Corte di cassazione penale sez. II, 4 febbraio 2014, n. 5553 (c.c. 9 gennaio 2014)

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giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
tutto laddove richiama gli esiti delle perizie - di un’attività
manuale espletata dal primo operatore, cioè dal primario,
ed a questo attribuibile, non potendo i suoi assistenti in-
terferire in modo eff‌icace su quanto egli compiva. Non si è,
in vero, in presenza di un diario clinico da compilare dopo
aver verif‌icato l’effetto delle terapie al paziente; né cer-
tamente, poi, è prospettabile un dissenso “a tempo reale”
manifestato mediante l’abbandono della sala operatoria.
Quello che avrebbe dovuto essere identif‌icato come fonte
di responsabilità dell’imputato era conf‌igurabile in una
sua specif‌ica mansione cui non avrebbe provveduto con la
dovuta diligenza e la dovuta perizia (cfr., a proposito della
responsabilità dei componenti di una equipe medica, Cass.
sez. IV, 9 aprile 2009 n. 19755, che collega la responsabilità
penale, appunto, alla valutazione delle concrete mansioni
di ciascun componente; sulla violazione dei canoni di
diligenza e perizia connessi alle specif‌iche ed effettive
mansioni svolte quale presupposto della responsabilità
in un contesto operativo in cui si muove una pluralità di
chirurghi, cfr. Cass. sez. IV, 26 ottobre 2011 n. 46824; Cass.
sez. IV, 11 ottobre 2007 n. 41317; Cass. sez. IV, 12 luglio
2006 n. 33619). A ciò invece non fa riferimento la corte
territoriale, che, come si è visto, imposta la responsabilità
in modo apodittico e generico, facendola discendere, in
sostanza, dalla presenza dell’imputato durante le opera-
zioni. Non emergendo dagli atti, allora, elementi nel senso
che l’imputato abbia contravvenuto ad alcun suo specif‌ico
obbligo di diligenza e di perizia nell’esercizio delle sue
mansioni di aiuto o di assistente, il ricorso è fondato nel
senso dell’applicabilità dell’articolo 129, comma 2, c.p.p.,
che ovviamente prevale sulla dichiarazione di estinzione
del reato per prescrizione, sussistendo al contrario i pre-
supposti per dichiarare il proscioglimento nel merito in
quanto non risulta che l’imputato abbia commesso il fatto.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 FEBBRAIO 2014, N. 5553
(C.C. 9 GENNAIO 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. CLERICI
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Conf‌isca “per equivalente” ai sensi dell’art. 322 ter
c.p. y Concorso di persone nel reato y Applicabilità
y Criteri.
. Nel caso di reato addebitato a più persone in concorso
tra loro, la conf‌isca per equivalente di cui all’art. 322
ter c.p. e, conseguentemente, il sequestro preventivo
che sia ad essa f‌inalizzato, possono essere disposti per
l’intero importo del prof‌itto o del prezzo del reato nei
confronti di ciascuno dei concorrenti (salva rivalsa nei
rapporti interni tra costui e gli altri concorrenti), avuto
riguardo al carattere essenzialmente sanzionatorio
della suddetta misura ed al principio secondo cui,
quando si verif‌ichi concorso di persone nel reato, cia-
scun concorrente risponde anche degli atti posti in
essere dagli altri e dell’evento delittuoso, considerato
come l’effetto dell’azione combinata di tutti. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 110; c.p., art. 321; c.p., art. 322 ter;
c.p., art. 640 quater) (1)
(1) La questione, non nuova, è oggetto di contrasto giurisprudenzia-
le. Secondo un primo orientamento, al quale aderisce la sentenza in
epigrafe, è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla conf‌isca
di cui all’art. 322 ter c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o pro-
f‌itto del reato eseguito in danno a ciascun concorrente, nonostante
le somme illecite siano state intascate in tutto o in parte dagli altri
coindagati. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2009, n.
18536, in questa Rivista 2010, 206; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009,
n. 5401, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II,
5 dicembre 2008, n. 45389, in questa Rivista 2009, 1323. Contra, si
esprimono Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2009, n.10690, ivi 2010, 206;
Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2007, n. 35120, ivi 2008, 577 e Cass.
pen., sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31690, ivi 2008, 136, ovvero nel senso
che tale sequestro preventivo non può eccedere, per ciascuno dei
concorrenti, la misura del prof‌itto attribuibile allo stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 10 maggio 2013, il Tribunale del
Riesame di Firenze confermava il decreto con il quale, in
data 1 marzo 2013, il giudice per le indagini preliminari
del tribunale della medesima città aveva disposto il seque-
stro preventivo della somma di € 10.381. 721,17 ovvero di
beni per un valore corrispondente, nei confronti di Clerici
Andrea indagato del reato di cui agli artt. 110 - 640 bis
c.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
deducendo la violazione dell’art. 321/2 c.p. nella parte
in cui il Tribunale aveva ritenuto di far propria la tesi
secondo la quale, in virtù del principio solidaristico, ogni
imputato risponde di tutto il prof‌itto conseguito a seguito
della consumazione del reato, salvo, poi, il regresso nei
confronti dei concorrenti.
Il ricorrente, con vari argomenti, critica la suddetta
tesi chiedendo che la questione sia rimessa alle SS.UU.
3. Il ricorso, nei termini in cui la doglianza è stata de-
dotta, è infondato.
Il ricorrente ha sollevato, nuovamente, la questione
se, in caso di reato commesso da più persone, il sequestro
preventivo (preordinato alla successiva conf‌isca) debba
essere disposto ed eseguito, per l’intero importo relativo al
prezzo o al prof‌itto del reato, in danno di uno o più coinda-
gati, nonostante le somme illecite siano state incamerate
in tutto o in parte da altri coindagati, ovvero se debba es-
sere disposto in danno di ogni singolo coindagato solo per
la somma da ciascuno dei medesimi incamerata.
La questione, non nuova, è dibattuta nell’ambito di
questa Corte di legittimità.
Secondo un primo cospicuo f‌ilone giurisprudenziale, «è
legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla conf‌isca
di cui all’art. 322-ter c.p., eseguito in danno di un con-
corrente del reato di cui all’art. 316-bis c.p., per l’intero
importo relativo al prezzo o prof‌itto dello stesso reato,
nonostante le somme illecite siano state incamerate in

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