Corte di cassazione penale sez. III, 9 dicembre 2013, n. 49325 (ud. 15 ottobre 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
è sicuramente rimproverabile, a titolo di colpa, a colui che
ha la disponibilità dell’area”.
È di tutta evidenza l’erroneità di questa motivazione.
Secondo il giudice, in sostanza, l’imputato sarebbe re-
sponsabile degli sversamenti effettuati nottetempo nel
vicino torrente da parte di terzi perché non avrebbe predi-
sposto “una adeguata recinzione”, e ciò nonostante che
questi fatti fossero stati segnalati al corpo forestale. Così
facendo, però, il giudice ha inammissibilmente creato una
posizione di garanzia, che non trova fondamento alcuno
nel nostro ordinamento giuridico, in forza della quale
chi è proprietario di un terreno adiacente ad un torrente
deve cintarlo aff‌inché nessuno possa scaricare rif‌iuti nello
stesso; altrimenti, è responsabile (“a titolo di colpa”) del
comportamento illecito dei terzi. Ossia, secondo il giudice,
ai sensi dell’art. 40 cpv c.p., l’imputato sarebbe tenuto ad
impedire che terzi scarichino rif‌iuti nel torrente passando
per il suo terreno. Al contrario è principio pacif‌ico, in-
numerevoli volte affermato dalla giurisprudenza di que-
sta Corte, anche sulla base degli artt. 23 e 25 Cost., che
nessuno può essere chiamato a rispondere per il semplice
fatto che un suo possibile intervento soccorritore avrebbe
scongiurato la lesione di beni giuridici altrui, a meno che
non vi sia uno specif‌ico obbligo giuridico, imposto espres-
samente da una specif‌ica disposizione legislativa, di impe-
dire il verif‌icarsi di quello specif‌ico evento.
È suff‌iciente a questo proposito richiamare la sentenza
della Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206/06, Bruni, la quale
- proprio in riferimento all’annullamento di una condanna
per abbandono di rif‌iuti in una cava fondata sulla tesi che
l’imputato sarebbe stato responsabile in forza dell’ art. 40,
comma 2, cod. pen. per non avere recintato l’area di cava
come impostogli peraltro dal provvedimento di concessio-
ne - affermò con particolare eff‌icacia che il principio di
tassatività delle fattispecie penali impone di considerare
come presupposto di applicabilità della norma in questio-
ne non tanto un obbligo generico di attivarsi derivante da
fonte giuridica (legale o contrattuale), quanto piuttosto
un obbligo giuridico specif‌ico di compiere proprio quella
azione che avrebbe impedito l’evento di reato. Il presup-
posto di operatività del principio di causalità omissiva è
la esistenza di un obbligo stabilito proprio per impedire
eventi del genere di quello che si verif‌ica nel reato con-
siderato. Secondo la sentenza, nella specie, invece, l’ob-
bligo di recinzione della cava era stato assunto non per
impedire a terzi di utilizzarla come discarica, bensì per
f‌ini di polizia amministrativa e per proteggere l’incolumità
pubblica, sicché, una volta cessata l’attività estrattiva,
l’obbligo era venuto meno. La realizzazione della discarica
pertanto non poteva essere addebitata al proprietario a
titolo di responsabilità omissiva, giacché sul proprietario
in quanto tale non grava alcuna posizione di garanzia in
ordine ai rif‌iuti, atteso che gli obblighi di corretta gestio-
ne e smaltimento dei rif‌iuti sono posti esclusivamente a
carico dei produttori e dei detentori dei rif‌iuti medesimi.
In particolare, nessun obbligo giuridico di controllo può
ravvisarsi a carico del proprietario in relazione a rif‌iuti ge-
stiti e smaltiti da altri, tale non essendo, evidentemente,
l’obbligo di ripristino che ha carattere riparatorio e non
preventivo. E difatti, la responsabilità omissiva sancita
nell’art. 40 cpv. trova fondamento nel principio solidari-
stico di cui all’art. 2, all’art. 41, comma 2, e all’art. 42,
comma 2, Cost., ma contemporaneamente essa trova un
limite in altri principi costituzionali e segnatamente nel
principio di legalità della pena consacrato nell’art. 25,
comma 2, il quale si articola nella riserva di legge statale
e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie in-
criminatrici. È proprio in ragione di questo limite che la
responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere in-
determinato o generico, anche se di rango costituzionale
come quelli solidaristici o sociali di cui alle norme citate;
ma presuppone necessariamente l’esistenza di obblighi
giuridici specif‌ici, posti a tutela del bene penalmente
protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere
ragionevolmente chiamato a rispondere. In particolare, la
funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42, comma
2, Cost., può costituire il proprietario in una posizione di
garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi
può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di
reato lesivi di quei beni, solo se essa si articola in obblighi
giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l’evento
costitutivo del reato medesimo. Questa interpretazione è
stata poi ribadita e confermata da altre decisioni analoghe
(explurimis. Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 2477/08, Marcianò;
Sez. F., 13 agosto 2004, n. 44274, Presiosi).
Il quarto motivo resta assorbito, ma è opportuno
comunque osservare che è anch’esso fondato perché il
giudice, pur avendo ammesso “l’imputato ... al giudizio ab-
breviato” ha poi dimenticato di applicare la riduzione di
pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere an-
nullata con rinvio al tribunale di Aosta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 9 DICEMBRE 2013, N. 49325
(UD. 15 OTTOBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. FRANCO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. NERI E
ALTRI
Antichità e belle arti y Cose di interesse artistico
e storico y Proprietà privata y Danneggiamento y
Reato di demolizione senza autorizzazione di beni
culturali y Beni sui quali non sia ancora intervenuta
una formale apposizione del vincolo y Conf‌igurabi-
lità y Esclusione.
. Il reato di demolizione senza autorizzazione di beni
culturali, già previsto dall’art. 118, comma 1, lett. a),
del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490 ed ora dall’art. 169,
comma 1, lett. a), del D. L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, non
è conf‌igurabile quando la condotta abbia ad oggetto
beni sui quali non sia ancora intervenuta una formale
apposizione del vincolo, nulla rilevando che sia già in
corso il procedimento f‌inalizzato all’adozione del re-
lativo provvedimento. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 733;

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