Corte di cassazione penale sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1882 (ud. 24 ottobre 2013)

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
espressione “....operazioni, in modo da ostacolare l’identi-
f‌icazione della loro provenienza delittuosa...” non indica
un evento eziologicamente connesso alla condotta, ma de-
scrive la caratteristica dell’atto punibile.
Nel caso in esame, pertanto, è corretta la qualif‌icazione
giuridica del fatto e l’applicazione dell’art. 648 bis c.p.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte
territoriale ha indicato le ragioni per le quali è stata rite-
nuta la circostanza aggravante di cui al 4° comma dell’art.
648 bis c.p. Dalla motivazione della sentenza impugnata si
evince che l’imputato svolge l’attività di meccanico e che
dispone di una autoff‌icina, al cui interno è stata trovata
l’autovettura rubata e le parti smontate di essa.
Appare di tutta evidenza che l’attività svolta dall’impu-
tato (disassemblaggio delle parti di un veicolo) sia ricon-
ducibile ad esperienze collegate all’attività professionale;
nella specie la circostanza aggravante è giustif‌icata dal
fatto che l’imputato, è agevolato dalla sua esperienza pro-
fessionale nello smontare le singole parti del veicolo, nel
conoscere gli eventuali punti ove sono stati collocati ma-
trici identif‌icative anche di singole parti, e nel “piazzare”
le singole parti.
La motivazione della Corte d’Appello, che richiama
proprio la natura specif‌ica dell’attività professionale
dell’imputato, appare idonea e suff‌iciente a giustif‌icare la
riconosciuta circostanza aggravante.
Parimenti è adeguata la giustif‌icazione delle ragioni
per le quali non sono state riconosciute le attenuanti ge-
neriche. Sul punto la Corte d’Appello ha messo in evidenza
che l’imputato ha plurimi precedenti specif‌ici; sulla base
di ciò il giudice dell’appello ha escluso di poter ricono-
scere l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. La motivazione
è adeguata perchè la Corte territoriale ha richiamato uno
dei parametri previsti dall’art. 133 c.p.p., considerandolo
preminente rispetto ad ogni altro.
La motivazione è specif‌ica e suff‌iciente perchè ai f‌ini
dell’applicabilità delle cir costanze attenuanti generiche
di cui all’art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai pa-
rametri di cui all ’art.133 c.p., e non è necessario, a tale
f‌ine, che li esamini tutti, essendo suff‌iciente che specif‌i-
chi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne conse-
gue che il riferimento, da parte d el giudice di appello, ai
precedenti penali dell’imputato, indice c oncreto della
sua personalità - in mancanza di specif‌iche censure o ri-
chieste della parte interessata, in sede di impugnazione,
in ordine all’esame di altre circostanze di fatto inerenti ai
suddetti parametri - adempie all’obbligo di motivare sul
punto [Cass. sez. I 13 novembre 1997 n. 707 in Ced Cass.
Rv 209443; Cass. sez. I 6 dicembre 2000 n. 8677 in Ced
Cass. Rv. 218140; Cass. sez. I 7 luglio 2010 n. 33506 in Ced
Cass. Rv 247959].
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato
e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 GENNAIO 2014, N. 1882
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. IZZO – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. VEGLIO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Consumazione di bevande alcoliche y Inala-
zione di fumi di alcol y Sinergia delle due forme di
assunzione di alcol y Reato di guida in stato di eb-
brezza y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Fattispecie
in tema di assunzione di bevande alcoliche da parte
di soggetto giornalmente sottoposto ai fumi alcoli-
ci in ragione della professione di enologo.
. Il reato di guida in s tato di ebbrezza, punibile a
titolo sia doloso sia colpo so, è conf‌igurabile anche
nell’ipotesi in cui l’imputato, oltre ad aver assunto be-
vande alcolich e, abbia inalato fumi di alc ol in ragione
dell’attività lavorativa da lui svolta, in quanto nel ri-
spetto delle ordinarie regole di diligenza avrebbe do-
vuto evitare la sinergia tra le sostanze, determinante
il superamento del tasso alcolemico consentito. (In
motivazione la Corte ha evidenziat o che non r isulta
violato il principio di legalità, perché non viene equi-
parata l’assunzione di bevande all’inalazione di alcol
ma vi ene rilevato che l’a ssunzione di bevande non è
consentita quanto vi è il rischio che, in sinergia con
altre sostanze, si determini il pericolo per l’incolumi-
tà pubblica connesso all’ebbrezza alcolica). (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Fattispecie singolare di cui non risultano editi precedenti. In
merito al superamento del tasso alcolemico, rilevante ai f‌ini di una
valutazione del livello di pericolosità del soggetto per l’incolumità
pubblica, si veda Cass. pen., sez. IV, 25 ottobre 2013, n. 43729, in que-
sta Rivista 2014, 230. Per utili riferimenti in merito alla valutazione
di colpevolezza dell’imputato, cfr. Cass. pen., sez. IV, 26 settembre
2003, n. 36990, ivi 2004, 516.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte di Appello
di Torino confermava la pronuncia di con danna di primo
grado con la quale Veglio Cristiano era stato condannato
per la contravvenzione di cui all’ar t. 186, lett. b), C.d.S.
per guida in stato di ebbrezza di un’auto Audi 4, con tasso
alcolemico rilevato di g/l 1,31 e 1,24 (acc. in Alba il 28
ottobre 2008). Con la sentenza di appello la pena irro-
gata veniva ridotta e sostituita con il lavoro di pubblica
utilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il
giudice di merito confermato la condanna ritenendo ap-
plicabile la norma di divieto anche alla mera inalazione
di fumi di alcool (che l’imputato assumeva in quanto
enologo), superando la letterale tassatività dell’art. 186,
ove la punibilità del fatto è ancorata all’uso di “bevande”
alcoliche . L’interpreta zione data d alla Corte di mer ito
alla disposizione e l’assimilazione della condotta illecita

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