Corte di cassazione penale sez. III, 15 maggio 2014, n. 20253 (ud. 21 febbraio 2014)

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
5. Il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto da P.G.B. avverso la sentenza del Giudice
di Pace poiché, pur essendo indeterminato il petitum, da
accertarsi nel corso del giudizio, alla successiva udienza
del 22 maggio 2002, lo stesso era stato limitato entro il
valore di Euro 1.032,91.
Osserva il Tribunale che, ex artt. 113 e 339 c.p.c., appli-
cabili al presente giudizio secondo il vecchio testo, atteso
quanto previsto dall’art. 27, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio
2006, n. 40, le sentenze def‌inite secondo equità (di valore
inferiore ad Euro 1.032,91) non sono appellabili.
6. Propone ricorso per cassazione P.G.B. con un unico
motivo.
Resiste con controricorso l’Allianz.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
All’udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata rinvia-
ta a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di effettuare
l’avviso d’udienza alla parte ricorrente personalmente in
quanto il suo avvocato Gina Tralicci risultava essere so-
speso a tempo indeterminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente de-
nuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10,
113 e 339 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.”
Assume il ricorrente che nel proprio atto di citazione
egli aveva richiesto il risarcimento dei danni “nella misura
che sarà precisata in corso di causa o in quella diversa rite-
nuta di giustizia e comunque nell’ambito della competenza
del giudice adito”. A nulla quindi rileva, a suo avviso, la
circostanza che all’udienza del 22 maggio 2002 egli abbia
ridotto la domanda nei limiti di L. 2.000.000, ossia nei limiti
della competenza del Giudice di Pace secondo equità.
8. Il motivo è fondato.
La sentenza del g.d.p. è appellabile, anche secondo
l’originaria formulazione dell’art. 339 c.p.c..
Va, infatti ribadito che in caso di domanda di risarci-
mento del danno da circolazione stradale proposta da-
vanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire
se la stessa debba essere decisa secondo equità (perché
non superiore ad Euro 1.032,91), va individuato applican-
do le norme relative alla competenza per valore, con la
conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma
specif‌ica non superiore ad Euro 1.032,91, abbia anche
richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma
maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il
valore della causa, in forza del principio stabilito dall’art.
14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva conte-
stazione, nei limiti della competenza del giudice adito e
quindi, atteso lo specif‌ico petitum, pari ad Euro 15.493,71.
Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giu-
dice di pace è impugnabile, a norma dell’art. 339 c.p.c.,
con l’appello e non con il ricorso per cassazione che, se
proposto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass.,
Ordinanza, 20 settembre 2002, n. 13795).
Di nessun rilievo è poi il fatto che in corso di causa
la domanda sia stata contenuta entro il limite di Euro.
1.032,91.
Va infatti affermato che la determinazione del valo-
re della causa, ai f‌ini della individuazione del giudice
competente, deve avvenire con riferimento al momento
in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta f‌is-
sata la competenza del giudice in base alle pretese fatte
valere nell’atto introduttivo del giudizio e alle eventuali
contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima
difesa, sono prive di rilevanza le successive modif‌iche.
Ne segue che, al f‌ine di stabilire se la domanda proposta
davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa se-
condo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.,
occorre far riferimento al petitum originario, non essendo
rilevante l’eventuale ampliamento della domanda in corso
di causa (Cass. 8 marzo 2010, n. 5573; Cass., 18 settembre
2006, n. 20118).
9. Accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata, an-
che per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di
Tivoli, in persona di diverso giudice. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 MAGGIO 2014, N. 20253
(UD. 21 FEBBRAIO 2014)
PRES. FIALE – EST. DI NICOLA – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. ERARIO
Produzione, commercio e consumo y Commercio
e vendita al pubblico y Prodotti pericolosi y Minimo-
to prive di avvertenze in lingua italiana y Reato di
cui all’art. 112, comma secondo, D.L.vo n. 206/2005
y Conf‌igurabilità.
. La commercializzazione delle c.d. “minimotociclet-
te”, in violazione dell’obbligo normativo di apporre
sulle stesse informazioni sull’uso e sui rischi redatte in
lingua italiana, integra il reato - previsto dall’art. 112,
comma 3, Codice del Consumo - di inottemperanza agli
specif‌ici provvedimenti emanati a norma dell’art. 107,
comma 2, lett. b, stesso Codice, e non invece l’illecito
amministrativo contemplato dal precedente art. 12,
comma 1, per l’ipotesi di omissioni di carattere gene-
rale relative alle informazioni dovute ai consumatori.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art.
107; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 112) (1)
(1) Si rinvia, per utili ragguagli, ai commenti giurisprudenziali e dot-
trinali degli articoli 107 e 112 del D.L.vo n. 206/2005 contenuti nel
Codice del consumo, a cura di RITA ROLLI, ed. La Tribuna, Piacenza
2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha con-
dannato Sara Erario alla pena di 8.000,00 euro di ammen-
da, per il reato di cui agli artt. 107, comma 2, lett. b) punto
1 D.L.vo n. 206 del 2005 perché non ottemperava, quale
distributore, ai provvedimenti di cui all’art. 107, comma 2,
lett. b) cit., apponendo sulle minimoto le adeguate avver-
tenze redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile,
in lingua italiana, sui rischi connessi all’uso delle stesse ed
i fatti commettendo nel febbraio del 2008.

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