Corte di cassazione penale sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1878 (ud. 24 ottobre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 GENNAIO 2014, N. 1907
(C.C. 13 DICEMBRE 2014)
PRES. ZECCA – EST. MARINELLI – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. CASANOVA
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità y Positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità y Estin-
zione del reato y Revoca della patente y Possibilità
y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel
dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre
la revoca della patente. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In tema di estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, si veda Cass. pen., sez. I, 17 dicembre
2013, n. 50909, in questa Rivista 2014, 115. Inoltre, sull’applicabilità
del lavoro di pubblica utilità a fatti commessi prima dell’entrata in
vigore della L. n. 120//2010, introduttiva della sanzione sostitutiva, si
veda Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36291, ivi 2013, 280.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 18 aprile 2013 il G.I.P del Tribu-
nale di Belluno ha confermato la revoca della patente di
guida nei confronti di Casanova Denny, imputato in ordine
al reato di cui all’articolo 186, comma 2 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992 n. 285, giudicato con sentenza del
22 novembre 2012, ha pure confermato la revoca della
patente di guida originariamente disposta.
Avverso l’ordinanza di cui sopra il Casanova perso-
nalmente proponeva ricorso in cassazione e concludeva
chiedendone l’annullamento limitatamente alla conferma
della revoca della patente di guida per i seguenti motivi:
1) errata applicazione della legge penale con riferimento
alla sussistenza della recidiva nel biennio. Osservava sul
punto il ricorrente che la prima violazione dell’art. 186 del
Codice della Strada era stata da lui commessa il giorno 1
dicembre 2008 (il relativo decreto penale di condanna di-
veniva irrevocabile il 26 settembre 2009) e la seconda vio-
lazione in data 17 settembre 2011, quando erano trascorsi
ormai oltre due anni dalla prima. Il G.I.P. pertanto avrebbe
errato nell’applicare la legge penale con riferimento all’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida.
2) Errata applicazione della legge penale con riferimen-
to all’applicazione della sanzione amministrativa accesso-
ria. Secondo il ricorrente, in seguito alla dichiarazione di
estinzione del reato all’esito del positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, viene meno altresì la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente. Il
legislatore infatti ha indicato espressamente l’effetto del
positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sulla so-
spensione della patente di guida che viene dimezzata. E
ciò comporterebbe il venir meno della più grave sanzione
accessoria della revoca della patente.
3) Errata applicazione di legge con riferimento alla
competenza del giudice penale e/o esercizio da parte del
giudice di una potestà riservata per legge a organi ammini-
strativi, in quanto, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell’art.
224, comma 3 del Codice della Strada, a seguito della de-
claratoria di estinzione del reato, non sarebbe il giudice
penale competente ad applicare la sanzione amministrati-
va accessoria della revoca della patente, bensì il Prefetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie che ci occupa il giudice, nel dichiara-
re a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità stabilito nei confronti del ricorrente, l’estinzione
del reato giudicato con sentenza del 22 novembre 2012, ha
altresì confermato la revoca della patente di guida origina-
riamente disposta.
Tanto premesso si osserva che, proprio la considera-
zione svolta nel provvedimento impugnato in conformità
al dato normativo, secondo cui, in caso di dichiarata
estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione
alla metà della sospensione della patente di guida, dimo-
stra che quest’ultima non può essere revocata.
Tale statuizione infatti, determinando la def‌initiva pri-
vazione del titolo abilitativo, risulta in insanabile contra-
sto con la previsione di legge che, invece, riducendo della
metà la sanzione amministrativa della sospensione della
patente, evidenzia la temporaneità che deve caratterizza-
re la privazione del detto titolo nel sopra indicato specif‌ico
caso di estinzione del reato.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto
annullato senza rinvio limitatamente alla revoca della
patente di guida. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 GENNAIO 2014, N. 1878
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. IZZO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. DI GIOVANNI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Moda-
lità y Alcooltest y Scontrino con la dicitura “volume
insuff‌iciente” y Indicazione del tasso alcoolemico y
Assenza di patologie respiratorie y Conf‌igurabilità
del reato y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il reato di guida in stato di ebbrezza an-
che quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare
l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore
alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura
“volume insuff‌iciente”, la quale, in assenza di patologie
respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espi-
razione da parte dell’imputato. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini del superamento delle soglie di punibilità
stabilite dall’art. 186, comma secondo, c.s., assumano valore anche
i rilievi centesimali, si veda Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2013,
n. 38409, in questa Rivista 2014, 435. In dottrina, sul tema si veda:
A. PACITTO, L’art. 186 del Codice della strada anche alla luce della
recente riforma, ivi 2012, 397.

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