Corte di cassazione penale sez. II, 15 novembre 2013, n. 45971 (ud. 15 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
non potrebbero essere diverse da quelle comunque proprie
“dell’effetto estensivo dell’impugnazione”, per quanto argo-
mentato nel paragrafo precedente ed in quello che segue.
2.5 Quando infatti il riconoscimento della sussistenza
delle condizioni perchè l’effetto estensivo dell’impugna-
zione operi è contenuto nella stessa sentenza di legittimità
che annulla con rinvio per nuovo giudizio sul motivo comu-
ne altrui, non mutano gli ambiti dei diritti e delle facoltà
riconosciute al ricorrente non impugnante sul punto o al
coimputato non ricorrente. In particolare, l’annullamento
con rinvio nei confronti di chi non ha proposto il motivo
(pur comune) accolto attribuisce anch’esso solo il diritto
al contraddittorio nel giudizio di rinvio e non restituisce il
coimputato non ricorrente nella pienezza dei suoi poteri e
delle sue facoltà come parte del processo, primo tra tutti
quello all’autonoma impugnazione.
Risultano in proposito assorbenti due rilievi convergen-
ti: da un lato nessuna norma prevede positivamente una
tale peculiare operatività della disciplina dell’estensione
dell’impugnazione (che trova applicazione specif‌ica e non
derogatoria anche nella situazione dell’annullamento con
rinvio). Dall’altro sarebbe palese l’irragionevolezza di una
tale interpretazione (come tale non costituzionalmente
sostenibile), laddove priverebbe di ogni signif‌icato l’in-
vece specif‌ica e pertinente previsione dell’art. 627 c.p.p.,
comma 5 e determinerebbe conseguenze intensamente di-
verse (il ripristino della posizione di parte senza giudicato
e preclusioni di alcun genere; la partecipazione limitata
al sostegno adesivo) in ragione di accadimenti del tutto
occasionali (la dichiarazione in sede di annullamento con
rinvio ovvero la citazione da parte del giudice del rinvio o
l’intervento spontaneo) ed equipollenti.
E’ signif‌icativo che non si rintraccino anche solo spunti
argomentativi per diversa conclusione nelle sentenze di
legittimità che pur hanno provveduto direttamente alla di-
chiarazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione rela-
tiva a motivo comune (tra le altre, sez. I, sent. 45576/2010;
sez. un. sent. 30347/2007, Aguneche ed altri; sez. un. sent.
10086/1998, Citaristi).
2.6 Così ricostruito il sistema, si individuano agevol-
mente le soluzioni da dare alle questioni di diritto prima
individuate.
L’effetto estensivo dell’accoglimento di un motivo co-
mune per vizio della motivazione, che imponga l’annulla-
mento con rinvio per nuovo giudizio sul punto della deci-
sione cui afferiva il motivo, lasciato impregiudicato nelle
sue conclusioni, determina solo il diritto del coimputato
non ricorrente sul punto a partecipare al contraddittorio
del giudizio di rinvio. Tale diritto, che in ogni caso non
contiene alcuna restituzione nel termine per svolgere poi
autonome impugnazioni nel caso di rigetto del motivo
comune, si esercita a seguito della citazione a cura del
giudice del rinvio o di autonomo spontaneo tempestivo in-
tervento ovvero della dichiarazione dell’effetto estensivo
in occasione dell’annullamento con rinvio, trattandosi di
alternative dagli effetti processuali equipollenti.
Conseguentemente l’omessa dichiarazione dell’effetto
estensivo nella deliberazione dell’annullamento con rinvio
non costituisce errore materiale o di fatto che legittimi al
ricorso ex art. 625 bis c.p.p..
2.7 Trattandosi di ricorso straordinario proposto, per le
argomentazioni svolte, in caso non consentito, si impone
la deliberazione di inammissibilità.
La peculiarità della causa tuttavia permette di non
provvedere alla sanzione in favore della Cassa delle am-
mende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 NOVEMBRE 2013, N. 45971
(UD. 15 OTTOBRE 2013)
PRES. CAMMINO – EST. PALOMBI DI MONTRONE – P.M. MURA (DIFF.) – RIC.
CORIGLIANO
Appello penale y Sentenza y Motivazione y Affer-
mazione di responsabilità dell’imputato in totale
riforma della decisione di primo grado y Confutazio-
ne dei più rilevanti argomenti sui quali era fondata
la prima sentenza y Rinnovazione dell’assunzione
delle priove orali y Limiti.
. Qualora il giudice d’appello, ribaltando la pronuncia
assolutoria di primo grado, intenda pervenire all’affer-
mazione di responsabilità dell’imputato, deve confuta-
re specif‌icamente i più rilevanti argomenti sui quali era
fondata la prima sentenza e deve anche provvedere, in
ossequio al principio affermato dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo con la sentenza del 5 luglio 2011 Dan
c. Moldavia, seguita da altre di analogo orientamento, a
rinnovare l’assunzione delle prove orali, ove il giudizio
di condanna debba fondarsi su di un diverso apprezza-
mento dell’attendibilità delle relative fonti, rimanendo
invece esclusa la necessità di detta rinnovazione nel
caso in cui, trattandosi di dichiarazioni abbisognevo-
li, per assumere piena rilevanza probatoria, dei c.d.
elementi di riscontro, il giudizio di condanna dipenda
solo da una diversa valutazione di questi ultimi. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 606) (1)
(1) In senso conforme alla prima parte della sentenza in epigrafe, v.
Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2006, Aglieri ed altri, in questa Rivista
2007, 132. Si richiama, inoltre, la sentenza delle SS.UU. 20 settembre
2005, Mannino, ivi 2005, 649 ed ivi 2006, 309, con nota di R. CANTONE,
Acquisibilità ed eff‌icacia dimostrativa delle sentenze (e delle altre de-
cisioni giudiziarie) non irrevocabili: brevi rif‌lessioni a seguito del re-
cente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secon-
do le SS.UU. il giudice di appello che riformi totalmente la decisione
di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio,
alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specif‌icamente i
piú rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustif‌icare la riforma del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 13 novembre 2012, la Corte di
appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale
di Lecce del 19 novembre 2009, impugnata dal P.M., di-
chiarava Corigliano Roberto responsabile dei reati di cui

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