Corte di cassazione penale sez. III, ord. 18 febbraio 2014, n. 7504 (ud. 16 luglio 2013)

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giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
È di tutta evidenza che gli errori che vengono imputati
alla Corte non attengono all’interpretazione delle norme
richiamate, ma alla ricostruzione dei fatti (precisamente
alla ricostruzione della manovra di immissione nel f‌lusso
del traff‌ico da parte della vettura; al presupposto fattuale,
quindi, della condotta di guida del suo conducente), onde
poter ricondurre gli stessi, così come ricostruiti, alle pre-
visioni normative richiamate in ricorso.
Peraltro, quanto a queste ultime, non può che ribadirsi
che, una volta ricostruiti i fatti così come ricostruiti dal
giudice di merito, non sussiste alcuna violazione degli artt.
154 c.d.s. e 2054, comma 2, c.c., per le ragioni già esposte
nella relazione.
Il ricorso, pertanto, anche a voler superare il prof‌ilo
di inammissibilità sopra evidenziato, non può che essere
rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché
gli intimati non si sono difesi. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, ORD. 18 FEBBRAIO 2014, N. 7504
(UD. 16 LUGLIO 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. GRILLO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. PONTILLO
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Dati
personali y Trattamento illecito y Criteri di indivi-
duazione y Fattispecie in tema di pubblicazione non
autorizzata di un articolo di cronaca riportante le
generalità e la fotograf‌ia di un minore rimasto vit-
tima di un sinistro stradale.
. Costituisce trattamento illecito dei dati personali
relativi a minori, punibile ai sensi dell’art. 167, comma
2, del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, la pubblicazione
non autorizzata, in un articolo di cronaca giornalistica,
delle generalità e della fotograf‌ia di un minore rimasto
vittima di un incidente stradale, quand’anche lo scopo
perseguito sia stato quello di richiamare più eff‌icace-
mente l’attenzione dell’opinione pubblica e delle com-
petenti autorità sulla ritenuta necessità di interventi
atti ad eliminare le condizioni di insicurezza presenta-
te dal tratto stradale in cui l’incidente si era verif‌icato,
non presentandosi comunque, la detta pubblicazione,
come connotata dal carattere dell’essenzialità ai f‌ini
della completezza dell’informazione, potendosi
escludere tanto la sussistenza del nocumento (ravvi-
sabile anche con riferimento a soggetti terzi) quanto
quella della quanto meno concorrente f‌inalità di prof‌it-
to, correlata al possibile incremento delle vendite del
giornale. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 2; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 4) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. V, 2 dicembre 2011, n. 44940, in Ius&lex dvd n. 2/14, ed. La
Tribuna. Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38406, in questa
Rivista 2009, 1024. Ai f‌ini della qualif‌icazione dell’immagine quale
“dato personale”, rilevante ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
si veda Cass. civ. 5 giugno 2009, n. 12997, in Ius&Lex dvd n. 2/14, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di
Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del
30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P. D. (imputato
del reato di cui all’art. 167 comma 2 del D.L.vo 196/03),
riconosceva allo stesso la circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 1 c.p. e, per l’effetto, riduceva la originaria
pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e giorni dieci
confermando nel resto, anche con riguardo alle statuizioni
civili.
1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse ar-
gomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della
fattispecie delittuosa contestata al P., ribadiva la rilevanza
penale della sua condotta, richiamando non soltanto le di-
sposizioni contenute nell’art. 4 del detto D.L.vo in merito
alla nozione di trattamento dei dati personali identif‌icativi
sensibili, ma anche le modalità di trattamento di tali dati
(nella specie non osservate) previste dall’art. 17 dello stes-
so D.L.vo e, inf‌ine, le disposizioni contenute nel successivo
art. 137 (riguardante le esclusioni collegate all’esercizio
dell’attività giornalistica) in correlazione con l’art. 7 del
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati per-
sonali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
1.3 Alla stregua di tali elementi la Corte distrettuale
riteneva pienamente integr ata la fattis pecie contestata,
risultando provata sia la portata individualizzante delle
notizie diffuse dal giornale, sia l’eccentricità e spro-
porzionalità delle notizi e diff use su l cont o del minore
deceduto in occasione di un sinistro stradale rispetto al
diritto di cronaca, sia il nocumento oltre che al minore
a soggetti terzi a lui affettivame nte legati (genitori e
fratello).
1.4 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato
personalmente deducendo due motivi. Con il primo la-
menta violazione di legge per inosser vanza della legge
penale (art. 167 D.L.vo 196/03) in particola re rilevando
l’inconf‌igurabilità della viola zione con riferimento alla
condotta tenuta in concreto, posto che i dati pubbli cati
non erano in grado di far riconoscere il minore. Lamenta
poi il ricorrente, nell’ambito del medesimo motivo, la con-
traddittorietà della deci sione nella parte in cui, per un
verso non include la diffusione dei dati relativi al minore
nell’esercizio del diritto di cronaca e, per altro verso, ap-
plica la circostanza attenuante di cui al l’art. 62 n. 1 c.p.
Rivendica, inf‌ine, la legittimità del proprio operato cen-
surando la decisione della Corte territoriale per non aver
tenuto conto del movente particolare che aveva indotto
la pubblicazione del servizio e dei dati sul minore, mo-
vente costituit o dalla volontà di sensibilizzare l’opi nione
pubblica e le i stituzioni per un radicale inte rvento atto a
modif‌icare lo stato della strada onde evitare il ripe tersi
di incid enti mortali. Con il secondo motivo il ricorrente
si duole dell’omessa inclusione nel dispositivo della sen-
tenza del benef‌icio della sospensione condizionale della
pena enunciato nella parte motiva.

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