Corte di cassazione penale sez. II, 12 dicembre 2013, n. 50087 (c.c. 14 novembre 2013)
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2/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 DICEMBRE 2013, N. 50087
(C.C. 14 NOVEMBRE 2013)
PRES. PETTI – EST. RAGO – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. BIONDO E ALTRO
Appropriazione indebita y Circostanze aggra-
vanti y Appropriazione senza giustificato motivo da
parte dell’amministratore unico di s.r.l. del denaro
della società y Periculum in mora y Sussistenza y
Sequestro preventivo della somma oggetto di ap-
propriazione y Legittimità.
. È configurabile il reato di appropriazione indebita
aggravata a carico di colui che, rivestendo la carica di
amministratore unico di una società a responsabilità
limitata di cui egli possieda la totalità delle quote, si
appropri senza giustificato motivo di danaro apparte-
nente a detta società. In tal caso, perdurando in capo
all’agente la qualità di amministratore unico, è anche
legittimo, sotto il profilo della ravvisata sussistenza del
“periculum in mora”, il sequestro preventivo della som-
ma oggetto dell’appropriazione. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 646; c.p.p., art. 321) (1)
(1) Sull’integrazione del delitto di appropriazione indebita si veda
Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, Anemone e altri, in questa Rivi-
sta 2013, 1282. Segue l’orientamento della massima in epigrafe Cass.
pen., sez. fer., 7 novembre 2011, Brancher, in Ius&Lex dvd n. 1/2014,
ed. La Tribuna. Cfr sul tema Cass. pen. sez. II, 4 ottobre 2007, Tre-
mentozzi e altri, in questa Rivista 2008, 161. Sulla sussistenza del
periculum in mora, legittimante il sequestro preventivo, si veda Cass.
pen., sez. V, 29 settembre 2011, Ministero della Giustizia e altro, ivi
2012, 1299.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 16 maggio 2013, il Tribunale di
Monza confermava il decreto con il quale, in data 16 aprile
2013, il giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale aveva ordinato il sequestro preventivo della som-
ma di € 100.000,00 rinvenuta nella disponibilità di Biondo
Carmelo Mario indagato per il reato di cui all’art. 646 e 61
n. 11 cod. pen. ai danni della società Biondine Metalle s.r.l.
le cui quote erano possedute al 100% dal suddetto Biondo
e della quale era l’amministratore unico.
Il Tribunale, rilevava che il fumus delicti doveva rinve-
nirsi nel fatto che il Biondo era stato trovato in possesso
della suddetta somma, prelevata, pacificamente, dalla cas-
sa societaria «in assenza di una giustificazione fondante
la destinazione della stessa a finalità inerenti all’oggetto
sociale. Sul punto specifico di nessuna conducenza ri-
spetto alla prospettazione difensiva si sono rilevati i no-
minativi dei fornitori della società, risultati sconosciuti
ovvero sprovvisti di codice fiscale all’anagrafe tributaria;
nessuna documentazione è stata rinvenuta dalla GdF ov-
vero esibita dalla parte privata circa la esistenza di com-
messe ovvero lato sensu di rapporti contrattuali idonei a
giustificare il prelievo di una tale considerevole somma
di denaro dalle casse della Blondine Metalle srl da parte
dell’indagato e, conseguentemente, la sua destinazione a
finalità rientranti nell’oggetto sociale della predetta socie-
tà. Di nessun pregio logico-giuridico appaiono sul punto
le argomentazioni difensive circa la totale coincidenza di
fatto tra Biondo Carmelo Mario e la Blondine Metalle srl,
derivante dalla esclusiva appartenenza delle quote sociali
all’indagato, al contempo amministratore unico: la circo-
stanza che sussista in fatto una incontestata riferibilità
della Blondine Metalle srl in capo a Biondo Carmelo Mario
non è idonea a superare comunque la distinzione netta tra
i due ben definiti soggetti giuridici, tra l’altro dotati cia-
scuno di assoluta autonomia patrimoniale l’uno rispetto
all’altro, alla stregua della quale non può accogliersi la
deduzione difensiva circa la sussistenza di una legittima
incontrollata libertà del Biondo di disporre di risorse della
Blondine Metalle srl, svincolata dalla necessaria destina-
zione delle stesse alle finalità di cui all’oggetto sociale».
Quanto al periculum, il tribunale rilevava che «le assai
peculiari modalità della condotta posta in essere dall’in-
dagato configurano per tabulas il periculum necessario
a fondare la sussistenza della cautela reale allo stato vi-
gente, atteso che esse denotano una disinvolta ed incon-
trollata operatività del Biondo sulla provvista della società
in assenza di finalità sociali, vieppiù rafforzata in termini
accusatori delle risultanze tratte dalla G.d.F. in esito al-
l’esame della documentazione della Blondine Metalle srl
attestanti pregressi prelievi del Biondo dai conti della so-
cietà per la oltremodo considerevole somma complessiva
di euro 1.030.000,00 (di cui 830.000 euro pacificamente
prelevati) senza alcuna giustificazione documentale. È in
sostanza emerso un reiterato drenaggio di risorse sociali da
parte del Biondo, rispetto al quale la somma attualmente
in sequestro costituisce soltanto un episodio di plastica
evidenza di talchè il vincolo reale appare necessario ad
impedire l’aggravamento ovvero la protrazione delle con-
seguenze del reato di appropriazione indebita aggravata,
come esplicitato nel capo di incolpazione».
Alla stregua delle suddette considerazioni il Tribunale,
riteneva, quindi, che, ai fini del sequestro preventivo fosse
sufficiente la sussistenza «di un collegamento, anche in-
diretto, tra un qualsiasi bene - a chiunque appartenente
e, quindi, anche a persona estranea al reato - ed il reato
medesimo e che il bene, ove lasciato in libera disponibi-
lità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di
protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevo-
lazione della commissione di ulteriori fatti penalmente
rilevanti».
Sul punto, pertanto, «appaiono irrilevanti le argomen-
tazioni della persona offesa Blondine Metalle srl, astratta-
mente legittimata alla richiesta di restituzione di somme
di denaro di sua proprietà. L’applicazione al caso concreto
del principio ermeneutico sopra indicato impone, per-
tanto, il mantenimento del sequestro preventivo oggetto
di riesame, atteso che la libera disponibilità della somma
di denaro, ancorchè di proprietà della predetta società,
configura e radica in concreto il predetto periculum che
il vincolo reale é, per sua natura giuridica, destinato a im-
pedire. Orbene, rispetto a siffatte emergenze ricorre nel
caso in esame un profilo ulteriore che rafforza la fondatez-
za del sequestro preventivo qui impugnato e che attiene
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