Corte di cassazione penale sez. IV, 30 gennaio 2014, n. 4387 (ud. 10 dicembre 2013)

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
inequivocabile la condivisione della condotta: prima di
tentare lo speronamento, i due tentano inizialmente la
fuga accellerando (e tale segmento di condotta nella vo-
lontarietà comune non è contraddetto); una volta bloccati
dopo il tentativo di speronamento, con spintoni e strattoni
cercano di sottrarsi all’arresto: il tutto secondo una linea
comportamentale priva di soluzioni di continuità che av-
vince, incontrovertibilmente, sul piano logico le condotte
di tutti i soggetti presenti sul mezzo, senza distinzione
alcuna.
13. Da ultimo viene in disamina il tema delle generi-
che, negate dalla Corte e contestate dal solo Valiante sub
specie del difetto di motivazione.
La doglianza è inammissibile. Sul piano della adegua-
tezza della motivazione giacchè la concessione o il diniego
delle circostanze attenuanti generiche può essere fonda-
ta, guardando agli elementi indicati dall’art. 133 c.p., in
quello che viene ritenuto prevalente ed atto a determinare
o meno il riconoscimento del benef‌icio, sicché anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso
può essere suff‌iciente in tal senso e non si rivela neces-
sario procedere ad un raffronto comparativo con tutti gli
altri eventualmente segnalati dalle parte (ex plurimis,
Cassazione penale sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio
2011 Rv. 249163; nonché per altri precedenti conformi, si
vedano le sentenze nn. 4790 del 1996 Rv. 204768, 7707 del
2004 Rv. 229768).
Sul piano della logicità dell’argomentare, poi, gli ele-
menti adotti a sostegno del ricorso più che sostanziarsi in
effettivi elementi volti a destrutturare il portato delle va-
lutazioni espresse dalla Corte, si concretano in una incon-
ducente reiterazione delle contestazioni di merito legate
al tenore della condotta, negativamente e def‌initivamente
assorbite dal confermato giudizio di responsabilità.
Da qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso
articolati da entrambe ricorrenti.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno
della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Am-
mende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 GENNAIO 2014, N. 4387
(UD. 10 DICEMBRE 2013)
PRES. BRUSCO – EST. MASSAFRA – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. PILLONI
Patente y Guida senza patente y Guida di motociclo
che sviluppa una potenza superiore a 11 kw y Da
parte di soggetto in possesso di foglio rosa per la
patente “B” y Reato di cui all’art. 116, comma tre-
dicesimo, C.d.S. nel testo previgente alle modif‌iche
introdotte dal D.L.vo n. 59/2011 y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
. Integra il reato di cui all’art. 116, comma tredicesimo,
C.d.S., la guida di un motoveicolo che sviluppa potenza
superiore a 11 Kw da parte di soggetto sfornito di pa-
tente di guida, anche se in possesso del foglio rosa per
la patente “B”. (nuovo c.s., art. 52; nuovo c.s., art. 53;
nuovo c.s., art. 116) (1)
(1) Per un approfondimento degli aspetti sanzionatori del comma
13 dell’art. 116 c.s., si veda G.GALLONE, Codice della strada, collana
Tribuna Major, ed. La Tribuna 2011, pp. 488 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pilloni Alessandro impugna (con atto di appello ma qui
correttamente trasmesso ai sensi degli artt. 568, 5° comma
e 593, 3° comma c.p.p.) la sentenza emessa in data 15 apri-
le 2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari
che lo condannava alla pena di € 1.600,00 di ammenda per
il reato di guida senza patente di un motociclo Honda 125
tg. CA 131938.
Si duole della mancata assoluzione dal momento che,
essendo in possesso del foglio rosa per la patente B che lo
abilitava, ai sensi dell’art. 122 c.d.s., a condurre il motoci-
clo in questione, non essendovi prova dell’elaborazione
del motore con elevazione della potenza oltre il prescritto
limite di 11 Kw, come invece segnalato dai verbalizzanti.
È stata depositata nell’interesse del ricorrente una
memoria difensiva con la quale si ribadiscono le argomen-
tazioni a sostegno del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La decisione assunta dal Giudice a quo è corretta e
supportata da argomentazioni ineccepibili ed oggettiva-
mente documentate.
L’art. 52 c.d.s. def‌inisce ciclomotori i veicoli a motore a
due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore
a 50 cc, se termico e capacità di sviluppare su strada oriz-
zontale una velocità f‌ino a 45 km/h, precisando che detti
veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
predette caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono
considerati motoveicoli.
All’epoca del fatto, 29 dicembre 2008, vigeva l’obbligo,
per coloro che avessero compiuto la maggiore età, non
titolari di patente di guida, di conseguire il certif‌icato di
idoneità alla guida di ciclomotori (art. 116, comma 1 ter
c.d.s.).
L’art. 122 del codice della strada prescrive che chi è in
possesso del foglio rosa per l’abilitazione al conseguimen-
to della patente “B” può esercitarsi solo su veicoli per la
conduzione dei quali occorre la patente “B” non su quelli
appartenenti alle categorie che la patente, una volta con-
seguita, abilita a condurre: infatti chi è in possesso della
patente “B” può condurre anche motocicli f‌ino a 125 cmc
che non sviluppino una potenza superiore a 11 KW.
Ma anche se la patente “B” abilita alla guida di motoci-
cli leggeri, in sede di esercitazione il foglio rosa non per-
mette la guida degli stessi.
Si è comunque ritenuto, con deduzione logica, che si
possano condurre motocicli f‌ino a 125 cmc che non svilup-
pino una potenza superiore a 11 KW anche solo con il pos-

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