Corte di cassazione penale sez. I, 30 gennaio 2014, n. 4429 (ud. 18 dicembre 2013)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
parte, che gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno
della tesi contraria sono più che altro fondati su ragioni
fattuali e di mera opportunità (cfr. pag. 4 ss del ricorso),
dall’altra, che le SS.UU., con la sentenza n. 26654/2008 Rv.
239926 hanno già fatto proprio il principio solidaristico,
avendo statuto che «In tema di responsabilità da reato de-
gli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi
il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’in-
tera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun
concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità
storica del prof‌itto illecito, la sua conf‌isca e il sequestro
preventivo ad essa f‌inalizzato possono interessare indif-
ferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del prof‌itto accertato, ma l’espropriazione non può
essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum”
l’ammontare complessivo dello stesso»
La censura, pertanto, va disattesa, alla stregua del
seguente principio di diritto: «è legittimo il sequestro pre-
ventivo, funzionale alla conf‌isca di cui all’art. 322 - ter c.p.,
eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art.
640 bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o prof‌it-
to dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano
state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in
quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa
la disciplina del concorso di persone nel reato, implica
l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto
conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta so-
lidarietà nella pena; dall’altro, la conf‌isca per equivalente
riveste preminente carattere sanzionatorio e può interes-
sare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del
prezzo o prof‌itto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i
medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a que-
sti ultimi e che non ha alcun rilievo penale».
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 GENNAIO 2014, N. 4429
(UD. 18 DICEMBRE 2013)
PRES. GIORDANO – EST. VECCHIO – P.M. D’ANGELO (DIFF.) – RIC. CINÀ ED ALTRI
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Registrazione delle conversazioni
y Omessa possibilità per la difesa di accedere alle
conversazioni intercettate y Nullità di ordine gene-
rale y Ammissione dell’imputato al giudizio abbre-
viato y Sanatoria.
. Il mancato accoglimento, da parte del giudice del-
l’udienza preliminare, della richiesta difensiva di avere
accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate
dà luogo alla conf‌igurabilità di una nullità di ordine
generale, da ritenersi, tuttavia, sanata, ai sensi dell’art.
183, comma 1, lett. b), c.p.p., quando l’imputato chieda
ed ottenga di essere ammesso al giudizio abbreviato.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 183; c.p.p.,
art. 438) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2013, n.
19191, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna. Si veda, in argo-
mento, Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2011, n. 18609, in questa Rivista
2012, 572.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
l. - Con sentenza, deliberata l’11 maggio 2012 e de-
positata il 24 luglio 2012, la Corte di assise di appello di
Palermo, riducendo - previo riconoscimento di circostan-
ze attenuanti generiche - la pena principale (da venti) a
sedici anni di reclusione (pena base: anni ventiquattro,
ridotta per le generiche a diciannove anni, aumentata per
la continuazione a ventiquattro anni e, inf‌ine ridotta di un
terzo per il rito), ha confermato nel resto la sentenza del
giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario
di quella stessa sede, 25 maggio 2011, di condanna a carico
di Gaetano Vincenzo Cinà, di Francesco Cinà e di Mas-
similiano Cinà, imputati, in concorso tra loro, del delitto
di omicidio continuato, commesso in danno di Antonino
Lupo e di Vincenzo Chiovaro, in Palermo il 23 aprile 2002.
1.1 - Sulla base del compendio probatorio costituito
dalle evidenze della prova generica, dalle intercettazioni
delle conversazioni tra presenti (all’interno della questu-
ra di Palermo il 26 aprile 2002, tra Francesco Balistreri e
i suoi f‌igli Daniele e Davide, e all’interno del locale del ri-
storatore Carlo Pilliteri, tra gli avventori, in concomitanza
del fatto di sangue), dalla prova orale (testimonianze di
Nuccio Fabio, teste oculare, e di Cinzia Giudice, teste de
relato), i giudici di merito hanno accertato: la mattina del
23 aprile 2002 Gaetano Vincenzo Cinà e i f‌igli di lui, Fran-
cesco e Massimiliano, avevano avuto un alterco, trasceso
a vie di fatto, colle vittime «per il ribordo di un motore»,
cioè per il riscatto di un ciclomotore sottratto a Mas-
similiano Cinà da Lupo e Chiovaro; successivamente, in
piazza Alfano, detta piazza del Borgo Vecchio, i prevenuti,
sopraggiunti a bordo di una autovettura, avevano intercet-
tato Lupo e Chiovaro; scesi dal veicolo, avevano reiterata-
mente accoltellato, al capo e al torace, gli antagonisti con
coltelli prelevati sul posto dal banco di un pescivendolo e
dal negozio di un fruttivendolo; e avevano cagionato alle
vittime ferite mortali; l’exitus era sopraggiunto dopo po-
chi minuti «per arresto cardiocircolatorio determinato da
anemizzazione acuta».
1.2 - Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione
a quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di
legittimità, la Corte territoriale ha osservato quanto ap-
presso illustrato nei paragraf‌i che seguono da sub 1.3 a
sub 1.13.
1.3 - Devono essere disattese le eccezioni in rito degli
appellanti.
Non comporta alcuna nullità l’omesso versamento, al-
l’atto della richiesta di rinvio a giudizio, delle bobine con-
tenenti la registrazione della intercettazione del 26 aprile
2002; l’inosservanza dell’articolo 416, comma 2, c.p.p.
non è, comunque, sanzionata; e l’articolo 269, comma l,
c.p.p. prescrive che le registrazioni delle intercettazioni
e i verbali delle operazioni relative siano custoditi presso
l’uff‌icio del Pubblico Ministero f‌ino alla sentenza irrevoca-

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