Corte di cassazione penale sez. I, 10 febbraio 2014, n. 6138 (c.c. 11 dicembre 2013)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
fatti, posti in essere da soggetto (gravato da contestata e
riconosciuta recidiva reiterata e specif‌ica) con plurime e
allarmanti pregresse condanne per reati contro il patrimo-
nio e in materia di armi. Nella determinazione della pena,
i giudici di merito hanno operato il calcolo della sanzione
imputabile alla recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.
Lamenta il ricorrente che, trattandosi di recidiva con
aumento di pena facoltativo, il giudice avrebbe dovuto
espressamente motivare sia sull’an che sul quantum del
predetto aumento di pena.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, alla
luce dei riferimenti operati alla personalità delinquenzia-
le del reo, abbia reso adeguata, anche se implicita, mo-
tivazione. L’applicazione dell’aumento di pena ex art. 99,
comma 4 c.p., risolvendosi di fatto in un sostanziale rigetto
della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur
richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non
impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben
potendo quest’ultima essere anche implicita (Cass., sez. II,
n. 40218 del 19 giugno 2012 - dep. 12 ottobre 2012, Fatale
e altri, rv. 254341, in fattispecie nella quale la Corte aveva
ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richie-
sta di esclusione della recidiva facoltativa, desumendola
dalla disamina della personalità dell’imputato, emergente
dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose
dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti).
8. Per le ragioni sopra esposte consegue pertanto, in
accoglimento del primo motivo di gravame, l’annullamen-
to della sentenza impugnata limitatamente all’avvenuto
rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza per la
proposizione dell’istanza di patteggiamento con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Roma, con rigetto nel
resto del ricorso.
A norma dell’art. 624, comma 2 c.p.p., alla luce dei
motivi di doglianza sollevati per i quali è intervenuta la
presente pronuncia di rigetto, va riconosciuta e dichiarata
come def‌initiva l’affermazione della penale responsabilità
di Brizzi Stefano in relazione ai reati a lui ascritti (cfr.,
Cass., sez. VI, n. 4971 del 15 gennaio 2009 - dep. 4 febbraio
2009, Mancuso, rv. 242915).
Il giudice del rinvio sarà tenuto a concedere termine
all’imputato per consentirgli di formalizzare istanza di
applicazione pena ex art. 444 c.p.p. raccogliendo conte-
stualmente l’eventuale consenso del pubblico ministero
onde procedere successivamente alle valutazioni di rito in
ordine all’accoglibilità del negozio processuale. Nell’ipo-
tesi in cui la proponenda richiesta di applicazione pena
dell’imputato dovesse incontrare il dissenso del pubblico
ministero ovvero, nonostante l’accordo dell’organo dell’ac-
cusa, venisse rigettata dal giudice, quest’ultimo procederà
comunque ad applicare la pena e le statuizioni civili già
disposte all’esito del celebrato giudizio di merito, sebbene
- in entrambe le situazioni - rimarrà fermo il diritto del-
l’imputato ad impugnare la decisione, ex art. 448 c.p.p.,
con riferimento, nel primo caso, alla sola mancata pre-
stazione del consenso da parte del pubblico ministero e,
nel secondo caso, al solo rigetto dell’istanza da parte del
giudice.
Parimenti, in ipotesi di mancata formalizzazione della
richiesta di applicazione pena, il giudice procederà ad ap-
plicare al Brizzi la pena (e le ulteriori statuizioni civili)
già disposte nel giudizio di merito.
Il Brizzi, inf‌ine, va condannato al pagamento delle spe-
se processuali nonché al pagamento delle spese sostenute
nel presente grado dalla costituita parte civile, spese che
si liquidano, come da richiesta, in euro 3.647,00 oltre IVA
e CPA. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 10 FEBBRAIO 2014, N. 6138
(C.C. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. SIOTTO – EST. BONITO – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
CALDAROZZI
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Detenzione domiciliare y Condi-
zioni y Valutazione di meritevolezza dell’imputato y
Necessità y Esclusione y Limite dell’eventuale peri-
colosità sociale del soggetto y Sussistenza.
. In tema di esecuzione della pena, il tribunale di sorve-
glianza, pur quando ritenga il condannato immeritevo-
le della concessione tanto dell’aff‌idamento in prova al
servizio sociale quanto della detenzione domiciliare,
quali previste, rispettivamente, dall’art. 47 e dall’art.
47 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, può tuttavia di-
sporre ugualmente la detenzione domiciliare ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 199/2010, il quale prescinde da
ogni valutazione di meritevolezza, avendo come solo
limite quello costituito dalla eventuale pericolosità del
soggetto. (Mass. Redaz.) (l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
47; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter; l. 26 novembre
2010, n. 199, art. 1) (1)
(1) Sostanzialmente concorde Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2009, n.
14962, in Ius&Lex dvd, n. 3/2014, ed. La Tribuna, che prescrive come
necessario ai f‌ini della concedibilità, che la detenzione domiciliare
stessa sia idonea a contenere eventuali ipotesi di recidiva del reato.
Nel senso invece di ritenere come assolutamente imprescindibile per
l’applicazione di una misura alternativa, una valutazione preliminare
sulla meritevolezza da parte del giudice, si veda Cass. pen., sez. I, 9
ottobre 2008, n. 38453, in questa Rivista 2009, 798.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza
del giorno 11 aprile 2013, rigettava l’istanza con la quale
Caldarozzi Gilberto, condannato ad anni tre e mesi otto di
reclusione per condotte delittuose accertate a suo carico,
quale dirigente della PS, nell’ambito dei noti fatti verif‌i-
catisi nel luglio 200l a Genova in occasione del vertice dei
capi di Stato e di governo del G8, aveva chiesto di espiare
nelle forme dell’aff‌idamento in prova al servizio sociale
la pena di mesi otto, dedotti anni tre per il riconosciuto
condono, disponendo nel contempo, ai sensi dell’art. 1 L.
199/20l0, l’esecuzione di tale residuo di pena nelle forme
della detenzione domiciliare.

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