Corte di cassazione penale sez. I, 24 giugno 2013, n. 27676 (c.c. 17 maggio 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2013
LEGITTIMITÀ
c.p.p., la deroga al principio della sospensione dei termini
processuali .nel periodo feriale in materia penale riguarda
esclusivamente i procedimenti relativi ad imputati in stato
di custodia cautelare (sempre che gli imputati o i loro di-
fensori rinuncino alla sospensione), sicché trova applica-
zione il principio generale che impone la sospensione ove
si verta in tema di procedimenti per imputati per i quali
è stato disposto il divieto di dimora. Né la norma citata è
suscettibile di applicazione analogica, poiché per effetto
del canone sancito dall’art. 14 delle preleggi, le norme
che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non
operano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
La diversità dei presupposti di fatto e della fattispecie
normativa applicata nella pronuncia richiamata devono
ritenersi tali da non incidere sulla comunanza della ratio
decidendi nella specie individuata; di detta pronuncia
dovendo infatti condividersi la ragionevolezza di un’inter-
pretazione incline a valorizzare le ragioni di una differen-
ziata considerazione della disciplina riservata alla custo-
dia cautelare in carcere, rispetto a quella diversamente
riferita alle altre misure di natura coercitiva.
Il complesso delle argomentazioni sin qui compendia-
te - nel confermare la non estensibilità dell’istituto della
sospensione dei termini massimi di durata alle misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere -
varrebbe a giustif‌icare il riconoscimento della fondatezza
dell’odierno ricorso proposto dal ricorrente.
Nondimeno, la circostanza dell’avvenuta integrale de-
correnza dei termini di sospensione della misura cautelare
in questa sede contestati dal ricorrente impone il rilievo
della sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione,
con la conseguente necessaria declaratoria dell’inammis-
sibilità del ricorso, cui non segue alcuna condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali o (a fortio-
ri) di somme in favore della cassa delle ammende, stante
le ragioni della decisione e il vigore delle argomentazioni
in diritto più sopra illustrate. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 24 GIUGNO 2013, N. 27676
(C.C. 17 MAGGIO 2013)
PRES. SIOTTO – EST. LOCATELLI – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. FUMARA
Cassazione penale y Ricorso y Straordinario y
Errore di fatto y Ritenuta sospensione della pre-
scrizione y Conf‌igurabilità.
. Costituisce “errore di fatto”, rimediabile ai sensi
dell’art. 625 bis c.p.p., quello che sia consistito nella
ritenuta sospensione del corso della prescrizione sulla
base dell’erroneo presupposto che il rinvio del dibatti-
mento fosse stato disposto su concorde richiesta della
difesa della parte civile e di quella dell’imputato. (c.p.,
art. 159; c.p., art. 161; c.p.p., art. 625 bis) (1)
(1) Sull a questione si veda Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2011,
Corsini, in questa Rivista 2012, 38, secondo cui “In tema di ricorso
straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identif‌icabile
esclusivamente in u na fuorviata rappresentazione percettiva e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è conf‌igurabile
un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzon-
te del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc . pen.”. Per utili
riferimenti in tema di ricorso per Cassazione per errore di fatto si
veda Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2006, Calzone, in questa Rivista
2007, 518.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 giugno 2012 la Corte di Cassazio-
ne, quinta sezione penale, rigettava il ricorso proposto da
Fiumara Piero contro la sentenza 19 novembre 2010 della
Corte di appello di Messina di conferma della sentenza
del giudice di primo grado che aveva condannato Fiumara
Piero per i reati di tentata violenza privata e diffamazione
previsti dagli artt.56,610 e 594 c.p., commessi il 15 marzo
2004.
Avverso la sen tenza del la Corte di Cassazione il
difensore del condannato, munito di procura speciale,
propone ric orso straordinari o a i sensi dell’art.62 5 b is
c.p.p. per i s eguenti motivi: errore di f atto in tema di
computo dei periodi di sospensione del corso della pre-
scrizione ai f‌ini della declaratoria di maturazione del
termine di p rescrizione per en trambi i reati ascritti al
condannat o.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata la Corte di cassazione ha
rigettato l’eccezione di intervenuta prescrizione sul rilie-
vo che “nonostante la data dei commessi reati (15 marzo
2004) gli stessi non possono ritenersi prescritti, atteso che
risultano disposti, nel corso delle fasi di merito, rinvii su
richiesta della difesa per un totale di giorni 308, per cui
la prescrizione verrebbe a maturarsi solo alla data del 19
luglio 2012.”
Come rilevato dal difensore, dai verbali di udienza in
atti risulta che il rinvio richiesto dalla difesa è quello atte-
stato dal verbale del giudizio di primo grado del 27 febbraio
2007 in cui il Tribunale ha disposto il rinvio all’udienza del
10 luglio 2007, con effetto sospensivo della prescrizione
pari a giorni 133. Invece il rinvio disposto nel giudizio di
appello dall’udienza del 28 maggio 2010 all’udienza del 19
novembre 2010, pari a giorni 175, risulta richiesto dal di-
fensore della parte civile, mentre “i difensori dell’imputato
si rimettono alla Corte”.
Tali essendo le risultanze documentali, deve ascriversi
ad un “errore di fatto” l’affermazione contenuta nella sen-
tenza impugnata che, ai f‌ini della sospensione del corso
della prescrizione, ha attribuito alla richiesta del difen-
sore dell’imputato un rinvio del procedimento che, secon-
do il dato testuale risultante dal verbale, è stato incon-
trovertibilmente disposto su richiesta del difensore della
parte civile. La conclusione è conforme alla nozione giuri-
sprudenziale di “errore di fatto”, per la cui sussistenza si
richiede che esso sia identif‌icabile esclusivamente in una
fuorviata rappresentazione percettiva e che la decisione
assunta sia priva di qualunque contenuto valutativo, la cui
presenza non darebbe luogo ad un errore di fatto, bensì

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