Corte di cassazione penale sez. V, 29 gennaio 2014, n. 4031 (ud. 30 ottobre 2013)

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Rivista penale 3/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 29 GENNAIO 2014, N. 4031
(UD. 30 OTTOBRE 2013)
PRES. DUBOLINO – EST. LIGNOLA – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. DE MARZO
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Lotta
politica y Linguaggio y Scriminante della critica
politica y Nell’ambito del Consiglio di un ordine
professionale y Applicabilità y Condizioni.
. In relazione al delitto di diffamazione, la scriminante
della critica politica va riconosciuta anche nell’ambito
della polemica fra opposti schieramenti che avvenga
nell’ambito del Consiglio di un ordine professionale.
Ciò in quanto gli ordini professionali sono enti di diritto
pubblico. La scriminante in esame trova applicazione
a condizione che la critica non trasmodi in attacchi
personali, rivolti direttamente alla sfera privata del-
l’offeso, e non sconf‌ini nella contumelia e nella lesione
della reputazione dell’avversario. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 594; c.p., art. 595) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento, si vedano
Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2010, Cazzoletti ed altri, in questa Rivi-
sta 2011, 1316; Cass. pen., sez. V, 28 luglio 2009, Spartà ed altro, in
Ius&Lex dvd. n. 2/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. V, 7 febbraio
2007, Castrovinci Grillo, in questa Rivista 2008, 85.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 22 settembre 2008, il Tribunale di
Taranto assolveva De Marzo Biagio, consigliere dell’ordine
degli Ingegneri della provincia di Taranto, dall’accusa di
tentata violenza privata perchè il fatto non sussiste e dal-
l’accusa di diffamazione aggravata continuata, perchè il
fatto non costituisce reato, con riferimento alle minacce di
esposti e denunce nei confronti di altri consiglieri parteci-
panti ad un congresso tenutosi in Oristano in relazione ad
irregolare rimborsi percepiti da costoro ed alla successiva
diffusione a mezzo e-mail della notizia dell’esposto presen-
tato. In particolare il delitto di diffamazione era escluso
per la sussistenza della scriminante del diritto di critica
politica, considerato che l’imputato era componente del
consiglio dell’ordine nello schieramento di opposizione e
che in nessuno dei messaggi, delle note, delle richieste,
delle dichiarazioni del De Marzo si ravvisava un attacco o
un’offesa personale, alla vita privata o alle caratteristiche
umane dei soggetti interessati, né era emerso alcun ele-
mento per ritenere che le affermazioni fossero false, tanto
che alcuni degli “incolpati” avevano spontaneamente re-
stituito la somma ricevuta titolo di rimborso in tutto o in
parte, alla luce di un nuovo calcolo di liquidazione.
2. In seguito all’appello proposto dal Procuratore della
Repubblica di Taranto, la Corte di appello di Lecce, sezio-
ne distaccata di Taranto, condannava l’imputato alla pena
di giustizia per il delitto di diffamazione, precisata l’epoca
di consumazione “sino al giugno 2006”; la Corte territoriale
riteneva che in una delle e-mail inviate a numerosi inge-
gneri tarantini - quella del 6 giugno 2006 dall’oggetto “E
ora ... a San Vittore” - vi fosse stato un travalicamento del
limite della continenza, per l’adozione di frase eccessive ed
ad effetto, che veniva in rilievo con riferimento al generale
diritto di critica e non al diritto di critica politica, essendo
l’Ordine degli Ingegneri un ente di natura privatistica.
2.1 Nella decisione la Corte escludeva l’improcedibilità
dell’azione, eccepita dalla difesa dell’imputato, in ragione
di una precedente archiviazione, mancando il relativo de-
creto e non essendovi prova che la richiesta formulata dal
pubblico ministero in data 4 luglio 2006 si riferisse ai fatti
oggetto del procedimento.
3. Contro la decisione della Corte d’appello di Lecce
propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto redat-
to dal proprio difensore, avv. Michele Rossetti, aff‌idato a
quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazio-
ne dell’articolo 606, comma 1, c.p.p., lettera B, D ed E, per
difetto di contestazione, poiché il pubblico ministero ave-
va modif‌icato il capo di imputazione in maniera del tutto
generica, spostando in avanti la data dei fatti dal febbraio
2006 al giugno 2006, laddove invece la e-mail del 6 giugno
2006 era stata oggetto di specif‌ica e separata querela in
data 12 giugno 2006 e di autonomo procedimento; corret-
tamente, pertanto, il giudice di primo grado non aveva
valutato i fatti oggetto di quel procedimento. Del resto i
fatti del 6 giugno 2006 non sono stati oggetto di alcuna
istruttoria o difesa nei due gradi di giudizio.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la viola-
zione dell’articolo 606, lettera B, D ed E, con riferimento
all’art. 512, c.p.p., in relazione alla querela del 6 giugno
2006, poiché il giudice di primo grado dà atto in sentenza
dell’acquisizione, a seguito della morte del querelante, di
una sola querela; il ricorrente osserva che dai verbali del
procedimento manoscritti con graf‌ia di diff‌icile comprensio-
ne non emerge un provvedimento formale, nè una richiesta
delle parti in tal senso, per cui, anche là dove si ritenesse
esistente un provvedimento istruttorio, lo stesso andrebbe
riferito esclusivamente alla querela del 17 febbraio 2006 .
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazio-
ne dell’articolo 606, lettera B, D ed E, in relazione agli artt.
416, 430 e 431 c.p.p., sempre con riferimento alla querela
del 6 giugno 2006, poiché l’atto non è stato mai inserito nel
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