa e come stigmatizzato nella stessa sentenza
impugnata). Su tale aspetto, quindi, l’appello del P.M., che
anche a tal tipo di reato presupposto aveva fatto riferi-
mento, non è stato minimamente condiviso».
7.4. Ne consegue che in argomento, in difetto dell’im-
pugnazione della parte pubblica, nessun ulteriore rilievo è
dovuto in questa sede.
8. In conclusione, dovendo ritenersi già esclusa la con-
f‌igurabilità, come reato presupposto del contestato rici-
claggio, della corruzione, e non potendo incidentalmente
ritenersi la conf‌igurabilità dell’altro reato presupposto,
perché insussistente, l’imputato deve essere assolto per-
ché il fatto non sussiste.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, annul-
lata senza rinvio.
8.1. Detta statuizione assorbe gli ulteriori motivi di
ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2014, N. 7769
(UD. 5 DICEMBRE 2013)
PRES. FIALE – EST. SARCELLA – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. X
Atti, pubblicazioni e spettacoli osceni y Atti
osceni y Luogo esposto al pubblico y Locali adibiti
a servizi igienici per soli uomini, in un’autogrill y
Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di esibizione
dei genitali e masturbazione.
. La conf‌igurabilità del reato di atti osceni in luogo
pubblico, consistiti nella esibizione, da parte di un
soggetto di sesso maschile, dei propri organi genitali
accompagnata da un inizio di masturbazione, non può
essere esclusa per il solo fatto che la suddetta condotta
sia stata posta in essere all’interno di locali adibiti a
servizi igienici per soli uomini, nei quali si trovava im-
prevedibilmente presente una donna. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 527; c.p., art. 529) (1)
(1) In genere, sulla conf‌igurabilità del reato in oggetto, si vedano:
Cass. pen. , sez. III, 22 marzo 2012, n. 11135, in Arch. giur. circ. 2012,
1106 ; Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2008, n. 46356, in questa Rivi-
sta 2009, 1165; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395, ivi
2005, 1220; Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2000, n. 9786, ivi 2001,
196 e, anche se risalente, Cass. pen., sez. III, 25 settembre 1985, n.
8159, in Codice penale, collana I codici commentati con la giuri-
sprudenza, a cura di L. ALIBRANDI, ed. La Tribuna 2013, 1454.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. X ha proposto, a mezzo del difensore f‌iduciario
procuratore speciale cassazionista, tempestivo ricorso
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno in
data 21 maggio 2012, depositata in data 24 settembre 2012,
confermativa della sentenza 13 ottobre 2008 emessa dal
Tribunale di (omissis), con cui il medesimo imputato è
stato condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto,
alla pena di mesi quattro di reclusione, concesse le circo-
stanze attenuanti generiche e con la diminuente di rito,
per il reato di atti osceni in luogo pubblico, ed in partico-
lare, perchè il 31 agosto 2007, nei locali dei servizi igienici
antistanti il bar (omissis) dell’autogrill di (omissis), si
abbassava i pantaloni, mostrando i propri genitali e ma-

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