Corte di cassazione penale sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2385 (ud. 6 dicembre 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Contrasti
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 GENNAIO 2014, N. 2385
(UD. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. BIANCHI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC.
CARAMUTA
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa conf‌isca del veicolo y Conseguenze y Annul-
lamento con rinvio.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle
parti, ometta di disporre la conf‌isca del veicolo uti-
lizzato per commettere il reato deve essere annullata
limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di
merito aff‌inchè vi provveda. (nuovo c.s., art. 186; c.p.,
art. 240) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 20 GENNAIO 2014, N. 2379
(C.C. 6 DICEMBRE 2013)
PRES. ZECCA – EST. DOVERE – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
LOMBARDI
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa conf‌isca del veicolo y Conseguenze y Annul-
lamento senza rinvio con contestuale applicazione
della conf‌isca.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle par-
ti, ometta di disporre la conf‌isca del veicolo utilizzato
per commettere il reato deve essere annullata limita-
tamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice
di legittimità applicare direttamente detta sanzione
amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 620, comma
primo, lett. l), cod. proc. pen. (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 620; c.p., art. 240) (2)
(1, 2) In argomento occorre ricordare che a seguito delle modif‌iche
apportate all’art. 186 nuovo c.s. dalla legge 120 del 2010, la conf‌i-
sca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto natura di
sanzione amministrativa accessoria, essendo intervenuta una “depe-
nalizzazione” di detta sanzione, a fronte di un parallelo inasprimento
delle previsioni penali tipiche (arresto ed ammenda) previste per
l’illecito in questione. Si aggiunga inoltre, che per assunto ormai
consolidato, con la sentenza di “patteggiamento” vanno necessaria-
mente applicate anche le sanzioni amministrative accessorie, in
quanto il disposto di cui all’art. 445, comma 1 c.p.p. riguarda pene
e misure di sicurezza diverse da quella di cui all’art. 240 c.p.. Fermo
quindi restando la riconosciuta necessità di annullare la sentenza
che presenta le caratteristiche esposte nelle pronunce in commento,
gli attuali pareri della giurisprudenza rimangono a tutt’oggi contra-
stanti in merito alla possibilità, o meno, di rimettere al giudice di
legittimità la possibilità di integrare direttamente la pena. Negli stes-
si termini della prima decisione qui riportata si veda Cass. pen., sez.
IV, 17 ottobre 2013, n. 42662, in questa Rivista 2014, 428. In senso
conforme v., inoltre, Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 48000,
ivi 2013, 824. In senso invece concorde con l’orientamento espresso
nella seconda pronuncia, si esprimono Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre
2013, n. 47916, in questo stesso fascicolo, pag. 664; Cass. pen., sez. IV,
6 novembre 2013, n. 44783, in questa Rivista 2014, 324 e Cass. pen.,
sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33209, ivi 2014, 27.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 3 ottobre 2012 il Tribunale di Bre-
scia, accogliendo la richiesta concordemente formulata
dalle parti ex 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di
Caramuta Antonio la pena di quattro mesi di arresto ed
euro 2000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza,
art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, disponendo
la conversione della predetta pena in lavoro di pubblica
utilità; sospensione della patente di guida per un anno;
fatto commesso il 3 novembre 2009.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica di Brescia che con un primo
motivo lamenta l’illegalità del trattamento sanzionatorio
in relazione alla prevalenza delle attenuanti generiche;
con il secondo l’omessa conf‌isca del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La pena non
può ritenersi illegale per violazione dell’art. 186, comma
2 septies che stabilisce il divieto di equivalenza o preva-
lenza della attenuanti con l’aggravante ex comma 2 sexies
(reato commesso in orario notturno). Infatti per il reato
suddetto la pena base è normativamente f‌issata in un
minimo di mesi sei di arresto ed curo 1.500 di ammenda,
ammenda che va aumentata da un terzo alla metà; nella
specie la pena base è stata f‌issata in mesi nove ed euro
4500 di ammenda, ridotta per le generiche a mesi sei ed
euro 3.000 di ammenda, ulteriormente ridotta per il rito
a mesi quattro ed euro 2.000 di ammenda: in altre parole.

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