Cassazione Penale sez. II, 11 aprile 2016, n. 14529 (ud. 23 marzo 2016)

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Rivista penale 6/2016
Contrasti
I
CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 APRILE 2016, N. 16147
(UD. 1 APRILE 2016)
PRES. SABEONE – EST. CAPUTO – P.M. BIRRITTERI (CONF.) – RIC. F.G.
Ingiuria e diffamazione y Ingiuria y Abrogazione
ex D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7 y Reato di danneg-
giamento y Depenalizzazione ex D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 7 y Statuizioni civili derivanti dalla con-
danna y Cognizione del giudice dell’impugnazione
y Esclusione.
. In relazione al reato di ingiuria ed a quello di danneg-
giamento, rispettivamente abrogato e depenalizzato
dal D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, per i quali sia interve-
nuta condanna generica al risarcimento del danno, re-
sta precluso al giudice dell’impugnazione l’esame degli
effetti civili conseguenti alla condanna. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 635; c.p., art. 594)
II
CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 11 APRILE 2016, N. 14529
(UD. 23 MARZO 2016)
PRES. FIANDANESE – EST. PARDO – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. B.R.
Danneggiamento y Ipotesi depenalizzata y D.L.vo
15 gennaio 2016, n. 7 y Statuizioni civili derivanti
dalla condanna y Cognizione del giudice dell’impu-
gnazione y Sussistenza.
. A differenza delle ipotesi depenalizzate in forza del
D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 per le quali è stato testual-
mente stabilito all’art. 9 che il giudice dell’impugna-
zione decide sulle statuizioni civili, alcuna disposizione
transitoria è stata dettata nel D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 7, in caso di condanna al risarcimento del danno
pronunciata in un procedimento per il delitto di dan-
neggiamento semplice soggetta ad impugnazione. Per-
tanto, in tale ipotesi è applicabile il principio secondo
cui il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che
il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide
sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 635)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza deliberata il 21 gennaio 2015, il Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto ha confermato la sentenza
in data 14 ottobre 2013 con la quale il Giudice di pace di
Milazzo aveva dichiarato F. G. colpevole del reato di in-
giuria (per avere offeso l’onore e il decoro di C.D. e R.C.,
rivolgendo loro vari epiteti) e del reato di danneggiamen-
to (perchè danneggiava, gettandoli in terra o rendendoli
in tutto o in parte inservibili, un personal computer, dei
vasi di porcellana, il vetro di un frigorifero, uno stendino
e vari suppellettili di proprietà di C.D.), condannandola
alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Barcello-
na Pozzo di Gotto ha proposto personalmente ricorso per
cassazione F. G., denunciando nei termini di seguito enun-
ciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma
1, - vizi di motivazione in relazione agli artt. 594 e 635 c.p.,
nonchè in relazione agli artt. 133, 163 e 175 c.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte rileva d’uff‌icio che, in forza del D.L.vo 15
gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 594 c.p.
è stato abrogato, mentre l’art. 2, comma 1, lett. l) del me-
desimo decreto ha riformulato l’art. 635 c.p., introducendo
una parziale abolitio criminis, che, secondo quanto risul-
tante dall’imputazione e dalle sentenze di merito, risulta
comprensiva della fattispecie ascritta all’imputata: in par-
ticolare, alla luce delle sentenze di merito deve escluder-
si che il danneggiamento abbia riguardato cose indicate
nell’art. 625 c.p., comma 1, n. 7). Di conseguenza, la sen-
tenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per-
chè i fatti non sono previsti dalla legge come reato.
2. Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l’e-
same di questa Corte agli effetti civili in relazione ai pre-
detti reati, per i quali era intervenuta condanna generica
al risarcimento del danno.
2.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte co-
stituzionale ha delineato la f‌isionomia generale della disci-
plina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale,
disciplina informata al "principio della separazione e
dell’autonomia dei giudizi": "il danneggiato può scegliere se
esperire l’azione civile in sede penale o attivare la tutela giu-
risdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi,
peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine tem-
porale: diversamente che sotto l’impero del codice del 1930,
l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non com-
porta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’am-

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