Corte di cassazione penale sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635 (ud. 20 dicembre 2013)

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giur
3/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Le prima delle due sentenze, dopo aver ritenuto «cen-
surabile la tesi avallata nell’impugnata sentenza secondo
cui il pubblico ministero potrebbe legittimamente respin-
gere la richiesta della difesa, avanzata ai sensi dell’arti-
colo 415-bis c.p.p., comma 2, di ottenere copia di alcuni
supporti magnetofonici, facenti parte degli atti depositati,
sol perché analoga richiesta avrebbe potuto essere in pre-
cedenza avanzata ai sensi dell’articolo 268 c.p.p., comma
8, nell’ambito del c.d. subprocedimento incidentale con-
seguente all’avvenuta effettuazione delle intercettazioni»,
si è limitata a escludere la eccepita nullità della richiesta
di rinvio a giudizio. E, senza pregiudizio della possibilità
«che il suddetto rif‌iuto [del Pubblico Ministero] comporti
lesione del diritto di difesa, con conseguente conf‌igurabi-
lità della nullità di ordine generale (ma comunque non as-
soluto) di cui all’articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p.»,
non ha affrontato (nel caso scrutinato) la relativa que-
stione a cagione della inammissibilità del motivo di ricorso
sul punto, essendo la impugnazione carente di «autosuff‌i-
cienza» dappoiché il ricorrente non aveva «specif‌icato [..]
quali fossero esattamente i supporti magnetofonici cui si
riferiva la non accolta richiesta» (v. la sentenza cit., p. 2).
L’altra sentenza, citata dal procuratore generale della
Repubblica, ha, invece, esaminato nel merito la fondatezza
di analoga eccezione di nullità generale e l’ha respinta, os-
servando che nel caso giudicato - a differenza di quello og-
getto del presente scrutinio di legittimità - il Pubblico Mi-
nistero, in precedenza, «aveva attivato il subprocedimento
di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 368 c.p.p.», sicché «la
piena e tempestiva conoscenza e il completo controllo da
parte [dell’imputato] del contenuto dei supporti magne-
tici» comportava «l’assoluta assenza della violazione del
diritto di difesa» (v. sentenza, p. 8).
7.3 - Tuttavia la nullità generale denunziata è stata
sanata, ai sensi dell’articolo 183, comma l, lettera b),
c.p.p. per quanto riguarda lo specif‌ico diritto della difesa
di opzione per il rito abbreviato, in quanto l’imputato si
è avvalso della relativa facoltà, chiedendo e ottenendo il
giudizio abbreviato e, così, lucrando la riduzione premiale
della pena.
Mentre affatto generica e priva di giuridico pregio è la
doglianza di aver esercitato la succitata scelta senza la
preventiva cognizione della intercettazione del 26 aprile
2002, in quanto il ricorrente non ha prospettato di aver
subito alcun nocumento per la opzione compiuta; né,
tampoco, ha asserito che, altrimenti, cognita re, avrebbe
optato per il rito ordinario.
7.4 - Sotto ogni ulteriore e residuo prof‌ilo di potenziale
lesione del diritto di difesa la nullità eccepita è, inf‌ine,
indeducibile, a’termini dell’articolo 182, comma l, c.p.p.
per carenza di interesse sopravvenuta.
Infatti, nel corso del giudizio abbreviato, instaurato nella
udienza preliminare, il giudice della udienza preliminare, ha
successivamente disposto la acquisizione del supporto ma-
gnetico della registrazione della intercettazione in parola e
l’ esecuzione di perizia audiovisiva nella pienezza del con-
traddittorio tra le parti, così assicurando l’esercizio di ogni
facoltà della difesa in relazione alla prova in questione.
7.5 - Alla stregua delle considerazioni che precedono
la eccezione di illegittimità costituzionale, gradatamente
formulata col primo motivo di impugnazione dai ricorrenti,
si appalesa manifestamente infondata, con specif‌ico e li-
mitato riferimento all’articolo 416 c.p.p. e affatto superata
e, comunque, manifestamente irrilevante in relazione alla
(implicitamente dedotta) mancata previsione della nulli-
tà generale della udienza preliminare. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 24 GENNAIO 2014, N. 3635
(UD. 20 DICEMBRE 2013)
PRES. AGRO’ – EST. DE AMICIS – P.M. CANEVELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. RIVA FI.RE S.P.A.
Società y Reati societari y Responsabilità ammini-
strativa dell’ente y Dipendente da reati non inclusi
negli artt. 24 e ss. D.L.vo 231/2001 y Ammissibilità
y Esclusione.
Società y Reati societari y Sequestro preventivo di
beni equivalenti al valore del prof‌itto o del prezzo
del reato y Conf‌isca del prof‌itto del reato y Indivi-
duazione y Vantaggio patrimoniale già conseguito
dall’ente y Che coincide con l’entità del danno
prodotto dal fatto illecito y Concomitanza y Esclu-
sione.
. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, è
da escludere che essa possa essere ricollegata a reati
diversi da quelli espressamente indicati negli artt. 24 e
segg. del D.L.vo n. 231/2001 per il solo fatto che questi
costituiscano reati – f‌ine di quello di associazione per
delinquere. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 8 giugno 2001, n.
231, art. 2; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 5; d.l.vo 8
giugno 2001, n. 231, art. 24) (1)
. In tema di responsabilità amministrativa degli enti, ai
f‌ini della esperibilità del sequestro preventivo f‌inaliz-
zato alla conf‌isca di danaro, beni o altre utilità di valore
equivalente al prof‌itto del reato, secondo il combinato
disposto degli artt. 19, comma 2, e 53 del D.L.vo n.
231/2001, deve intendersi per prof‌itto soltanto il vantag-
gio patrimoniale che l’ente abbia già conseguito, anche
sotto forma di risparmio di costi che altrimenti avrebbe
dovuto affrontare e che presenti un diretto nesso di
causalità con l’illecito, rimanendo quindi escluso che
esso possa esser fatto automaticamente coincidere con
l’entità del danno che si assume prodotto dallo stesso
illecito. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con
il quale era stato confermato, dal tribunale del riesame,
il sequestro preventivo di danaro e beni di varia natura
f‌ino a concorrenza della somma che si assumeva corri-
spondente al danno che sarebbe stato conseguenza
dei reati di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p., e di altri
reati previsti dalla normativa in materia di tutela am-
bientale, sulla base della postulata identif‌icabilità di
detta somma con quella corrispondente alle presunte
economie che sarebbero state realizzate dall’impresa

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