Corte di cassazione penale sez. II, 21 marzo 2013, n. 12983 (ud. 20 novembre 2012)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2013
LEGITTIMITÀ
inequivocabilmente il p rocedimento seguito dal giudice
per determinare la pena.
L’orientamento in questione muove dall’esigenza di
risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un
evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile,
contenuto nel dispositivo e, sul presupposto assolutamen-
te condivisibile che in questa evenienza il contrasto è solo
apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione
per chiarire l’effettiva portata della motivazione al f‌ine
di individuare l’errore e di eliminarne gli effetti (Sez. VI,
sentenza n. 25704 del 23 maggio 2003 Rv. 226048).
Ed è questo che si è verif‌icato nel caso in esame.
Nella specie, infatti, è palese la volontà della corte di ap-
pello di concedere benef‌ici, cui non ostano peraltro impedi-
menti normativi, e si deve ritenere quindi frutto di una mera
svista l’omessa menzione della statuizione nel dispositivo.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza
annullata senza rinvio in relazione alla omessa conces-
sione della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della condanna.
Tali benef‌ici possono essere direttamente disposti in
questa sede dovendosi assolvere alla chiara volontà della
corte di appello. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 MARZO 2013, N. 12983
(UD. 20 NOVEMBRE 2012)
PRES. ESPOSITO – EST. BELTRANI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. RAPONI
Sentenza penale y Requisiti y Doppia conforme
affermazione di responsabilità y Signif‌icato della
locuzione “oltre ogni ragionevole dubbio”.
. Le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscono una sola entità alla quale occorre fare
riferimento per giudicare della congruità della moti-
vazione. La locuzione “oltre ogni ragionevole dubbio”
è stata recepita, nel testo del novellato art. 533 c.p.p.,
quale parametro cui conformare la valutazione della
prova inerente all’affermazione di responsabilità del-
l’imputato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 533) (1)
(1) Sull’argomento si veda Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2008, Crisi-
glione, in questa Rivista 2009, 403, secondo cui la regola di giudizio
dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» non ha introdotto un diverso
e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codif‌icato
il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna
deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’im-
putato. Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2006, Serino ed altro, ivi 2007, 264,
ha precisato, inoltre, che la suddetta regola ha carattere meramente
descrittivo, più che sostanziale, dato che anche prima della modif‌ica
dell’art. 533 c.p.p. ad opera dell’art. 5, L. n. 46 del 2006, il «ragionevole
dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava il proscio-
glimento a norma dell’art. 530, secondo comma, c.p.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di
appello di Roma ha confermato, quanto all’affermazione
di responsabilità, la sentenza resa dal Tribunale di Fro-
sinone, in data 17 dicembre 2009, che aveva dichiarato
l’imputato colpevole di truffa continuata perché, dissimu-
lando il proprio stato di insolvenza, contraeva obbligazioni
con il proposito di non adempierle (in particolare, dopo
aver percorso tratti autostradali a bordo dell’automezzo
tg. BR808DG, transitava in più occasioni uscita ai caselli
autostradali di Anagni e Frosinone attraverso la pista VIA-
CARD, dichiarando all’addetto al controllo di non essere in
grado di pagare, si faceva rilasciare il rapporto di mancato
pagamento ed ometteva il dovuto pagamento entro i suc-
cessivi 15 giorni: fatti commessi in Frosinone, Anagni ed
altre località dal 31 gennaio al 10 marzo 2004.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con l’au-
silio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
1 - inosservanza, erronea interpretazione ed applica-
zione dell’art. 640 c.p.; insussistenza del fatto-reato; man-
cata applicazione del criterio di specialità rispetto all’art.
176 C.d.S., lamentando che la vicenda sarebbe priva di
rilievo penale, integrando gli estremi del mero inadempi-
mento contrattuale nonché l’illecito amministrativo di cui
all’art. 176, comma 17 Cod. strada.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in toto inammissibile, perché fonda su mo-
tivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti generica-
mente, o comunque manifestamente infondati.
I Limiti del sindacato di legittimità.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità,
delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vi-
gente a seguito delle modif‌iche introdotte dalla L. n. 46
del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta
novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice
della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso
giustif‌icativo della decisione f‌inalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di
merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a veri-
f‌icare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni
processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo
di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova,
purché siano indicate in maniera specif‌ica ed inequivoca
le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme
di volta in volta adeguate alla natura degli atti in conside-
razione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza
alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non
ne sia effettuata una monca individuazione od un esame
parcellizzato.
1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denuncia-
bile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare perce-
pibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al ri-
guardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,

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