Corte di cassazione penale sez. VI, 14 gennaio 2014, n. 1255 (ud. 28 novembre 2013)

Pagine290-295
290
giur
3/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
3. Risulterebbe pertanto evidente la carenza dell’ele-
mento soggettivo del ritenuto delitto, in ragione della
mancanza di offensività della condotta rispetto all’interes-
se tutelato dalla norma penale.
4. Ritiene il Collegio, in adesione alle doglianze del
gravame, che, nella specie difettino le condizioni richieste
per l’integrazione dell’azione esecutiva e della soggettività
tipica del delitto di calunnia, con conseguente annulla-
mento senza rinvio della gravata sentenza per insussisten-
za del fatto.
Per orientamento giurisprudenziale di questa Corte in-
fatti, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato
che in un interrogatorio def‌inisca falso, esplicitamente o
per implicito, un atto della polizia giudiziaria per quanto
attiene alla veridicità della denuncia a suo carico in esso
contenuta. Ci si trova in questo caso in presenza dell’eser-
cizio del diritto di difesa, nei limiti in cui questo sia stato
esplicato quale unico e necessario mezzo di confutazione
dell’imputazione (Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2012, ricor-
rente Latona).
Regola questa quindi da applicarsi anche ad atti difensi-
vi, come il ricorso ex art. 203 T.U. norme sulla circolazione
stradale al Prefetto (l’imputato ha infatti chiesto il ripri-
stino della legalità per continuare a svolgere il suo lavoro
con la passione di sempre), considerato che il diritto di
difesa non può che esprimersi nei limiti della strumentale
funzione di contestazione dell’accusa e tenuto conto del-
l’ineludibile rapporto funzionale che, nella vicenda, si rea-
lizzava proprio tra la condotta dell’agente (astrattamente
calunniosa) e la confutazione delle accuse rivoltegli.
Tanto si è verif‌icato nel caso di specie, atteso che il
ricorrente, nell’esposto al Prefetto, ha def‌inito « soprusi
» le condotte dei pubblici uff‌iciali che hanno ritenuto –
erroneamente - secondo la tesi del De Angelis - che egli
guidasse il mezzo pubblico parlando al telefono senza
auricolare, fatto questo, nella tesi difensiva prospettata,
non rispondente al vero.
5. La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio
perchè il fatto non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 GENNAIO 2014, N. 1255
(UD. 28 NOVEMBRE 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. LEO – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. PANDOLFI
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Elemento
oggettivo y Estremi y Omissione consapevole da par-
te del denunciante di elementi idonei ad escludere
l’antigiuridicità del fatto y Fattispecie in tema di
calunnia del denunciante per aver falsamente accu-
sato di diffamazione, nel corso di una trasmissione
televisiva, coloro che lo accusavano pubblicamente
della morte di un congiunto.
. È conf‌igurabile il reato di calunnia quando, pur at-
tribuendosi a taluno una condotta di per sé qualif‌ica-
bile come reato da lui effettivamente posta in essere,
si taccia consapevolmente l’esistenza di elementi tali
da escludere, nella specie, l’antigiuridicità del fatto
(principio affermato con riguardo ad un caso in cui il
giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C.,
aveva ritenuto la penale responsabilità dell’imputato
in ordine al reato di calunnia per aver egli falsamente
accusato di diffamazione in proprio danno coloro che,
nel corso di una trasmissione televisiva, gli avevano at-
tribuito la colpa, poi risultata giudizialmente accertata,
della morte di un loro congiunto). (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 368) (1)
(1) Non si ravvede calunnia, come stabiliscono Cass. pen., sez. VI, 8
settembre 2009, Rocchetta, in questa Rivista 2010, 908 e Cass. pen.,
sez. VI, 15 gennaio 2003, Volonterio, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La
Tribuna quando il fatto contestato, pur essendo accaduto realmente,
non corrisponde in realtà ad alcuna fattispecie criminosa, nonostan-
te le ipotetiche qualif‌icazioni giuridiche proposte dal denunciante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di
Roma, in data 24 settembre 2012, con la quale l’odierno
ricorrente, in parziale riforma della decisione di primo
grado, è stato dichiarato responsabile del delitto di calun-
nia (art. 368 c.p., capo a dell’imputazione) e del reato di
omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme an-
tinfortunistiche (art. 589 c.p., capo b dell’imputazione),
con pena rideterminata nella misura di cinque anni di
reclusione.
Antonio Pandolf‌i, oltreché per gli stessi reati, era stato
condannato dal Tribunale di Viterbo, con sentenza del 21
dicembre 2010, anche per un delitto di minaccia qualif‌i-
cato ex art. 611 c.p. (capo f dell’imputazione), con deter-
minazione della pena principale in sei anni di reclusione.
Per ulteriori illeciti contravvenzionali era stata rilevata,
già dal primo Giudice, la sopravvenuta prescrizione.
1.1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che
in data 1 settembre 2003 era stato ricoverato in ospedale,
ed era lì deceduto per un grave traumatismo cranico, un
cittadino albanese di nome Arben Rexha. L’uomo era stato
condotto presso il nosocomio da congiunti del Pandolf‌i,
il quale aveva poi dichiarato alla polizia giudiziaria, il
giorno stesso, di avere soccorso Rexha dopo averlo trovato
esanime sul ciglio di una strada. Caricato sul proprio vei-
colo il ferito, che non avrebbe presentato lesioni vistose,
Pandolf‌i l’avrebbe condotto presso la propria abitazione.
Qui, per altro, avrebbe notato che Rexha perdeva sangue
dalla bocca, dal naso e dalle orecchie, aff‌idandolo quindi
alla moglie ed al genero perchè lo portassero in ospedale.
Dal canto suo, Pandolf‌i sarebbe rimasto nella propria abi-
tazione, provvedendo a lavare le tracce di sangue lasciate
dal ferito. Richiesto in seguito di condurre gli agenti di
polizia giudiziaria presso il luogo del ritrovamento, l’odier-
no ricorrente aveva rif‌iutato, spiegando che non sarebbe
stato in grado di trovarlo.
Si era aperto un procedimento penale, fondato sull’ipo-
tesi che Rexha fosse rimasto vittima di un incidente sul la-
voro, data l’esistenza di un cantiere privo delle necessarie
protezioni di sicurezza presso l’abitazione del Pandolf‌i.
Rivista_Penale_03_2014.indb 290 27-02-2014 11:43:23

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT