Corte di cassazione penale sez. II, 20 gennaio 2014, n. 2201 (ud. 13 novembre 2013)

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giur
Rivista penale 3/2014
LEGITTIMITÀ
Vi è da dire, perciò, che lo sforzo di portare oltre la tesi,
arrivando a negare persino la ricorrenza di tale ultima
ipotesi, non è meritevole di accoglimento perchè fa leva
su una forzatura della decisione assunta cercando di evi-
denziarne una illogicità che, in realtà, non esiste.
Ed infatti, proprio grazie alle prospettazioni svolte dal-
la difesa dell’imputato, il giudice ha, nella specie, tenuto
conto del peculiare metodo di allevamento dei cavalli di
razza maremmana, vale a dire, tenuti in libertà. Ciò non di
meno, come bene ricorda il giudice, tale condizione non è
equiparabile tout court a quella del cavallo selvaggio tanto
e vero che i cavalli in questione sono riconducibili a preci-
si allevamenti ed allevatori i quali ultimi, di conseguenza,
mantengono una responsabilità di questa vita all’aperto
condotta dagli animali e del loro approvvigionamento per
vie naturali. Ciò, specie quando le condizioni climatiche
o ambientali possano essere tali da rendere diff‌icile la so-
pravvivenza autonoma dei cavalli.
Nel caso che occupa, è un dato di fatto indiscutibile,
per quanto accertato dalla squadra di cacciatori occasio-
nalmente trovatasi a passare, che uno dei cavalli del Rossi
era in serie diff‌icoltà perchè, nel tentativo di abbeverarsi
in una pozza fangosa (cosa che in sè testimonia lo stato
di disidratazione cui era giunto), era f‌inito al suo interno
e rischiava di affogarvi. Anche gli altri animali del branco
dell’allevamento del Rossi sono risultati denutriti. Indi-
pendentemente dai tentativi di puntualizzazione della
difesa (peraltro in fatto e neppure documentati) secon-
do cui si sarebbe trattato di una “normale” denutrizione
(come riferito dal veterinario) e non di cavalli «molto
magri, praticamente denutriti» (come dice il giudice)
è, tuttavia, vano il tentativo illusionistico della difesa di
equiparare la condizione di obiettivo e grave disagio in cui
sono stati rinvenuti gli animali con la condizione naturale
degli animali allevati allo stato brado.
Bene ricorda il giudice che, seppure gli animali non ri-
sultavano feriti, «presentavano segni evidenti di magrezza
e, soprattutto, erano aff‌litti chiaramente da una carenza
di acqua, tanto che erano costretti ad abbeverarsi nel-
l’unica pozza disponibile, praticamente invasa dal fango
ed, di fatto, ridotta ad una trappola pericolosa nella quale
l’animale, che vi si era avventurato per necessità, non es-
sendovi alternative, era rimasto intrappolato».
Nel caso che occupa, pertanto, ricorrono entrambi i
requisiti richiesti dalla norma, vale a dire, una condotta
omissiva del proprietario che ha procurato gravi sofferenze
ai cavalli non disgiunta dal rilievo che - per quanto fosse
peculiare il metodo di allevamento - certamente esso non
prevedeva un totale abbandono degli animali al loro de-
stino sì che le omissioni del Rossi hanno determinato una
condizione di vita degli stessi incompatibile con la loro na-
tura (anche perchè, diversamente, si sancirebbe l’esisten-
za di una forma di “proprietà” del tutto “irresponsabile” da
parte dell’allevatore di cavalli di razza maremmana). É,
comunque, orientamento di questa S.C. quello secondo cui
costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato
di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o
le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche «quei com-
portamenti (sia pure colposi) di abbandono e incuria che
offendono la sensibilità psico - f‌isica degli animali quali
autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del
dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo» (sez. III,
22 novembre 2012, Tomat, Rv. 253882).
Vi è, altresì, da annotare, perciò, che la correttezza
della decisione qui impugnata si constata anche rif‌letten-
do sul fatto che l’incrudelimento verso i cavalli verif‌icatosi
nella specie è avvenuto senza alcun apprezzabile motivo,
la qual cosa è in linea con il citato l’atteggiamento inter-
pretativo di questa S.C. anche sotto il prof‌ilo psichico (v.
anche sez. III, 1 ottobre 1996, Dal Prà, Rv. 206818) visto
che, come giustamente chiosa il giudice, il fatto in esame è
sicuramente ascrivibile a titolo di colpa (sez. III, 26 aprile
2005, Duranti, Rv. 231652).
3.2. Come si è già avuto modo di accennare nel trattare
il motivo che precede, la questione sull’effettivo grado di
denutrizione degli animali è infondata (quasi manifesta-
mente) visto che si risolve in un tentativo di coinvolgere
questa S.C. in apprezzamenti fattuali, per di più, in as-
senza di qualsivoglia allegazione circa emergenze proces-
suali (le dichiarazioni del veterinario richiamate dal ri-
corrente) visto che, per questa S.c., “l’accesso agli atti del
processo, non è indiscriminato, dovendo essere veicolato
in modo “specif‌ico” dall’atto di impugnazione (sez. VI, 15
marzo 2006, Casula, Rv. 233711; sez. VI, 14 giugno 2006,
Policella, Rv. 234914) senza, al contempo, alterarne la
natura di giudizio di legittimità e non di merito.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 GENNAIO 2014, N. 2201
(UD. 13 NOVEMBRE 2013)
PRES. ESPOSITO – EST. DI MARZIO – P.M. RIELLO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
RAVAROTTO
Circostanze del reato y Aggravanti y Danno di
particolare rilevanza y Valutazione y Criteri y Reato
continuato y Fattispecie in tema di truffa mediante
falsif‌icazione di bolle di consegna merce.
. Nel caso di reato continuato, quando i singoli episodi
siano posti in essere sempre in danno della stessa per-
sona, la sussistenza o meno dell’aggravante del danno
di particolare rilevanza può e deve essere valutata con
riferimento al danno complessivo e non a quello pro-
dotto da ciascun singolo episodio. (Fattispecie in tema
di truffa mediante falsif‌icazione di bolle di consegna
merce). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 61; c.p., art. 81 bis;
c.p., art. 640; c.p., art. 640 bis) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2012,
Acanfora ed altri, in questa Rivista 2013, 1177.
Rivista_Penale_03_2014.indb 283 27-02-2014 11:43:22

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