Corte di cassazione penale sez. I, 14 agosto 2013, n. 35027 (ud. 4 luglio 2013)

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giur
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
tinuità con la normativa precedente e che, con il d.l.vo n.
159 del 2011, il legislatore abbia inteso piuttosto regolare
il procedimento di prevenzione con maggiore precisione
ed organicità, sulla falsariga del procedimento camerale
di cui all’art 127 c.p.p., può altresì desumersi dalla circo-
stanza che al comma 9 del citato art. 7 del d.l.vo n. 159 del
2011 è contenuto, come norma di chiusura, un richiamo
all’art. 666 c.p.p., che è presente anche nella legge n. 1423
del 1956; il che costituisce ulteriore conferma del fatto
che il d.l.vo n. 159 del 2011 deve interpretarsi secondo il
criterio della stretta continuità con quanto in precedenza
contenuto nella legge n. 1423 del 1956.
Il d.l.vo n. 159 del 2011 ha invero avuto la chiara e con-
divisibile f‌inalità non di innovare, quanto piuttosto di ri-
durre ad unità e dare maggiore organicità ad una materia,
quale la prevenzione, le cui norme fondamentali erano in
precedenza rinvenibili in diversi testi di legge.
4.Da quanto sopra consegue l’annullamento del de-
creto impugnato, nonché del decreto emesso in primo
grado dal Tribunale di Brescia in data 12 giugno 2012, con
rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, per nuovo giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 14 AGOSTO 2013, N. 35027
(UD. 4 LUGLIO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. VECCHIO – P.M. FRATICELLI (CONF.) – RIC. VOCI
Giudizio abbreviato y Procedimento y Utilizzabi-
lità delle prove y Dichiarazioni spontanee rese alla
polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle
indagini y Ammissibilità y Esclusione.
. L’art. 350, comma 7, c.p.p., nel prevedere che non
siano utilizzabili «nel dibattimento» le dichiarazioni
spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona
sottoposta a indagini, lascia chiaramente intendere
che esse sono invece pienamente utilizzabili nei proce-
dimenti condotti con riti alternativi non dibattimentali
e, in particolare, nel giudizio abbreviato, indipenden-
temente dalla circostanza che siano state rese o meno
nel luogo e nell’immediatezza del fatto. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 350; c.p.p., art. 494) (1)
(1) Nel senso dell’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee in sede
di giudizio abbreviato, ex multis, v. Cass. pen., sez.VI, 6 marzo 2012,
Labonia, in questa Rivista 2013, 479; Cass. pen., sez. II, 2 dicembre
2011, Tutrone, ivi 2013, 341; Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2010, Avietti,
ivi 2011, 352 e Cass. pen., sez. I, 17 novembre 2004, Iorio, in Ius&Lex
dvd n. 5/13, ed. La Tribuna. In senso contrario si veda Cass. pen.,
sez. III, 21 settembre 2012, Osmanovic, ibidem, secondo la quale,
anche nel giudizio abbreviato rimangono utilizzabili le dichiarazioni,
spontanee o sollecitate, di chi, sin dall’inizio, avrebbe dovuto essere
sentito come persona indagata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza, deliberata il 15 dicembre 2011 e de-
positata il 9 gennaio 2012, la Corte di appello di Milano,
ridotta la pena principale (da sei anni) a quattro anni e
sei mesi di reclusione, esclusa la pena accessoria della
interdizione legale e commutata la interdizione perpetua
dai pubblici uff‌ici con quella temporanea, ha – per quan-
to qui rileva – confermato la sentenza del giudice della
udienza preliminare del Tribunale di Monza, 5 giugno
2008, nel capo di condanna dell’appellante Giuliano Voci
per il delitto di omicidio tentato commesso in danno di
Stefano Pupolin in Desio il 31 maggio 2006.
1.1 Sulla base della prova generica (accertamenti me-
dico legali e sequestro dell’arma del delitto) e sulla base
della prova orale (testimonianze dei testi oculari Cristiano
Tagliabue, Stefano Maffei, Patrizia Galvagno), ma prescin-
dendo dalle dichiarazioni della vittima per la «sostanziale
inattendibilità» della fonte a cagione della compromis-
sione della «capacità di ricordare in modo conforme alla
realtà», in dipendenza delle lesioni neurologiche patite,
i giudici di merito hanno accertato che nel corso di una
colluttazione, con reciproche percosse, originata da rap-
porti personali e familiari (il giudicabile conviveva con
Carmen Antenozio ex moglie della persona offesa), Voci
aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a
cagionare la morte di Pupolin, senza, tuttavia, realizzare
l’evento letale per cause indipendenti dalla sua volontà; il
giudicabile aveva, infatti, accoltellato al torace l’antagoni-
sta lacerando il ventricolo sinistro del cuore; solo grazie
all’intervento chirurgico di urgenza praticato la vittima
era sopravvissuta, pur riportando gravi lesioni, consi-
stite nell’indebolimento permanente (insorto in seguito
al coma indotto dalla ferita) sia del senso della vista che
della funzionalità del sistema nervoso centrale.
1.2 Con riferimento ai rappresentati motivi di gravame
– in punto di legittima difesa, gradatamente di eccesso
colposo, di riqualif‌icazione della condotta ai sensi dell’ar-
ticolo 583 cod. pen., di provocazione e di dosimetria della
pena – e in relazione a quanto serba rilievo nel presente
scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato
quanto appresso ricapitolato nei paragraf‌i che seguono, da
sub 1.3 a sub 1.8.
1.3 Corretta è la qualif‌icazione giuridica della con-
dotta. La idoneità e la univocità dell’atto sono palesi alla
stregua della considerazione della zona anatomica attinta,
del mezzo adoperato (coltello lungo complessivamente
quindici centimetri, con lama aff‌ilata e acuminata), della
forza impressa, con penetrazione di alcuni centimetri e
mediante «azione decisa e profonda, senza incertezze,
nella direzione della zona in effetti» colpita.
1.4 Non è rilevante la circostanza se Voci abbia impu-
gnato il coltello f‌in dall’inizio ovvero solo nel corso della
colluttazione. Certo è che, quando l’appellante vibrò la
coltellata, «il confronto era sui binari della scazzottata e,
solo per l’iniziativa del Voci, è trasceso di livello».
Non è, infatti, credibile l’assunto difensivo dell’appel-
lante di aver accoltellato l’antagonista per sottrarsi, nel
corso della colluttazione, alla stretta di Pupolin il quale lo
avrebbe agguantato al collo esercitando «insopportabile»
costrizione. Pupolin – è «verosimile» - aveva compiuto tale
azione «all’inizio […] quanto ha “estratto” con la forza il
Voci dall’abitacolo della sua auto»; e «verosimilmente le

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