Corte di cassazione penale sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4391 (ud. 6 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
ad estrarre con violenza l’imputato dall’auto forzandone
evidentemente la volontà; ed è questo l’elemento deter-
minante della vicenda che ha f‌inito per sfalsare le conclu-
sioni sottese alle due decisioni di merito, rendendo quella
di secondo grado e di condanna evidentemente recessiva
rispetto alla logicità che permea la prima. Se, infatti, si
muove dall’assunto che le generalità richieste erano state
fornite; che la richiesta di scendere dal mezzo e le succes-
sive condotte dei carabinieri erano esclusivamente volte
a tale f‌ine e non supportate da altre ragioni, ecco che
l’atteggiamento tenuto dai carabinieri, concretatosi nel
tentativo forzato e violento di costringere il Kante ad usci-
re dal mezzo contro la sua volontà concretava un consape-
vole travalicamento dei limiti e delle modalità di esercizio
delle relative funzioni pubbliche tanto da giustif‌icare la
reazione immediata del privato volta a contrastare tale
ultimo atteggiamento rendendo, in coerenza al ritenere
del primo decidente, inapplicabile la norma contestata
in ragione della riferibilità alla specie della scriminante
prevista dall’art. 4 D.L.vo 288/44.
Da qui l’annullamento anche della sentenza di con-
danna con riferimento alla contestata resistenza ex art.
337 c.p.
10. In coerenza con le conclusioni del Tribunale, inf‌i-
ne, va rimarcato che la esclusa sussistenza del reato di
cui al capo A, determina la conseguente improseguibili-
tà dell’azione penale legata alle lesioni di cui al capo B.
Le stesse infatti non sono procedibili d’uff‌icio in quanto
lievissime; e la procedibilità nella specie è esclusa dalla
remissione della querela nonché dal venir meno delle ag-
gravanti ex art. 61 n. 2 e 10 originariamente contestate per
il collegazione delle lesioni alla resistenza di ci al capo A,
ritenuta insussistente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 30 GENNAIO 2014, N. 4391
(UD. 6 NOVEMBRE 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. PATERNÒ – P.M. CESQUI (PARZ. DIFF.) – RIC. VALIANTE
ED ALTRO
Resistenza a pubblico uff‌iciale y Elemento og-
gettivo y Fuga ad alta velocità ed inseguimento delle
forze di polizia y Tentativo di speronare l’auto degli
agenti y Conf‌igurabilità del reato y Sussistenza.
. Integra il reato di resistenza a pubblico uff‌iciale la
condotta di chi, alla guida di un’auto, si dia alla fuga ad
alta velocità per sottrarsi all’alt intimato dalle forze di
polizia e, una volta raggiunto, tenti di speronare la loro
vettura. (c.p., art. 337) (1)
(1) In senso conforme si esprimono: Cass. pen., sez. II, 28 ottobre
2009, n. 41419, in Riv. pen. 2010, 1174; Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre
2006, n. 41936, ivi 2007, 1072; Cass. pen., sez. VI, 28 luglio 2003, n.
31716, ivi 2004, 915. Nello stesso senso si veda inoltre Cass. pen., sez.
VI, 15 luglio 1996, n. 7061, in questa Rivista 1997, 801.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania con l’imputazione di cui agli artt. 81 e 110 c.p.,
73 D.P.R. 309/90 e 337 c.p., Valiante Domenico e Garello
Danilo (in uno a Battagliese Ro berto, rimasto estraneo
alla presente fa se di legittimità) venivano assolti dalle
imputazioni loro mosse per l’inesistenza di entrambi i
fatti.
2. Interponeva appello la Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte di appello di Salerno e, in esito
all’impugnazione, gli appellanti venivano condannati alla
pena di giustizia per il fatto di cui all’art. 337 c.p..
3. Propongono autonomi ricorsi, tramite i rispettivi
f‌iduciari, i due imputati.
4. Ricorso Garrello. Si adducono tre diversi motivi.
4.1 Con il primo si evidenzia violazione di legge avuto
riguardo agli artt. 178, 179, 84, 601 c.p.p.
Il difensore del ricorrente non avrebbe ricevuto notif‌i-
ca della citazione in giudizio in grado di appello all’esito
del gravame interposto dalla PG. In esito alla convalida
e ancor prima della adozione dell’abbreviato, l’originario
difensore del ricorrente, avvocato Vallone, difensore an-
che del Valiani, ebbe a rinunziare al mandato. Da qui la
nomina d’uff‌icio di altro difensore, individuato nella per-
sona dell’avvocato Sansone, che ebbe ad assistere lungo il
corso del procedimento di primo grado il Garello. In esito
all’appello l’avvocato Sansone non ha tuttavia ricevuto
notif‌ica alcuna del decreto di citazione; il processo si è
svolto dunque senza la presenza del citato difensore, mai
comparso, né la Corte ha inteso nominare altro difensore
d’uff‌icio in sostituzione.
4.2 Con il secondo motivo si lamenta viola zione di
legge ex art . 337 c.p.p. La Co rte si sarebbe posta s ulla
linea di ricostruz ione del fatto tracciata dal Giudice di
primo grado. Avrebbe tralasciato la deposizione in sede
di co nvalida dell’arresto del C.C. Bardi il quale avrebbe
smentito il tenore del verbale di arresto posto a fonda-
mento della decisione impugnata giacchè la condotta im-
putata agli imputati si sarebbe c oncretata in un innocuo
tentativo di fuga del ricorrente. In ogni caso il m ateriale
probatorio visto nel suo complesso non consente di com-
prendere con che grado di violenza e secondo quali com-
portamenti specif‌ici si sarebbe concretata la resistenz a
ascritta in contesta zione a ciascuno dei ricorrenti e da
conto di una condotta comunque inadeguata ad impedire
l’atto d’uff‌icio, portato a termine senza alcu n pericolo per
la propria incolumità dai PU .
4.3 Con il terzo motivo si adduce motivazione mancante
o comunque illogica.
La decisione non pare supportata da adeguata mo-
tivazione utile a rintracciare il percorso argomentativo
destinato a supportare il superamento del ragionevole
dubbio. Si è risolta in una valutazione meramente alter-
nativa delle risultanze istruttorie senza addurre elementi
logici valutativi di una tale persuasività tali da scardinare
integralmente il motivare assolutorio del giudice di primo
grado. La motivazione è poi illogica perchè non distingue
in alcun modo le condotte dei tre concorrenti.

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