Corte di cassazione penale sez. I, 19 settembre 2013, n. 38716 (ud. 31 gennaio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
data antecedente a detta data, dovendo, invece, affermar-
si che il termine per il ricorso per cassazione è cominciato
a decorrere, nel caso di specie, il 21 dicembre 2011, data in
cui, in esecuzione delle comunicazioni eseguite all’uff‌icio
funzionalmente investito degli adempimenti di competen-
za disposti dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza,
l’ordinanza stessa è pervenuta nella segreteria dell’Uff‌i-
cio di Procura - uff‌icio esecuzione, come da annotazione
della eseguita consegna e della relativa data, secondo le
modalità prescritte dall’art. 153, comma 2, seconda parte,
c.p.p., risultante sulla copia fotostatica in atti, e dovendo
rimarcarsi che all’indicato Uff‌icio, considerato nella sua
unitarietà e impersonalità, è stata assicurata la effettiva
conoscenza dell’atto.
1.3. Il ricorso per cassazione proposto il 16 gennaio
2012, oltre il termine di decadenza di quindici giorni f‌is-
sato per la impugnazione dell’ordinanza emessa in seguito
a procedimento in camera di consiglio, è pertanto da con-
siderare tardivo.
2. Per la rilevata tardività del ricorso, l’impugnazione
è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c),
c.p.p., e, quindi, preclusiva di ogni ulteriore verif‌ica in
ordine alle ragioni della impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 19 SETTEMBRE 2013, N. 38716
(UD. 31 GENNAIO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. TARDIO – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. PARASILITI
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
in materia penale y Mandato d’arresto europeo y
Principio di specialità y Applicabilità y Revoca della
sospensione della pena nei confronti del soggetto
estradato y Esclusione.
. Il principio di specialità previsto dall’art. 721 c.p.p.
nonchè, per quanto attiene all’ambito europeo, dal-
l’art. 14 della Convenzione europea di estradizione del
13 dicembre 1957, resa esecutiva in Italia con la legge
n. 300 del 1963, e dall’art. 32 della legge n. 69 del 2005,
in materia di mandato di arresto europeo, impedisce
che nei confronti di soggetto estradato o consegnato
possa essere disposta la revoca della sospensione della
pena a suo tempo inf‌litta per reato commesso in epoca
precedente alla data della consegna e diverso da quello
per il quale quest’ultima è avvenuta, nulla rilevando in
contrario che alla revoca venga attribuito carattere me-
ramente dichiarativo, senza che ad essa faccia seguito
la effettiva messa in esecuzione della pena cui essa si
riferisce. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 721; l. 22 aprile
2005, n. 69, art. 32) (1)
(1) In senso conforme al principio in massima si vedano Cass. pen.,
sez. I, 14 gennaio 2011, Moscovita, in questa Rivista 2012, 454 e Cass.
pen., sez. I, 31 ottobre 2007, Parasiliti Mollica, ivi 2008, 840.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza dell’8 marzo 2011 la Corte d’appello
di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione,
ha revocato, su istanza del Procuratore Generale presso la
stessa Corte, il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena, concesso a Parasiliti Mollica Roberto con sen-
tenza del 2 dicembre 1997 della Pretura di Patti, irrevoca-
bile il 16 gennaio 1998, con sentenza dell’l1 dicembre 2000
del Tribunale di Patti, irrevocabile il 26 febbraio 2001, e
con sentenza del 12 ottobre 2004 della Corte d’appello di
Messina, irrevocabile il 28 aprile 2005.
1.1. La Corte, a ragione della decisione, dava atto che
con nota di accompagnamento, allegata alla richiesta,
si era rappresentato che il condannato, in forza di MAE
emesso dall’uff‌icio richiedente, era detenuto nel Regno
Unito, e, ove consegnato, avrebbe potuto ostare alla de-
cisione in merito alla istanza il principio di specialità di
cui all’art. 721 c.p.p., e che la difesa del condannato, in
atto detenuto a Roma presso l’Istituto penitenziario di Re-
bibbia, si era associata alla richiesta, invocando l’indicato
principio di specialità.
Secondo la Corte, la clausola di specialità, che era illu-
strata, era elemento ostativo all’esercizio dell’azione pena-
le per fatti diversi da quelli per i quali era stata concessa
l’estradizione e commessi prima della consegna, salva la
realizzazione delle ipotesi espressamente previste, senza
impedire il compimento di taluni atti di indagine prelimi-
nare, l’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione e
l’archiviazione della notizia di reato.
Alla luce dei principi regolatori della materia, non sus-
sisteva, pertanto, alcuna preclusione all’adozione dei prov-
vedimenti richiesti dalla Procura Generale, trattandosi di
atti che, riguardanti la fase esecutiva, erano meramente
dichiarativi dell’avvenuta verif‌icazione delle condizioni
previste per legge come risolutive di un benef‌ico conces-
so, senza determinare esercizio dell’azione penale, né la
sottoposizione del condannato a un giudizio penale, né ex
se la privazione della libertà personale; ponendo l’indicato
principio di specialità solo dei limiti all’esercizio della giu-
risdizione, non precluso in modo assoluto, e dovendosi di-
stinguere tra pronuncia ed esecuzione del provvedimento,
salvo poi a dover considerare, in una fase giuridicamente e
temporalmente successiva (relativa all’ordine di esecuzio-
ne o al provvedimento di cumulo delle pene), esulante dal
poteri del giudice dell’esecuzione, se le pene - in relazione
alle quali era stato revocato il benef‌icio della sospensione
condizionale della pena - fossero o no eseguibili per man-
cata concessione della estradizione.
1.2. La richiesta era fondata nel merito, in quanto:
- il benef‌icio concesso con la sentenza del 2 dicembre
1997 era da revocare ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1,
c.p., perché il condannato, nel quinquennio successivo
alla data di irrevocabilità della stessa, aveva commesso
ulteriori reati riportando condanna con sentenze del 12
ottobre 2004 e del 5 luglio 2005 della Corte d’appello di
Messina, irrevocabili, rispettivamente, il 28 aprile 2005 e
il 18 maggio 2007;

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