Corte di cassazione penale sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 3745 (ud. 18 dicembre 2013)

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giur
Rivista penale 3/2014
LEGITTIMITÀ
dall’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente (Cass.
769/2010 Rv 249167): Cass. 13456/2006 Rv 236328; Cass.
20681/2007 Rv 236776.
Ovviamente, quanto si è appena detto in ordine alla
natura dei reati è del tutto irrilevante ai f‌ini dell’adem-
pimento del diverso obbligo delle restituzioni (o del pa-
gamento del risarcimento del danno) di cui all’art. 165/1
prima parte c.p., in quanto se un reato (qualsiasi natura
giuridica essa abbia) ha provocato un danno civilistico, la
persona offesa, ove si costituisca parte civile, ha diritto a
chiederne la riparazione: questa è un’ulteriore differenza
fra le due tipologie di obblighi previste nell’art. 165/1 c.p.
rispettivamente nella prima e seconda parte.
10. Tutto quanto si è appena illustrato, può trovare
applicazione, mutatis mutandis, al caso di specie che
riguarda un’appropriazione indebita di libri contabili ed
amministrativi e che costituisce un esempio paradigmati-
co di quanto si è detto.
Ed infatti, ove si consideri che il reato di appropriazio-
ne indebita è un reato istantaneo e che il bene giuridico
protetto dalla norma è rinvenuto dalla dottrina maggio-
ritaria nella tutela del diritto di proprietà o, comunque,
nel rispetto del vincolo di disposizione sulla cosa, allora ne
consegue che il danno criminale fu realizzato e si esaurì
nel momento in cui l’imputato effettuò l’interversione del
possesso della res di proprietà del condominio che egli
deteneva per ragioni del suo uff‌icio, sicchè alla suddetta
violazione non può più essere posto rimedio.
La restituzione della res riguarda invece il danno civili-
stico sicchè solo ove fosse stata chiesta dalla parte interes-
sata (condominio) il giudice avrebbe potuto ordinarne la
restituzione - se ancora possibile - e ad essa subordinare
la sospensione condizionale della pena: siccome il condo-
minio si è completamente disinteressato del processo, non
poteva il giudice provvedere d’uff‌icio.
11. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e la
sentenza impugnata annullata senza rinvio alla stregua
del seguente principio di diritto: «le locuzioni “obbligo di
restituzioni” e “risarcimento del danno” di cui all’art. 165/1
prima parte c.p., si riferiscono al solo danno civilistico, sic-
chè, indipendentemente dalla natura giuridica del reato
commesso, la sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all’adempimento dei suddetti obbli-
ghi, solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata
costituzione di parte civile e questa abbia espressamente
richiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del
danno o alle restituzioni.
Al contrario, la locuzione “eliminazione delle con-
seguenze dannose o pericolose del reato” di cui all’art.
165/1 seconda parte c.p., si riferisce al danno criminale
sicchè, la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all’adempimento del suddetto obbligo anche
ove non vi sia costituzione di parte civile, e sempre che si
tratti di reati permanenti ancora in f‌ieri al momento della
decisione o di reati che, benché cessati, abbiano provoca-
to un danno criminale che continua a perpetuarsi anche
dopo la consumazione e che l’imputato ha la possibilità di
eliminare». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 28 GENNAIO 2014, N. 3745
(UD. 18 DICEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. GARRIBBA – P.M. D’AMBROSIO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
LA MORGIA
Abuso d`uff‌icio y Estremi y Violazione degli statuti
consortili costituiti tra enti locali ai sensi dell’art.
31 del D.L.vo n. 156/2000 y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza.
. Tra le norme regolamentari la cui violazione può dar
luogo al reato di cui all’art. 323 c.p. rientrano anche gli
statuti dei consorzi che gli enti locali possono costitui-
re a norma dell’art. 31 del D.L.vo n. 156/2000. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 323; d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art.
31) (1)
(1) Per una valutazione sulla sussistenza del reato di cui all’art. 323
c.p., si vedano Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2009, Verolla ed altri, in
questa Rivista 2010, 781 e Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 2000, Della
Morte ed altro, ivi 2001, 389.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con sentenza del 22 aprile 2013 il giudice del-
l’udienza preliminare del Tribunale di Lanciano dichiarava
non luogo a procedere contro La Morgia Riccardo, Di Toro
Nicola, Toppeta Luigi, Carulli Nicola, Di Giuseppe Camillo
e Nicolucci Giacomo, imputati di concorso nel reato di
abuso d’uff‌icio continuato, perchè il fatto non sussiste.
L’accusa era di avere, quali componenti del consiglio
di amministrazione del Consorzio Comprensoriale Smal-
timento Rif‌iuti di Lanciano, procurato all’ avv. Nicolucci
Giacomo un ingiusto vantaggio patrimoniale, conferendo-
gli:
1. con delibera del 19 gennaio 2006 l’incarico seme-
strale, poi rinnovato per cinque volte, di consulente legale
per le questioni che coinvolgevano il Consorzio;
2. con delibera del 12 febbraio 2009 l’incarico di “super-
visione e coordinamento delle attività di gestione ammini-
strativa dell’Ente”;
con violazione degli artt. 31, 32, 36 e 38 dello statuto
consortile e dell’art. 110, comma 6, T.U. Enti Locali.
Il giudice motivava il proscioglimento, osservando:
- che le disposizioni dello statuto asseritamente violate
non erano qualif‌icabili “norme di regolamento” ai sensi
dell’art. 323 c.p.;
- che gli incarichi incriminati rispettavano la pre-
visione dell’art. 110, comma 6, T.U. cit. - secondo cui i
pubblici amministrat ori han no la facoltà “per obiettivi
determinati e con convenzion i a termine” di avvalersi di
“collaborazioni esterne ad alto contenuto di professio-
nalità” - dal momento che l’incarico di cui al p unto 1)
era di alta professionalità in relazione alla complessità
della normativa sui rif‌iuti, e quello di cui al punto 2) era
imposto dall’esigenza di sopperire alla vacanza del diret-
tore generale, in difet to di un’idonea f‌igura profession ale
all’interno d ell’ente.
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