Corte di cassazione penale sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42347 (ud. 18 settembre 2013)

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giur
Rivista penale 3/2014
LEGITTIMITÀ
La conclusione della non immediata applicabilità della
nuova disciplina ai procedimenti già def‌initi alla data di
entrata in vigore della stessa, sotto altro prof‌ilo e nel solco
della lezione interpretativa della sentenza Degraft delle
Sezioni Unite, trova conforto anche in una “considerazione
di complementare valore logico” individuabile “nel richia-
mo al canone che conforma il regime delle impugnazioni
alla normativa vigente all’epoca in cui si esaurisce il pro-
cedimento formativo del provvedimento”.
Deve osservarsi, altresì, che la tesi favorevole all’appli-
cabilità della nuova disciplina in tema di revocazione della
conf‌isca non riesce a superare evidenti incongruenze lo-
giche connesse al problema dell’identif‌icazione della data
di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza
stessa, che il D.L.vo n. 159 del 2011, art. 28, comma 3, a
differenza della L. n. 1423 del 1956, art. 7 che non preve-
deva invece alcun termine, individua in quello di “sei mesi
dalla data in cui si verif‌ica uno dei casi di cui al comma 1”.
Nella consapevolezza di tale diff‌icoltà concettuale e delle
evidenti aporie che ne conseguono, quanti sostengono
l’ammissibilità del rimedio ex D.L.vo n. 159 del 2011, art.
28 anche contro i provvedimenti di conf‌isca deliberati nel-
l’ambito di procedimenti già def‌initi alla data del 13 ottobre
2011, ritengono di far decorrere il termine dell’impugnazio-
ne straordinaria dalla data di entrata in vigore del D.L.vo n.
159 del 2011. Tale opinione, tuttavia, sempre nel solco della
lezione interpretativa della sentenza Degraft delle Sezioni
Unite, non può essere condivisa, “in quanto si risolve nell’at-
tribuzione all’interprete del potere di introdurre un’apposi-
ta norma transitoria attraverso un’operazione ricostruttiva
della disciplina consistente in una palese alterazione del
chiaro e preciso dettato normativo” contenuto nel D.L.vo
n. 159 del 2011, art. 28, che, al comma 3, fa decorrere il
termine di sei mesi dalla data in cui si verif‌ica uno dei casi
che legittimano la proposizione dell’istanza.
La competenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere discende, quindi, dall’essere esso l’organo che ha
emanato il provvedimento del quale viene chiesta la revo-
ca (L. n. 1423 del 1956, art. 7). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 15 OTTOBRE 2013, N. 42347 (*)
(UD. 18 SETTEMBRE 2013)
PRES. FIALE – EST. RAMACCI – P.M. IZZO (PARZ. DIFF.) – RIC. GALLISAY
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme y
Appalto y Responsabilità del committente y Indivi-
duazione y Inosservanza degli obblighi di cui all’art.
26 del D.L.vo 81/2008 y Responsabilità dell’ammini-
stratore di condominio y Sussistenza y Esclusione y
Appalto deliberato dall’assemblea.
. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non
può addebitarsi all’amministratore di condominio la
mancata osservanza degli obblighi previsti dall’art. 26,
commi 1 e 2, del D.L.vo n. 81/2008 quando l’appalto per
l’esecuzione dei lavori nel corso dei quali si è verif‌icato
l’infortunio sia stato deciso ed assegnato con delibera
assembleare alla quale l’amministratore era tenuto a
dare attuazione. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 589; d.l.vo
19 settembre 1994, n. 626, art. 7; d.l.vo 9 aprile 2008, n.
81, art. 26) (1)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2013, 1236. Si pubblica solamente la massima con nota di E. DEL
FORNO e R. ROVERO.
NOTA IN TEMA
DI INFORTUNI SUL LAVORO
E RESPONSABILITÀ
DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
di Elena Del Forno, Roberto Rovero
La recente sentenza in commento si segnala di partico-
lare interesse perchè affronta la tematica della qualif‌ica
di datore di lavoro, ai f‌ini della tutela della sicurezza sul
lavoro, con specif‌ico riferimento alla f‌igura dell’ammini-
stratore di condominio e all’appalto di lavori presso le
parti comuni di un edif‌icio condominiale.
In estrema sintesi, la Suprema Corte, con il decisum in
esame, ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di
un amministratore di condominio ritenuto dal Giudice del
merito responsabile del reato di cui agli artt. 26, comma
l, lett. a) e b) e 55, comma 4, lett. d) del D.L.vo 81/2008 :
i) per avere aff‌idato i lavori di abbattimento di una pianta
di rilevanti dimensioni, ubicata all’interno del giardino
condominiale, senza verif‌icare l’idoneità tecnico-profes-
sionale della ditta appaltatrice, avendo omesso di acquisire
dalla medesima un’autocertif‌icazione relativa alla pregres-
sa esperienza lavorativa acquisita ed alla disponibilità
dei dipendenti e di idonee attrezzature da lavoro nonchè
per non aver fornito ai soggetti incaricati dell’esecuzione
dell’intervento dettagliate informazioni sui rischi specif‌ici
esistenti nell’ambiente in cui erano chiamati ad operare e
sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal con-
dominio; ii) per avere inoltre omesso, in collaborazione con
i datori di lavoro delle ditte e con i lavoratori autonomi pre-
senti nel giardino condominiale, di provvedere a cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto nonchè a coordinare, attraverso la reciproca
informazione, gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse im-
prese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.
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