Corte di cassazione penale sez. I, 3 giugno 2013, n. 23932 (c.c. 17 maggio 2013)
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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
direttamente ricevuta dal destinatario e, negli altri, per-
ché il difensore che la inoltra o la consegna si assume la
responsabilità della originalità del documento, così come
risulta altrettanto agevole, in tali casi, l’individuazione del
momento in cui la dichiarazione effettivamente perviene
all’autorità destinataria, elemento che assume particolare
rilevanza, specie nel caso in cui si renda necessario verifi-
care la regolarità di notifiche o avvisi al difensore fiducia-
rio. Si affermava, conseguentemente, il principio secondo
il quale la scelta di mezzi alternativi di trasmissione della
nomina del difensore di fiducia, pur non dovendo sotto-
stare ad uno specifico rigore formale, deve comunque ga-
rantire la medesima affidabilità della consegna diretta o
mezzo raccomandata ed è onere di chi la effettua curare
che ciò avvenga.
8. Ciò posto, ritiene il Collegio che le argomentazioni
sviluppate nella richiamata pronuncia siano condivisibili
ed applicabili anche nella fattispecie in esame.
Invero, sulla base di quanto evidenziato nel provvedi-
mento impugnato ed in ricorso, non vi era alcun dubbio
circa la provenienza dall’indagata della nomina del difen-
sore fiduciario né, tanto meno, della inequivoca manife-
stazione di volontà, in tal senso formalmente espressa
nell’atto depositato.
Ciò che è stato invece oggetto di rilievo, come si è
già detto, è la forma con la quale il deposito è avvenuto
presso l’autorità procedente e, segnatamente, l’assenza di
una delega specifica da parte del difensore nominato alla
praticante che ha materialmente effettuato il deposito
presso l’autorità procedente, persona che risulta peraltro
compiutamente identificata dal personale di cancelleria
a seguito di esibizione della tessera dell’ordine professio-
nale come emerge dall’atto di nomina, ove gli estremi del
documento sono stati annotati.
Ritiene il Collegio che tale evenienza non determini
alcuna inidoneità della nomina, ben potendo il difensore
delegare, anche verbalmente, al deposito dell’atto presso
l’autorità procedente altra persona poiché, in assenza
di elementi contrari circa la provenienza ed autenticità
dell’atto, la consegna così effettuata offre le medesime
garanzie della trasmissione a mezzo raccomandata o fax.
Del resto, in senso analogo si è già pronunciata la giuri-
sprudenza di questa Corte (Sez. VI n. 15577, 18 aprile 2011,
cit.) con riferimento ad un caso in cui l’atto di nomina era
stato depositato non dal difensore personalmente, bensì
da un suo collega, rilevando che la necessità di una delega
scritta, implicitamente ritenuta nel provvedimento impu-
gnato, si dimostrava sintomatica di un eccessivo formali-
smo contrario al favor defensionis, stante la prassi diffusa
tra colleghi del conferimento o la richiesta d’incarico ver-
bale per il deposito di atti in cancelleria come nuncius del
difensore nominato.
Non vi è pertanto motivo di ritenere che ciò non pos-
sa avvenire anche nel caso in cui la materiale consegna
sia effettuata da un praticante o altro collaboratore del
difensore nominato in assenza di elementi che consenta-
no di porre in dubbio l’affidabilità della nomina risultante
dall’atto depositato.
9. Può dunque affermarsi il principio secondo il quale
il deposito dell’atto di nomina del difensore di fiducia
presso l’autorità procedente può essere effettuato, quan-
do non vi è dubbio sull’esistenza del rapporto fiduciario,
sull’originalità dell’atto e sulla sua provenienza, anche da
altro soggetto all’uopo delegato, anche verbalmente, dal
difensore nominato (praticante avvocato o altro addetto
allo studio), poiché la consegna in tal modo effettuata sod-
disfa comunque le condizioni indicate dall’art. 96 c.p.p.
10. L’ordinanza impugnata ha pertanto erroneamente
ritenuto l’invalidità del mandato difensivo in atti e, con-
formemente alle richieste del Procuratore Generale, deve
essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate
in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 3 GIUGNO 2013, N. 23932
(C.C. 17 MAGGIO 2013)
PRES. SIOTTO – EST. CAVALLO – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. MARINI
Impugnazioni penali in genere y Ammissibilità
o inammissibilità y Inammissibilità y Omessa od er-
ronea indicazione di elementi essenziali y Rilevan-
za y Condizioni y Fattispecie in tema di istanza di
riesame di un decreto di convalida di sequestro di
un’auto.
. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (nella
specie, istanza di riesame di un decreto di convalida
di sequestro), l’omessa od errata indicazione degli
elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del
medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo
di per sé, ma solo in quanto può determinare incertez-
za nell’individuazione dell’atto. (Fattispecie in cui la
Corte ha escluso ricorresse l’inammissibilità in un caso
in cui l’istante, nella richiesta di riesame, aveva erro-
neamente citato la data del provvedimento di seque-
stro di un’auto, ma correttamente indicato il numero
di iscrizione del procedimento penale e quello di targa
del veicolo, consentendo al tribunale di individuare la
data esatta del sequestro). (c.p.p., art. 581; c.p.p., art.
591) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2004, Natalizia, in
questa Rivista 2005, 383 e Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 1992, Galasso,
ivi 1993, 316. Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez.
V, 10 novembre 1997, Aloi ed altri, ivi 1998, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2012 il Tribunale di
Roma, deliberando in funzione di giudice per il riesame
dei provvedimenti di sequestro, dichiarava inammissibile
l’istanza proposta nell’interesse di Marini Maurizio avverso
il decreto di sequestro dell’autovettura Mercedes CLK tg.
AV 055 ZE asseritamente emesso dal Pubblico Ministero
della sede il 16 luglio 2012, e ciò in quanto il provvedi-
mento impugnato dal difensore non era identificabile con
certezza, posto che, dall’esame degli atti: il 16 luglio 2012
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