Corte di cassazione penale sez. II, 21 marzo 2014, n. 13244 (ud. 7 marzo 2014)

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giur
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
della preventiva valutazione del giudice, tuttavia non può
essere apprezzato come una “revoca” della precedente va-
lutazione di complessità (nelle sue varie possibili forme di
sussistenza) né, tantomeno e in assenza di una previsione
normativa conforme, può determinare gli effetti propri di
un provvedimento di revoca della precedente statuizione.
In questi termini va pertanto condiviso e ribadito
il precedente indirizzo prevalente, che nega rilievo ed
eff‌icacia alla notif‌icazione, o alla comunicazione, di un
deposito anticipato rispetto al termine precedentemente
indicato nel dispositivo, perchè ciò determinerebbe una
violazione del diritto di difesa, come in via generale e con
apprezzamento preliminare, tutt’altro che manifestamen-
te irrazionale, costituito dal legislatore quanto ai termini
per impugnare.
5.3 Se questa è la ricostruzione generale del microsi-
stema de quo (valida ed eff‌icace pertanto per ogni impu-
tato, che sia stato presente o sia stato qualif‌icato assente al
momento della deliberazione), ugualmente condivisibile è
la ulteriore conclusione, relativa specif‌icamente all’impu-
tato contumace, che esclude la possibilità di interpretare
il combinato disposto del terzo comma dell’art. 548 e la
lettera d - del secondo comma dell’art. 585 in termini peg-
giorativi, conducendo sostanzialmente alla compressione
del diritto di difesa dell’imputato contumace ed inevita-
bilmente al suo trattamento sfavorevole, rispetto a quello
degli imputati presenti o assenti.
Ed in effetti l’espressione “in ogni caso”, con cui il terzo
comma dell’art. 548 prevede l’obbligo di notif‌icare sempre
all’imputato contumace l’avviso di deposito con l’estratto
della sentenza, deve essere interpretato nel senso dell’am-
pliamento delle garanzie, non della loro compressione (che
sarebbe in sé manifestamente irrazionale e determinereb-
be una disparità di trattamento essa pure palesemente ir-
razionale). “In ogni caso”, pertanto, non può che signif‌icare
che, quale che sia il termine del deposito della sentenza
(contestuale, ordinario, più lungo indicato dal giudice nel
dispositivo) e a prescindere dal rispetto o meno del termine
assegnato dalla legge o indicato dal giudice per il deposito,
all’imputato contumace deve essere notif‌icato non solo
l’avviso di deposito ma anche l’estratto contumaciale della
sentenza: ciò spiega la corrispondente previsione della
lettera d - del secondo comma dell’art. 585 (che prevede
la decorrenza del termine per impugnare dall’esecuzione
della notif‌icazione dell’avviso di deposito con l’estratto del
provvedimento: sull’inconf‌igurabilità di alcuna equipollen-
za con altro atto, sez. un., sent. 35402/2003; sez. VI sent.
7706/2004; sez. I, sent. 3798/2001).
Appare così francamente asistematica una lettura
del comma 2 lett. d dell’art. 585 c.p.p. che f‌inisce con
l’estrapolare la lettera della norma dal contesto sistema-
tico dell’intero articolo, quando tale contesto individua il
giorno di esecuzione dell’avviso di deposito con estratto
contumaciale in una prospettiva che vede quel momento
f‌isiologicamente seguire l’avvenuta scadenza dei termini
di deposito e meccanismo che consente l’attivazione della
decorrenza dei termini per impugnare, anche per l’impu-
tato contumace.
In altri e conclusivi termini, il combinato disposto de-
gli artt. 544, 548 comma 3 e 585 comma 2 lett. d - c.p.p.
prevede per il contumace una garanzia aggiuntiva: al si-
stema di termini ex lege delineato dagli artt. 544 comma
2 e 3, 548 comma 1 e 2 e 585 comma 1 (che prevede in
def‌initiva un termine complessivo dato dalla somma di
quello generale o indicato dal giudice, sintomatico della
valutata sussistenza di complessità, e di quello scelto dal
legislatore con quantif‌icazione automatica corrispondente
ai vari casi), eff‌icace per gli imputati presenti o assenti
al momento della deliberazione, per il contumace si ag-
giunge la previsione della peculiare modalità (avviso di
deposito con estratto) con cui l’informazione sull’esi-
stenza della sentenza deve essere trasmessa. Modalità che
“in ogni caso” deve essere seguita e dalla cui necessaria
esecuzione solo decorre il termine per impugnare, senza
che questa modalità di informazione possa determinare
una contrazione del termine complessivo stabilito in via
generale dal legislatore.
5.4 Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto
che per l’imputato contumace il termine per impugnare
decorre dall’esecuzione della notif‌icazione dell’avviso di
deposito con l’estratto del provvedimento, quando tale
notif‌icazione avvenga dopo la scadenza dei termini di cui
all’art. 544, commi due e tre, c.p.p., e dalla loro scadenza
quando la notif‌icazione sia eseguita antecedentemente.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 MARZO 2014, N. 13244
(UD. 7 MARZO 2014)
PRES. PETTI – EST. GALLO – P.M. GALASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. LAZZARO ED ALTRI
Parte civile y Legittimazione e interesse y Comune
y Per reati commessi nel proprio territorio y Da
privati in danno di altri privati y Potenziale danno
all’immagine della città y Conf‌igurabilità in con-
creto del danno y Necessità y Fattispecie in tema
di costituzione di parte civile da parte di Comune
nei confronti di alcuni soggetti resisi responsabili
dei reati di usura ed estorsione a danno di altri
concittadini.
. In tema di costituzione di parte civile da parte di un
comune per reati che siano stati commessi nel proprio
territorio, premesso che, in astratto, qualunque reato
posto in essere da privati in danno di privati può arre-
care danno all’immagine della città in cui esso è stato
perpetrato, occorre tuttavia, perché sia riconosciuta
la legittimazione del comune a costituirsi parte civile,
che quel danno sia concretamente conf‌igurabile. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha an-
nullato la decisione del giudice di merito che, nell’acco-
gliere la costituzione di parte civile di un comune nei
confronti di taluni soggetti resisi responsabili dei reati
di usura ed estorsione in danno di privati, non aveva
spiegato per quale ragione tali reati, privi di alcuna

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