Corte di cassazione penale sez. II, 11 marzo 2014, n. 11764 (ud. 30 gennaio 2014)

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5/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Non ignora il Collegio l’esistenza di un indirizzo ap-
parentemente contrastante con quello maggioritario qui
recepito e per cui l’annullamento dovrebbe essere disposto
con rinvio (indirizzo peraltro propugnato dalla sola sez.
II, n. 2732/12 del 10 novembre 2011, P.M. in proc. Manzit-
tu e altro, Rv. 251795), ma a ben vedere deve concludersi
che il supposto contrasto sia per l’appunto più apparente
che reale. Ed infatti la pronunzia da ultima menzionata
ha affermato l’illustrato principio con riguardo alla fatti-
specie in cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta di
convalida dell’arresto, evitando dunque di pronunziarsi sul
merito della medesima. E’ dunque evidente che, nel caso
di annullamento di tale decisione, è necessario procedere a
quella convalida mai effettuata in precedenza a causa della
declaratoria di inammissibilità della richiesta, imponendosi
dunque all’uopo il rinvio al giudice competente ad effettuar-
la. Rinvio che invece, per le ragioni ricordate in precedenza,
non è necessario nella diversa ipotesi in cui sulla richiesta
di convalida sia intervenuta una effettiva decisione da parte
del giudice investito della medesima. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 MARZO 2014, N. 11764
(UD. 30 GENNAIO 2014)
PRES. CARMENINI – EST. PELLEGRINO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC.
AHMETOVIC
Riciclaggio y Elemento oggettivo y Beni mobili
registrati y Condotte che rendono diff‌icoltoso l’ac-
certamento della provenienza delittuosa del bene
y Conf‌igurabilità y Fattispecie in tema di sostitu-
zione di componenti di una autovettura che siano
privi del codice identif‌icativo.
. In tema di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), posto che il
delitto può essere integrato, quando abbia ad oggetto
beni mobili registrati, anche da condotte che non
impediscano in modo def‌initivo ma rendano soltanto
più diff‌icoltoso l’accertamento della loro provenienza
da reato, deve ritenersi che dia luogo alla conf‌igura-
bilità del delitto medesimo anche la sostituzione di
componenti di un’autovettura che siano prive di codice
identif‌icativo, quali, ad esempio, sportelli, paraurti,
parafanghi e parti di motore. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
648 bis) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2011, n.
12766, in questa Rivista 2012, 571. Sostanzialmente nel medesimo
senso, si veda Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2007, n. 15092, ivi 2008, 83
e Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2008, n. 16980, ivi 2009, 371.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d’Appello di
Napoli, settima sezione penale, confermava la sentenza
pronunciata in primo grado dal Tribunale di Napoli in data
24 settembre 2012 con la quale Ahmetovic Negib era stato
condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
1.100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis c.p.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli,
settima sezione penale, nell’interesse di Ahmetovic Negib
veniva proposto ricorso per cassazione per i seguenti mo-
tivi:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. (primo motivo);
- palese illogicità della motivazione (secondo motivo).
Nella trattazione congiunta delle doglianze il ricor-
rente lamenta come fosse stata affermata la penale re-
sponsabilità dell’imputato avallando principi giurispru-
denziali relativi a fattispecie del tutto diverse e, come tali,
inconferenti. In realtà, si evidenziava come, quella posta
in essere dall’Ahmetovic Negib, unitamente al coimpu-
tato Ahmetovic Adriano, giudicato separatamente, fosse
f‌inalizzata all’esclusivo impossessamento di parti dell’au-
tovettura non contrassegnate da alcun numero seriale
di riconoscimento, smontaggio che mai avrebbe potuto,
successivamente, ostacolare l’identif‌icazione della cosa
rubata. Tutto il percorso motivazionale della sentenza im-
pugnata si fondava pertanto sull’erronea valutazione che
la sostituzione di una portiera o di un pneumatico potesse
consentire un’operazione di riciclaggio tale da ostacolare
l’identif‌icazione della loro provenienza delittuosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale, va
dichiarato inammissibile.
4. Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso
proposti, si ritiene necessario premettere, con riguardo ai
limiti del sindacato di legittimità, delineati dall’art. 606,
comma l, lett. e), c.p.p., come vigente a seguito delle
modif‌iche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere
di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato
la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettua-
re un’indagine sul discorso giustif‌icativo della decisione
f‌inalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella
già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice
della legittimità limitarsi a verif‌icare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sottolineare il suo convincimento. La mancata risponden-
za di queste ultime alle acquisizioni processuali può, sol-
tanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano
indicate in maniera specif‌ica ed inequivoca le prove che si
pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta
adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo
da rendere possibile la loro lettura senza alcuna neces-
sità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata
una monca individuazione od un esame parcellizzato. L’il-
logicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi,
deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inin-
f‌luenti le minime incongruenze e considerandosi disattese
le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici

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