Corte di cassazione penale sez. I, 8 novembre 2013, n. 45296 (c.c. 24 ottobre 2013)

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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 8 NOVEMBRE 2013, N. 45296
(C.C. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. BONI – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. MANDIC
Applicazione della pena su richiesta delle par-
ti y Pena y Determinazione y Attenuanti e benef‌ici
y Applicazione dell’indulto sulla pena patteggiata y
Estinzione prevista dall’art. 445, comma 2, c.p.p. y
Operatività.
. In tema di patteggiamento, l’avvenuta applicazione
dell’indulto sulla pena patteggiata non esclude l’ope-
ratività dell’estinzione prevista dall’art. 445, comma 2,
c.p.p., non potendosi equiparare la legittima fruizione
di un benef‌icio di legge, qual è l’indulto, alla volontaria
sottrazione all’esecuzione della pena che, ai sensi del-
l’art. 136 disp. att. c.p.p., impedisce che detta estinzio-
ne abbia luogo. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 445 att. c.p.p.,136) (1)
(1) Cfr. la sentenza Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 1996, Recanati, in
questa Rivista 1996, 626, secondo cui “A norma del comma 2 dell’art.
445 c.p.p., (effetti dell’applicazione della pena su richiesta), il reato
oggetto della pena patteggiata si estingue se nel termine di cinque
anni qualora trattasi di delitto ovvero di due anni qualora trattasi
di contravvenzione l’imputato non commette un delitto o una con-
travvenzione della stessa indole. La scadenza del termine funge
da condizione sospensiva dell’estinzione del reato e di ogni effetto
penale, e quindi da condizione risolutiva (eventuale) dell’ indulto
applicato o applicabile a precedente condanna, con la conseguente
revoca del benef‌icio. Dunque, di per sè, la sentenza di applicazione
della pena, disgiunta dal decorso del tempo per i suindicati periodi,
non determina ancora la revoca dell’ indulto concesso con il D.P.R. n.
394/90 e, correlativamente non rende inapplicabile il benef‌icio solo
per la sussistenza eventuale di una condizione che può determinare
la revoca. L’ indulto stesso, pertanto, ove ricorrano i presupposti, è
applicabile medio tempore.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza resa 24 agosto 2012 il G.I.P. presso
il Tribunale di Verona, pronunciando quale giudice del-
l’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale Milan Mandic
aveva chiesto la declaratoria di estinzione del reato di cui
all’art. 186 c.d.s., commi 2 e 3, giudicato con la senten-
za resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., del 7 dicembre 2005,
irrevocabile il 6 gennaio 2006, ritenendo che, poichè il
condannato aveva ottenuto l’applicazione dell’indulto,
non aveva in concreto espiato la pena per cui non poteva
nemmeno ottenere il riconoscimento dell’estinzione del
reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p..
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cas-
sazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale de-
duce con unico motivo mancanza o mera apparenza della
motivazione ed errata applicazione e violazione della legge
penale in relazione al disposto dell’art. 445 c.p.p., comma
2, art. 136 disp. att. c.p.p., art. 672 e 174 c.p.: il giudice
dell’esecuzione aveva respinto la richiesta difensiva sulla
scorta di un’erronea interpretazione dell’art. 136 disp. att.
c.p.p., la quale nega la verif‌icazione dell’effetto estintivo
soltanto a fronte della sottrazione volontaria all’esecuzio-
ne della pena, ossia quando il condannato sia consapevole
di contravvenire alla legittima pretesa dello Stato di far
espiare le pene irrogate, situazione non ricorrente nel
caso in cui sia stata ottenuta l’applicazione del condono.
3. Con requisitoria scritta del 24 agosto 2012 il Procu-
ratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Ce-
drangolo Oscar, ha chiesto l’annullamento con rinvio del-
l’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L’ordinanza impugnata è incorsa in un errore di
diritto, chiaramente discernibile nella sua motivazione,
laddove ha ritenuto che l’intervenuta applicazione della
causa estintiva della pena, rappresentata dall’indulto,
escludesse la sussistenza dei presupposti di operatività
del disposto dell’art. 445 c.p.p., comma 3, in quanto in tal
caso sarebbe addebitabile al condannato a pena patteggia-
ta di non averla “pagata”.
1.1 Il giudice dell’esecuzione con tale infelice espres-
sione, ha inteso riferirsi al fatto che la sentenza resa nei
confronti del Mandic ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva
stabilito la sostituzione dell’arresto con la corrispondente
sanzione pecuniaria e determinato la pena complessiva in
euro 1.320,00 di ammenda, effettivamente non corrisposta
in quanto dichiarata estinta per effetto di provvedimento
indulgenziale.
1.2 In tal modo ha equiparato la situazione del con-
dannato che ha legittimamente fruito di un benef‌icio di
legge, in forza del quale l’ordinamento statuale per ragioni
di politica criminale rinuncia a far espiare pene inf‌litte
con titoli giudiziali già irrevocabili, con quella di chi si sia
volontariamente sottratto all’esecuzione della sanzione
inf‌intagli, condizione questa che a norma dell’art. 136
disp. att. c.p.p., osta alla verif‌icazione dell’effetto estintivo
stabilito dalla previsione dell’art. 445 c.p.p., comma 2, la
quale prevede l’estinzione del reato oggetto della sentenza
di applicazione pena a richiesta delle parti se il soggetto
che in tal modo ha def‌inito il procedimento penale com-
metta nel termine di legge un nuovo delitto o una nuova
contravvenzione della stessa indole.
1.3 Trattasi però di parif‌icazione erronea ed illogica, che
prende in considerazione soltanto la situazione concreta ed
effettuale di mancata realizzazione della pretesa punitiva
dello Stato, ma prescinde dalle relative cause: l’indulto è,
infatti, stato applicato al Mandic per effetto di un provve-
dimento giudiziale con funzioni ricognitive dell’operatività
della causa estintiva del reato, che ha dato attuazione con-
creta a disposizione di legge, rispetto alla quale non vi è
nulla di riconducibile ad una determinazione volontaria di
sottrazione agli effetti della condanna passata in giudicato,
rintracciabile soltanto in caso di evasione, oppure di omes-
so pagamento della sanzione pecuniaria.
1.4 Va dunque affermato il seguente principio di dirit-
to:l’estinzione della pena per indulto non integra la condi-
zione ostativa al verif‌icarsi dell’effetto estintivo del reato
nel caso previsto dall’art. 445 c.p.p., comma 2.

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