Corte di cassazione penale sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49327 (ud. 12 novembre 2013)

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2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 9 DICEMBRE 2013, N. 49327
(UD. 12 NOVEMBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. FRANCO – P.M. SALZANO (PARZ. DIFF.) – RIC. MERLET
Inquinamento y Rif‌iuti y Discarica y Condotta
omissiva del proprietario del suolo y Nell’impedire
lo sverso di rif‌iuti in un adiacente corso d’acqua al
proprio fondo y Responsabilità ex art. 256, comma
2, del D.L.vo 152/2006 y Esclusione.
. In tema di normativa sui rif‌iuti, non può ritenersi re-
sponsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, del
D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 il proprietario di un terreno
per il solo fatto di non aver provveduto a munirlo di
un’adeguata recinzione onde impedire che da esso
venisse effettuato, ad opera di terzi, lo sversamento di
rif‌iuti in un adiacente corso d’acqua. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 30 aprile 2006, n. 152, art. 256) (1)
(1) Materia che è stata oggetto di diversi orientamenti. Interessante
il raffronto con Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2011, Spagnuolo, in
Ius&Lex dvd n. 1/2014, ed. La Tribuna che, in senso opposto alla pro-
nuncia in commento, ravvisa la responsabilità penale del proprieta-
rio di un terreno su cui avvenga lo sversamento illecito dei rif‌iuti da
parte di terzi. Nello stesso senso della massima in epigrafe si veda
Trib. pen. Orvieto, 26 ottobre 2009, Gallo, in questa Rivista 2010, 302.
Sulla def‌inizione degli elementi che possono costituire il concetto di
“rif‌iuti”si veda Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2011, Tavella, ivi 2012,
1166. Fattispecie analoga viene analizzata da Cass. pen., sez. III, 22
giugno 2011, Olivo, ivi 2012, 1166.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di
Aosta dichiarò estinto per rimessione in pristino dello
stato dei luoghi il reato di cui all’art. 181 D.L.vo 22 gennaio
2004, n. 42, ed assolse perché il fatto non sussiste Merlet
Fabrizio dalle altre imputazioni di cui al decreto di cita-
zione del 26 novembre 2011 (RGNR 2125/2011), mentre lo
dichiarò colpevole dei reati di cui al decreto di citazione
26 novembre 2011 (RGNR 1968/2011) e precisamente
dei reati di cui: capo A) all’art. 256, comma 1, D.L.vo n.
152/2006, per avere, quale titolare dell’omonima ditta
individuale, tombato una rilevante, quantità di rif‌iuti di
demolizione, provenienti da altri cantieri, nelle fondazioni
di un costruendo fabbricato, destinato a deposito interra-
to (magazzino artif‌iciale); capo B) all’art. 256, comma 2,
D.L.vo n. 152/2006, per avere, quale titolare dell’omonima
ditta individuale, scaricato nel torrente Evancon i fanghi
formatisi sul suolo in seguito al deposito di residui deri-
vanti dalla produzione di calcestruzzo nonché vari sacchi
di materiale rizzato per produrre miscele bituminose;
capo C) all’art. 256, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, per ave-
re, quale titolare dell’omonima ditta individuale, abban-
donato o comunque stoccato, senza autorizzazione, una
rilevante quantità di rif‌iuti costituiti da materiale inerte
di scavo e da demolizioni provenienti da altri cantieri - e
lo condannò alla pena di € 10.000 di ammenda.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Francesco D’Alessandro,
propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e mancanza di motivazione in relazione al capo C)
della imputazione del proc. n. 1968/11 RGNR. Osserva che
la sentenza impugnata manca totalmente di motivazione
in relazione alla condanna per il capo C). Il giudice, ri-
tenendo erroneamente di spiegare i motivi che lo hanno
portato a ritenere il sig. Merlet responsabile del reato di
cui al capo C) dell’imputazione ha invece fatto pacif‌ica-
mente riferimento al capo B) dell’imputazione, omettendo
qualsiasi parola sul capo C). Tuttavia, ha poi aumentato la
pena anche per il capo C), senza in alcun modo rispondere
alla eccezione della difesa che sosteneva di avere dimo-
strato che il contestato deposito dei rif‌iuti era avvenuto
in modo assolutamente regolare, in quanto si trattava di
deposito temporaneo di materiale da scavo proveniente
da un cantiere in cui la ditta Merlet stava realizzando
degli scavi f‌inalizzati alle realizzazione di un immobile
e che l’area di deposito era funzionalmente collegata al
cantiere (sempre del sig. Merlet) in cui era stato prodotto,
come del resto risultava dal verbale di sequestro. Eccepi-
sce ancora che la difesa aveva, altresì, dimostrato che lo
“stoccaggio” risulta essere stato espressamente autorizza-
to dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con nota in data
9 giugno 2009. Su questi punti non c’è nemmeno un solo
rigo di motivazione.
2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazio-
ne in relazione alla condanna per il capo A). Ricorda che
sul punto la sentenza ha affermato che, quand’anche fosse
vera la tesi della difesa che i mattoni e i blocchetti in con-
glomerato cementizio di colore rosso non fossero rif‌iuti, «i
rif‌iuti interrati non si componevano soltanto di tali mate-
riali ma anche di rif‌iuti di altra natura (cemento, metallo
e asfalto), provenienti da diversi cantieri che avrebbero
dovuto essere avviati alla discarica».
Sennonché la difesa aveva anche dimostrato che il
bilancio di produzione dei materiali di scavo prevedeva
espressamente che gli “inerti in esubero” potessero essere
riutilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori “nell’ambito
delle sue attività”. Pertanto, il “tombamento” dei materiali
oggetto di processo era espressamente autorizzato dal
citato provvedimento regionale. Lamenta che anche su
questo punto manca qualsiasi motivazione.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e manifesta illogicità della motivazione in rela-
zione alla condanna per il capo B), con il quale gli era
stato contestato di avere “scaricato nel torrente Evancon
i fanghi formatisi sul suolo (...) nonché vari sacchi di
materiale utilizzato per produrre miscele bituminose”.
Osserva ora che la difesa aveva dimostrato che lo scarico
di tali materiali non poteva essere attribuito al Merlet, ma
era da attribuirsi alla condotta illecita di terzi. Il giudice
ha ritenuto irrilevante questa circostanza per la ragione
che “l’omessa predisposizione di una adeguata recinzione
a fronte di ripetuti sversamenti abusivi di rif‌iuti è sicu-
ramente rimproverabile, a titolo di colpa, a colui “che ha
la disponibilità dell’area”. Egli cioè sarebbe responsabile
degli sversamenti effettuati nottetempo nel vicino torren-

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