Corte di cassazione penale sez. I, 27 settembre 2013, n. 40301 (c.c. 22 maggio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2014
LEGITTIMITÀ
n. 24054 del 1 aprile 2004, Distante, Rv. 228586; sez. II, n.
8803 del 8 luglio 1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enun-
ciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto
alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza
specif‌icare gli aspetti di criticità di passaggi giustif‌icativi
della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente
con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con
la quale erano state analiticamente indicate, da un lato,
le ragioni per le quali le dichiarazioni accusatorie rese dal
teste contro l’indagato dovessero essere giudicate attendi-
bili (tenuto conto che il Piroli era già risultato coinvolto
in precedenti episodi di detenzione illegale di eroina, co-
caaina ed hashish), dall’altro spiegato - con motivazione
congrua ed esente da vizi di manifesta legittimità, dun-
que non sindacabile in questa sede - come il pericolo di
una ulteriore reiterazione di reati della medesima specie
fosse desumibile, oltre che dalla oggettiva gravità dei fatti
accertati, dai plurimi ed anche specif‌ici precedenti pe-
nali del prevenuto, soggetto dimostratosi assolutamente
inaff‌idabile e scarsamente sensibile alle condanne di cui
era stato destinatario, rendendo così indispensabile l’ap-
plicazione della misura custodiale massima (v. pagg. 1-3
ord. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore
dell’erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti
comunicativi previsti dalla legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 27 SETTEMBRE 2013, N. 40301
(C.C. 22 MAGGIO 2013)
PRES. CHIEFFI – EST. MAZZEI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. SCAROLA
Imputato y Dichiarazioni y Autoindizianti y Dichia-
razioni che delineano la responsabilità del sogget-
to in ordine a fatti tipici di reato y Conf‌igurabilità
y Esclusione y Utilizzabilità nei confronti dei terzi y
Inammissibilità y Fattispecie in tema di calunnia.
. Ai f‌ini dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 63
c.p.p., non possono essere considerate dichiarazioni
autoindizianti quelle con le quali il soggetto realizzi il
fatto tipico di una determinata f‌igura di reato, quale la
calunnia, la falsa testimonianza o le false dichiarazioni
al pubblico ministero, né possono ritenersi inutilizza-
bili nei confronti di terzi, ma solo nei confronti dello
stesso dichiarante, le successive dichiarazioni di que-
st’ultimo il quale, addebitando a quei terzi responsa-
bilità penali che, in precedenza, aveva dolosamente
taciuto od occultato, venga per ciò stesso ad ammettere
di aver posto in essere comportamenti suscettibili di
essere qualif‌icati come reato. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 63) (1)
(1) In senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass.
pen., sez. II, 4 settembre 2006, Gallo ed altro, in questa Rivista 2007,
653. Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 1997,
P.G. contro Bizzarro, ivi 1997, 779. Per una def‌inizione di “dichia-
razione indiziante”, ex art. 63 c.p.p. si veda Cass. pen., sez. II, 18
settembre 2009, Pietrosanto ed altro, in Ius&Lex dvd n. 6/2013, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza deliberata il 16 ottobre 2012 il Tribu-
nale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p.,
ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari della sede, in data 4 ottobre 2012, applicativa
della custodia cautelare in carcere nei confronti di Scaro-
la Domenico, respingendo la richiesta di riesame proposta
dall’interessato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza del concorso dello Scarola, insieme a Scor-
za Salvatore Francesco, nel plurimo omicidio di Indrieri
Rosellina e Indrieri Barbara e nel tentato omicidio di De
Marco Silas, commessi in San Lorenzo del Vallo, il 16 feb-
braio 2011, al f‌ine - secondo la contestazione cautelare - di
consolidare l’egemonia della ‘ndrina “Presta” nel territorio
di Tarsia e dei comuni limitrof‌i, con le circostanze aggra-
vanti della premeditazione e della f‌inalità di agevolazione
maf‌iosa.
I gravi indizi, secondo il Tribunale, consistevano nei
seguenti elementi: dichiarazioni dell’unico superstite
dell’eccidio, De Marco Silas, il quale, dopo avere negato
nel corso delle audizioni del 19 febbraio, 9 e 22 marzo del
2011, di aver riconosciuto gli autori del fatto, nelle succes-
sive dichiarazioni rese il 31 luglio e il 10 agosto del 2012,
aveva indicato e individuato fotograf‌icamente Scorza Sal-
vatore Francesco e Scarola Domenico come gli assassini
della madre e della sorella naturale, le predette Rosellina
e Barbara Indrieri.
Entrambi, Scorza e Scarola, erano soggetti già conosciu-
ti dal De Marco perché abitanti nel suo stesso territorio,
e la persona offesa aveva dichiarato di averli riconosciuti
dagli occhi e dallo sguardo, oltre che dal portamento e da
altri particolari somatici, poiché, al momento dell’aggua-
to, avevano i volti coperti da calze di nailon che lasciavano
scoperti gli occhi.
La precedente negazione non integrava, ad avviso del
Tribunale, il delitto di favoreggiamento personale renden-
do pertanto inutilizzabili, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., come
eccepito dalla difesa, le successive dichiarazioni accusa-
torie rese dal De Marco senza le garanzie prescritte, poi-
ché, per ammissione dello stesso dichiarante, egli aveva
inizialmente mentito per paura di ritorsioni da parte del
gruppo malavitoso facente capo a Presta Franco, all’epoca
latitante - arrestato, oltre un anno dopo, il 12 aprile 2012
-, e perciò non al f‌ine di favorire i suoi attentatori ma per
salvaguardare se stesso.
Il grave fatto di sangue, infatti, secondo la ricostruzio-
ne investigativa ritenuta corroborata dalle fonti di prova
acquisite, si inseriva in un contesto criminale dominato
dal gruppo ‘ndranghetista del suddetto Presta, dedito alle
estorsioni sul territorio di Tarsia e comuni limitrof‌i, e co-
stituente articolazione della più ampia cosca cosentina

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