Corte di cassazione penale sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7040 (ud. 9 novembre 2012)

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giur
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
mente ritenuta dai giudici siciliani sulla base del rapporto
f‌iduciario da questi instaurato proprio con Girasole e con i
due Quinci (rappresentato anche dal contenuto della con-
versazione intercorsa tra Cardinale e Quinci Rosario il 17
febbraio 2005 nel corso della quale, come correttamente
sottolineato dai giudici di appello, il primo si era mostrato
preoccupato per i rischi che il sodalizio correva, tanto da
affermare: “Quello è un pezzo di carabiniere ... lui è capace
di farci arrestare tutti, Saro”), concretizzato nella messa a
disposizione del sodalizio, oltre che della personale attivi-
tà nello smercio della droga importata dall’estero, di mezzi
da utilizzare nei progettati trasporti via mare e via terra,
in particolare la vettura Chrysler e un’imbarcazione in uso
ad un suo parente, visionata assieme a Quinci Rosario.
Non vi è quindi spazio per ritenere quella del Cardi-
nale - come invece preteso dalla difesa del ricorrente
- una millanteria di amicizie e conoscenze, oltre che di
disponibilità di mezzi, essendo invece emerso il concreto e
costante apporto del prevenuto alla vita dell’associazione
criminosa, compendiatosi nella messa a disposizione di
essa di attività personale e di mezzi da impiegare per il
trasporto della droga per conto del sodalizio mazarese. Al
rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2013, N. 7040
(UD. 9 NOVEMBRE 2012)
PRES. CAMMINO – EST. BELTRANI – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. RUPOLO
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Illogicità
della motivazione y Travisamento della prova.
. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile,
deve risultare di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza. Il
ricorso che intende far valere il vizio di “travisamento
della prova” deve a pena di inammissibilità: a) identi-
f‌icare specif‌icamente l’atto processuale; b) individuare
l’elemento fattuale o il dato probatorio, ritualmente
acquisito nel fascicolo del dibattimento; c) indicare le
ragioni per cui l’atto inf‌icia la tenuta logica della moti-
vazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 606) (1)
(1) In termini, per quanto riguarda la prima parte della massima
de qua, v. Cass. pen., sez. un., 10 dicembre 2003, Petrella, in questa
Rivista 2004, 35 e Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2000, Jakani ivi 2000,
391; per quanto, invece, concerne la seconda parte, v. Cass. pen., sez.
VI, 22 dicembre 2010, Damiano, ivi 2012, 218.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Lecce - sez. Taranto, con la sen-
tenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa
dal Tribunale di Taranto in data 30 settembre 2010, che
aveva dichiarato l’imputato colpevole di insolvenza frau-
dolenta in danno di Autostrade s.p.a. (fatti verif‌icatisi in
Taranto ed altrove f‌ino al 16 maggio 2005), condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso
l’imputato, con l’ausilio del difensore, deducendo i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen.,:
I - violazione o errata applicazione dell’art. 641 c.p.
(lamentando che la condotta accertata integrerebbe mero
inadempimento contrattuale, civilisticamente rilevante,
in difetto della necessaria dissimulazione dello stato di
insolvenza);
II - omessa motivazione in ordine alla responsabilità
penale dell’imputato (lamentando l’acritica adesione
della sentenza d’appello alle argomentazioni del primo
giudice).
Ha chiesto conclusivamente l’annullamento dell’impu-
gnata sentenza con ogni conseguenza di legge.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in toto inammissibile, perchè fonda su mo-
tivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti generica-
mente, o comunque manifestamente infondati.
I limiti del sindacato di legittimità.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, de-
lineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente
a seguito delle modif‌iche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non
abbia comportato la possibilità, per il giudice d legittimità,
di effettuare un’indagine sul discorso giustif‌icativo della
decisione f‌inalizzata a sovrapporre una propria valutazio-
ne a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo
il giudice della legittimità limitarsi a verif‌icare l’adegua-
tezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata
rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché
siano indicate in maniera specif‌ica ed inequivoca le prove
che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta
in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione,
in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia
effettuata una monca individuazione od un esame parcel-
lizzato.
1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denuncia-
bile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare perce-
pibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al ri-
guardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininf‌luenti le minime incongruenze e conside-
randosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi

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