Corte di cassazione penale sez. III, 14 ottobre 2013, n. 42151 (c.c. 27 giugno 2013)

Pagine1238-1240
1238
giur
12/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
tenore complessivo della disciplina di settore e dalla lettu-
ra degli artt. 2, comma l, lettera b) e 299 d.lvo 81/2008.
8. Sulla base di quanto evidenziato, appare evidente
come non assuma particolare rilievo la circostanza, va-
lorizzata dal giudice di merito ed oggetto di censura in
ricorso, che l’imputato sarebbe stato comunque datore di
lavoro del portiere dello stabile presso il quale venivano
eseguiti i lavori poiché, anche nel caso in cui restasse
non accertata, come assume il ricorrente, una fattiva
partecipazione dello stesso all’esecuzione dei lavori, non
verrebbero comunque meno gli specif‌ici obblighi del com-
mittente di cui si è detto in precedenza.
In altre parole, è pacif‌ico che, in base alla richiamata di-
sciplina, l’amministratore di un condominio assuma la posi-
zione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui
proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori
da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso ma, in caso
di aff‌idamento in appalto di dette opere, tale evenienza non
lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben po-
tendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizio-
ne di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno
all’osservanza di ciò che è stabilito dall’art. 26 d.lvo 81/2008.
Venendo al caso in esame, osserva il Collegio come il
Tribunale abbia affermato che, nell’aff‌idamento dei lavori
di abbattimento della pianta, l’amministratore non avreb-
be provveduto ad accertare l’idoneità tecnico professio-
nale della ditta appaltatrice con le modalità previste dal
più volte richiamato art. 26 d.lvo 81/2008, risultando peral-
tro detta idoneità di fatto insussistente, tanto che i lavori
vennero subappaltati ad altri.
Parimenti, l’imputato non avrebbe adempiuto agli ob-
blighi di informazione, collaborazione e cooperazione pure
imposti dalla medesima disposizione.
Nell’attribuire tale posizione di garanzia all’imputato,
il giudice del merito avrebbe dovuto considerare, però,
che lo stesso ha agito nella peculiare qualità di ammini-
stratore di un condominio.
Risulta infatti, dal ricorso e dal provvedimento impu-
gnato, che l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato
mediante delibera dell’assemblea condominiale alla quale
l’amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare con-
creta attuazione.
Si tratta di circostanza di decisivo rilievo ai f‌ini dell’af-
fermazione di penale responsabilità, non potendosi pre-
scindere dal ruolo effettivamente svolto dall’amministra-
tore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva
attuazione, considerando anche l’ambito di autonomia
di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri
decisionali concretamente attribuiti.
Sulla base di tale necessaria verif‌ica fattuale il Tribu-
nale avrebbe dovuto, poi, accertare la effettiva ricondu-
cibilità dell’attività espletata alle fattispecie contemplate
dalle disposizioni precedentemente richiamate.
9. Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento im-
pugnato debba essere annullato con rinvio aff‌inché il Tri-
bunale, attenendosi ai principi di diritto formulati, proceda
ad una ulteriore valutazione della condotta posta in essere
dall’imputato nei termini dianzi specif‌icati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2013, N. 42151
(C.C. 27 GIUGNO 2013)
PRES. MANNINO – EST. ANDRONIO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. BONETTI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Di-
chiarazione dei redditi y Infedele y Simulazione di
elementi negativi y Individuazione y Fattispecie di
acquisto di macchinari precedente al diritto al-
l’agevolazione.
. In tema di dichiarazione infedele dei redditi (art. 4 del
D.L.vo n. 74/2000), costituisce indicazione di “elementi
passivi f‌ittizi” anche quella che consista nell’indebita
esposizione, nell’apposito rigo del modello di dichiara-
zione per le persone giuridiche, di somme da portarsi
in detrazione da quelle pur precedentemente indicate,
nel medesimo modello, in modo corretto, come corri-
spondenti all’importo dei redditi conseguiti nell’anno.
(Nella specie erano state indebitamente portate in
detrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n.
78/2009, conv. con modif. in Legge n. 102/2009, somme
relative ad acquisto di macchinari avvenuto in epoca
precedente a quella che, in base alla suddetta norma,
avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione in que-
stione) . (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74,
art. 4; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 5) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2008,
Agrama, in questa Rivista 2009, 61.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordinanza del 15 marzo 2013, il Tribunale di
Ravenna ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Gip
del Tribunale di Ravenna del 19 febbraio 2013, con la qua-
le era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro pre-
ventivo preordinato alla conf‌isca per equivalente disposto
dallo stesso Gip il 18 dicembre 2012, per la somma di euro
1.211.033,00, in relazione al reato di cui all’art. 4 del d.lvo
n. 74 del 2000, contestato all’indagato perché, quale legale
rappresentante di una società, al f‌ine di evadere le impo-
ste sui redditi, indicava elementi passivi f‌ittizi nel modello
unico società di capitali del 2010 per un ammontare di
euro 8.425.000,00, con conseguente evasione di una som-
ma di euro 1.211.033,00, avendo segnato al rigo RF 50, co-
lonna 2, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n.
78 del 2000 e 9, convertito dalla legge numero 102 del 2000
e 9 (cosiddetto “Tremonti ter”), una variazione in dimi-
nuzione rispetto all’utile civilistico corrispondente al 50%
del valore complessivo di un impianto per la produzione di
energia elettrica alimentato a biomasse liquide, nonostan-
te tale investimento e i relativi costi fossero stati in realtà
sostenuti in epoca antecedente al periodo di vigenza ed
applicazione dell’agevolazione f‌iscale.
2. -Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite
i difensori, ricorso per cassazione, chiedendone l’annulla-
mento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si denuncia
l’erronea applicazione degli artt. 4, e 1, comma 1, lettera

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT