Corte di cassazione penale sez. VI, 15 gennaio 2014, n. 1662 (ud. 27 novembre 2013)

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La Corte di merito ha affermato che, sul rilievo che il
giovane C. è rimasto in stato di incoscienza dal momento
dello scontro f‌ino alla morte, non è conf‌igurabile in capo
allo stesso un danno morale consistente in una sofferenza
transeunte determinata dal trauma. Infatti, come ricono-
sciuto dallo stesso Tribunale, nei dodici giorni intercorsi
tra l’incidente e la morte, il giovane non ha mai ripreso
conoscenza ed è passato dal quarto al settimo grado di
coma, senza conseguire alcun miglioramento sia pure
temporaneo, tanto che allo stesso non è stato liquidato il
danno biologico.
11. La Corte di appello si è attenuta alla giurisprudenza
di legittimità in materia di cosiddetto danno catastrofale,
che rientra nell’unitaria categoria di danno non patri-
moniale, secondo i principi espressi dalla sentenza Sez.
Un. n. 26972 del 2008, e che si sostanzia nel risarcimento
della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che
precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi
conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi
della morte.
12. Tale danno è diverso sia da quello cosiddetto
“tanatologico”, ovvero connesso alla perdita della vita
come massima espressione del bene salute, sia da quello
rivendicabile “iure hereditatis” dai congiunti della vittima
dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo
sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione
della propria integrità psico-f‌isica costituente un autono-
mo danno “biologico”, accertabile con valutazione medico
legale, tenendo sempre presente che tali denominazioni
servono solo per identif‌icare vari aspetti dell’unitario dan-
no non patrimoniale.
13. Il danno catastrofale, def‌inito dalla Corte di appello
danno morale spettante iure hereditatis, può essere tra-
smesso agli eredi a condizione che sia entrato nel patri-
monio del defunto, vale a dire che egli abbia patito quella
sofferenza determinata dall’accorgersi della vicina f‌ine
della vita.
14. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha affer-
mato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve
tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia
è autonomamente risarcibile non come danno biologico,
ma come danno morale “iure hereditatis”, a condizione
però che la vittima sia stata in condizione di percepire il
proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del
danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito im-
mediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta
lucida nella fase che precede il decesso (Sez. III, Sentenza
n. 28423 del 28 novembre 2008).
15. Nella specie la Corte di appello ha ritenuto, con
accertamento di fatto non più rivalutabile in questa sede,
che il giovane C. è stato costantemente in coma per il bre-
ve periodo di sopravvivenza e che, di conseguenza, non ha
potuto patire quella sofferenza derivante dalla coscienza
della prossima morte di cui oggi gli eredi chiedono il ri-
sarcimento.
16. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art.
1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del dan-
no patrimoniale futuro per la perdita del congiunto.
17. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che, a prescindere dal
rilievo che la giovane vittima era disoccupata e non vi sono
indicazioni circa la sua futura attività lavorativa, non vi
sono elementi da cui presumere che una parte del reddito
sarebbe stata devoluta da C.P. ai genitori ed ai fratelli.
Peraltro, normalmente, salvo casi particolari legati
all’indigenza dei genitori od a patologie invalidanti dei
fratelli, ogni soggetto destina il suo reddito alle esigenze
personali e del nucleo familiare che è andato a costituire.
Al riguardo le argomentazioni del Tribunale (“giovanis-
sima età della vittima, consistenza del nucleo familiare,
occasioni di una operosa cittadina ricca di risorse, aspet-
tative dei genitori e dei fratelli, entrambi più giovani”)
non sono pertinenti perche riguardano le probabilità che
la vittima trovasse un lavoro ma non la destinazione del
reddito al nucleo familiare di origine.
18. La decisione è conforme ai principi espressi da que-
sta Suprema Corte secondo i quali ai f‌ini della liquidazio-
ne del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita
degli alimenti che il f‌iglio avrebbe potuto erogare in favore
dei genitori o del genitore superstite, questi devono pro-
vare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo cri-
teri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi
avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare;
allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del
f‌iglio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro
(cfr. Cass. n. 4791/07 e n. 8546/08).
In considerazione delle contrastanti decisioni di merito
assunte durante il lungo iter processuale, si compensano
le spese del grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 GENNAIO 2014, N. 1662
(UD. 27 NOVEMBRE 2013)
PRES. MILO – EST. LANZA – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. DE ANGELIS
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Falsa atte-
stazione sul contenuto del verbale di contestazione
di infrazione stradale y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Esula la conf‌igurabilità del reato di calunnia nel caso
in cui, in un ricorso al prefetto avverso l’inf‌lizione di
una sanzione per violazione di una norma del codice
della strada, si affermi, contrariamente al vero, che
non rispondeva a verità quanto attestato nel verbale
di contestazione dell’infrazione, rientrando ciò nel
legittimo esercizio del diritto di difesa. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 368) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. VI, 5 aprile 2013, P.M. in proc. Glicora, in questa Rivista
2013, 712 ed anche, pur se in termini generici, Cass. pen., sez. II, 15
aprile 2002, Quinton, ivi 2002, 565. Cfr. inoltre sul tema, Cass. pen.,
sez. II, 13 luglio 2009, Ostuni, ivi 2010, 908.

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