Corte di cassazione penale sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 1755 (ud. 19 novembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 GENNAIO 2014, N. 1755
(UD. 19 NOVEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. PICCIALLI – P.M. GERACI (DIFF.) – RIC. CAPUTO
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Ap-
plicabilità y Precedente concessione del benef‌icio
della sospensione condizionale della pena y Rinun-
cia al predetto benef‌icio.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta della
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanza-
ta con i motivi di appello necessita della richiesta di
rinuncia al benef‌icio della sospensione condizionale
della pena eventualmente concesso in precedenza,
stante la incompatibilità tra i due istituti. (nuovo c.s.,
art. 186; c.p., art. 163) (1)
(1) Conforme alla pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. III,
14 maggio 2013, n. 20726, in questa Rivista 2013, 697.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Caputo Dario ricorre avverso la sentenza di cui in epi-
grafe che, pur riformando parzialmente quella di primo
grado [concessione della sospensione condizionale della
pena], lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’ar-
ticolo 186 del codice della strada, ritenendo di non poter
accedere alla richiesta di sostituzione della pena con
quella del lavoro di pubblica utilità, in ragione del fatto
che all’episodio incriminato, verif‌icatosi prima dell’entra-
ta in vigore della legge n. 120 del 2010, introduttiva della
sanzione sostitutiva, era stato applicato il trattamento
edittale più favorevole precedentemente stabilito per la
contravvenzione contestata.
La Corte riteneva, in sostanza, di fare applicazione
del principio, già espresso dalla Corte di legittimità [cfr.
sezione IV, 24 maggio 2012, PG in proc. Carosi, rv. 253515],
secondo cui, ai f‌ini dell’applicazione della sanzione sosti-
tutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall’articolo
186, comma 9 bis, del codice della strada, introdotto dal-
l’articolo 33 della legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi
prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in
stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di
cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della
strada, pur trattandosi di norma complessivamente più
favorevole all’imputato, il favor è determinato dalla pre-
visione della estinzione del reato nel caso di buon esito
della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la
durata della sanzione principale è superiore a quella pre-
vigente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di
arresto). Il giudice, peraltro, non può combinare un fram-
mento normativo della legge previgente e un frammento
normativo di quella successiva secondo il criterio del favor
rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza
fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal le-
gislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto,
qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio,
esso deve essere applicato nella sua integralità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si incentra proprio sul diniego della sostitu-
zione con il lavoro di pubblica utilità.
La doglianza non merita accoglimento, a fronte di una
decisione corretta.
Vale rilevare che certamente, in tema di reato di gui-
da sotto l’inf‌luenza dell’alcool, la sostituzione della pena
detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica
utilità di cui all’articolo 186, comma 9 bis del codice della
strada, introdotto dalla legge n. 120 del 2010, è applica-
bile, in virtù dell’articolo 2, comma 4, c.p., anche ai fatti
commessi anteriormente alla predetta novella.
Anzi, in tal caso, non è neppure richiesto dalla legge che
l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende
svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione
della misura, essendo suff‌iciente che egli non esprima la
sua opposizione.
È però evidente, come sostenuto nella richiamata deci-
sione della Corte di cassazione, esattamente applicata dal
giudice di merito, che la nuova normativa se applicata, lo
debba essere nella sua integralità, quindi avendo riguardo
anche ai nuovi limiti edittali di pena, per il reato de quo,
meno favorevoli.
Ne deriva allora che l’imputato che voglia avvalersi, per
quanto interessa in sede di appello, del novum normativo,
anche in ossequio al principio della reformatio in peius,
deve espressamente richiedere tale applicazione nella
integralità della nuova disciplina, anche con riferimento
ai limiti edittali innovati.
Ciò che non risulta essere stato fatto, ed anzi risulta al
contrario che contraddittoriamente con i motivi di appello
è stato chiesto il benef‌icio della sospensione condizionale
della pena [come è noto, vi è incompatibilità tra tale isti-
tuto e quello del lavoro di pubblica utilità, tanto che la ri-
chiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,
implica la tacita rinuncia al benef‌icio della sospensione
condizionale della pena eventualmente concesso in prece-
denza, stante la incompatibilità tra i due istituti: sezione
III, 7 novembre 2012, Cinciripini).
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)

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