Corte di cassazione penale sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4413 (c.c. 29 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile
la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice del
provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l’ob-
bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, vie-
ne a mancare un elemento essenziale dell’atto. Va anche
ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo
il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro
probatorio serio come per le misure cautelari personali,
non è però suff‌iciente prospettare un fatto costituente rea-
to, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione.
È invece necessario valutare le concrete risultanze istrut-
torie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello
di “fumus” al f‌ine di ritenere che la fattispecie concreta
vada ricondotta alla f‌igura di reato conf‌igurata; è inoltre
necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedi-
mento in senso favorevole all’accusa nonché valutare gli
elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A
tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni
in tema di periculum in mora che, necessariamente, devo-
no essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione
dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità
di condanna e, quindi, di conf‌isca.
5. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ri-
corso in parola - in punto violazione di legge - sia fondato.
Non appare superf‌luo ricordare che, secondo le Sezioni
Unite di questa Suprema Corte, in tema di sequestro, la
verif‌ica delle condizioni di legittimità della misura cau-
telare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di
Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della
questione di merito concernente la responsabilità della
persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto
di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di com-
patibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rima-
nendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza
degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi
(Cass., sez. un., n. 7 del 23 febbraio 2000 - dep. 4 maggio
2000, rv. 215840). Ne consegue che, in tema di sequestro,
non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, essendo suff‌iciente che sussista il “fumus
delicti commissi”, vale a dire la astratta sussumibilità in
una determinata fattispecie di reato del fatto contestato
come ipotesi d’accusa (cfr., Cass., sez. VI, n. 2672 del 9
luglio 1999 - dep. 5 agosto 1999, rv. 214185). Non è perciò
necessario che la motivazione riguardi l’attribuibilità del
reato alla persona nei cui confronti è operato il sequestro,
essendo evidente che tale sequestro può colpire anche
beni di soggetti estranei al reato, ove ricorrano le esigenze
connesse all’accertamento dei fatti.
6. Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che sulla
scorta delle dichiarazioni rese dal dott. Gaudioso era ipo-
tizzabile la falsità del certif‌icato medico, presupposto per il
rilascio della patente di guida. Le valutazioni ulteriori del
Tribunale in punto di indizi di responsabilità dell’indagata
in ordine al reato ascrittole sono superf‌lue ed illegittima la
decisione di dissequestro dei beni. L’ordinanza impugnata
deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di
Enna per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 30 GENNAIO 2014, N. 4413
(C.C. 29 GENNAIO 2014)
PRES. MILO – EST. PETRUZZELLIS – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. NALBARIU
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Estradizione y Mandato
d’arresto europeo y Consegna esecutiva per l’este-
ro y Cittadino di altro Stato membro residente o
dimorante in Italia y Rif‌iuto di consegna ed esecu-
zione della pena in Italia y Incompatibilità delle
sanzioni previste nei due ordinamenti y Adattamen-
to ad opera della Corte d’appello y Criteri y Fatti-
specie in tema di sentenza di condanna di cittadino
straniero a due anni di reclusione per guida senza
patente, convertiti dal diritto nazionale ad un anno
di arresto.
. In tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte
d’appello disponga, ai sensi dell’art. 18, comma primo,
lett. r), L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva
inf‌litta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia,
il principio della conformità al diritto interno impone
l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il rea-
to in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità
della natura e della durata delle pene previste nei due
ordinamenti, la Corte d’appello deve procedere agli
adattamenti necessari, applicando i principi f‌issati - in
tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali
che irrogano pene detentive, ai f‌ini della loro esecuzione
nell’Unione europea - dall’art. 10, comma quinto, D.Lgs.
7 settembre 2010, n. 161 (pena non inferiore a quanto
previsto dalla legge italiana, né inferiore a quella ap-
plicata nello Stato di emissione; pena detentiva non
convertibile in sanzione pecuniaria). (Fattispecie nella
quale, essendo stato un cittadino rumeno condannato
per guida senza patente alla pena di anni due di reclu-
sione, la Corte ha rideterminato la pena nella misura
di anni uno di arresto, limite edittale massimo previsto
nell’ordinamento nazionale). (l. 22 aprile 2005, n. 68,
art. 18; d.l.vo 7 settembre 2010, n. 161, art. 10) (1)
(1) Condividono lo stesso orientamento espresso in epigrafe, per
quanto riguarda il principio di conformità tra diritto straniero e
diritto interno, Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2012, n. 16364, in Riv.
pen. 2013, 593 e Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2008, n. 22105, ivi
2009, 368.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 22
novembre 2013 ha disposto non farsi luogo alla consegna
di Adrian Petru Nalbariu richiesta dall’autorità giudiziaria
rumena, contestualmente stabilendo l’esecuzione nel no-
stro territorio della pena di anni due di reclusione inf‌litta
allo stesso dalla sentenza def‌initiva pronunciata in quello
Stato per il reato di guida senza patente.
2. Ha proposto ricorso la difesa di Nalbariu eccependo
erronea applicazione della legge penale e processuale. Si
deduce la necessità che venga disposta la conversione della

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