Corte di cassazione penale sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 976 (ud. 11 giugno 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGITTIMITÀ
motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento
seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazio-
ne prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di
rettif‌ica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art.
619 c.p.p. (sez. VI 8 febbraio 2011 n. 8916, P., Rv. 249654;
sez. III 20 febbraio 2013 n. 19462, Dong, Rv. 255478; sez. I
4 dicembre 2012 n. 4035, Mancini, Rv. 254218).
10.2 Nel caso in esame il complessivo impianto motiva-
zionale autorizza a ritenere che l’omissione della sospen-
sione condizionale della pena sia frutto di un mero refuso
emendabile attraverso il procedimento di rettif‌ica ex art.
619 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 GENNAIO 2014, N. 976
(UD. 11 GIUGNO 2013)
PRES. FOTI – EST. CIAMPI – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. SARAVINI
Esenzione da obblighi per servizi di polizia e
di soccorso y Uso del dispositivo di allarme y Rego-
le di prudenza y Rispetto y Necessità y Fattispecie in
tema di uso congiunto del dispositivo acustico sup-
plementare di allarme e di quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu.
. In tema di circolazione stradale, il conducente di
mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa
congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeg-
giante blu - a violare le norme sulla circolazione strada-
le, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune
prudenza e diligenza. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto conf‌igurabile il delitto di omicidio colposo ag-
gravato nei confronti del conducente di un’ambulanza
che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva
rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo
circolante sulla strada di immissione). (nuovo c.s., art.
117; c.p., art. 589) (1)
(1) Principio ripreso da: Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 19797,
in Riv. pen. 2005, 1061; Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2002, n. 37263,
in questa Rivista 2003, 15 e Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 2000, n.
12489, ivi 2001, 105.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 15 maggio 2012 la Corte d’ap-
pello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di
Massa in data 2 dicembre 2010, appellata da S. G.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla
pena di giustizia per rispondere del reato di cui all’art.
589 1 e 2 comma c.p. perchè, con violazione delle norme
sulla circolazione stradale, cagionava per colpa la morte
di B. G.; in particolare quale conducente dell’autolettiga
Fiat Ducato tg BN 766 FP della Misericordia San France-
sco di Massa, immettendosi in viale Roma, in prossimità
del civico 35 con svolta a sinistra in direzione mare ed
impegnando così la carreggiata (precisamente la corsia
in direzione monti), entrava in collisione con l’autocarro
Citroen Berlingo tg CN 192 FT condotto da B. G. che stava
percorrendo il predetto viale Roma con direzione di mar-
cia mare - monti, così agendo per colpa generica, dovuta
a negligenza, imprudenza ed imperizia (l’autocarro che
stava sopraggiungendo era chiaramente visibile in ragione
della strada rettilinea) e colpa specif‌ica consistita nella
violazione di norme sulla disciplina della circolazione
stradale e precisamente degli artt. 145 comma 6 e 154 del
c.d.s. in quanto:
- provenendo da luogo privato (area di parcheggio della
Misericordia San Francesco) aveva l’obbligo di arrestarsi
e dare la precedenza all’autocarro che circolava sulla
strada;
- dovendosi immettere nel f‌lusso della circolazione non
si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo per gli altri utenti della strada. B. G. decedeva
durante il tragitto verso l’Ospedale di Massa ove giunge-
va cadavere a seguito delle conseguenze lesive del grave
politrauma patito in occasione del menzionato sinistro
stradale.
2. Avverso tale decisione ricorre S. deducendo la vio-
lazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) in relazione all’art. 177
comma 2 c.d.s.; la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett e) per
carenza di motivazione in ordine alla prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene
che l’art. 177 comma 2 del Codice della Strada esonere-
rebbe il conducente dei mezzi di soccorso dall’osservanza
delle norme sulla circolazione stradale e che di contro la
sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del com-
portamento di guida di B. Sul punto la Corte territoriale
ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte
(cfr. sez. IV, 3 febbraio 2005, n. 19797, Rv. 231543), secon-
do cui anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti
di istituto, l’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285 (codice della strada), pur autorizzando
il conducente di detto mezzo qualora usi congiuntamente
il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le
regole sulla circolazione stradale - non lo esonera dall’os-
servanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In
altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione
stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le
relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non
può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a
creare ingiustif‌icate situazioni di rischio per altre persone
o che non debba tener conto di particolari situazioni della
strada o del traff‌ico o di altre particolari circostanze ade-
guando ad esse la sua condotta di guida (esemplif‌icando e
con riferimento al caso di specie: il conducente in servizio
urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore
al consentito, ma, allorché giunga in prossimità di un in-
crocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza,
deve verif‌icare, prima di immettersi nell’incrocio medesi-
mo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pe-

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